Circolare n° 9 – 2011

 

RACCOLTA DATI E INFORMAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELL’UTILE CIVILISTICO E DEL REDDITO FISCALE

 

PROSPETTO DA RITORNARE ALLO STUDIO VIA FAX

Informazioni generali relative alla Ditta o Società
Ditta o Società  
Persona/e di riferimento  
Telefono  
Fax  
Indirizzo mail  
Eventuali moduli o altra documentazione allegata q       Check list bilancio

q       Prospetto versamenti di imposta

q       Prospetto assemblea di approvazione del bilancio

q       Prospetto scorporo aree

q       Scheda conteggio ammortamenti

q       Scheda deducibilità interessi passivi (soggetti Ires)

q       Prospetto società di comodo

q       Prospetto deducibilità compensi agli organi societari

q       Prospetto spese di manutenzione

q       Scheda spese di rappresentanza

q       Prospetto crediti di modesta entità da stralciare e di crediti interessati da procedure concorsuali

q       Prospetto di riclassificazione del Patrimonio netto

q       Prospetto riportabilità delle perdite fiscali

q       Prospetto di formazione dei finanziamenti soci

q       Prospetto dati beni in leasing

q       Prospetto differenza cambio per poste in valuta

q       Prospetto dei costi black-list

q       Prospetto dati Irap (per soggetti Ires)

q       _____________________________________________

q       _____________________________________________

Data di aggiornamento

dei dati

 

 

Le principali novità e conferme per il periodo 2010

CHECK LIST PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010

   Dati o documenti richiesti Visto Allegati
1 Situazione contabile aggiornata al 31.12.10 q   q  
2 Stampa dei partitari (mastrini) dell’esercizio 2010 (esclusi quelli relativi a clienti e fornitori) q   q  
3 Dettaglio delle competenze bancarie al 31.12.10 (ove non risultino già contabilizzate nel mese di dicembre) e riconciliazioni delle schede contabili con gli estratti conto bancari q   q  
4 Dettaglio dei finanziamenti e mutui in corso e relative competenze; per i mutui indicizzati produrre un piano di ammortamento aggiornato, per i mutui stipulati nel corso del 2010, oltre al piano di ammortamento, produrre copia del relativo contratto.
Per i fabbricati patrimonio (fabbricati abitativi non utilizzati in modo diretto dalla società), segnalare la presenza di interessi passivi di finanziamento.

Segnalare la eventuale presenza di provvedimenti di moratoria dei debiti.

q   q  
5 Copia dei contratti di leasing stipulati; verifica del conteggio del calcolo del risconto.

Segnalare l’eventuale presenza di provvedimenti di moratoria dei leasing.
Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto, al fine della corretta indicazione in nota integrativa

q   q  
6 Schede dei cespiti acquistati nel corso dell’esercizio riconciliate con la contabilità e con allegata copia delle relative fatture di acquisto.

Verifica del conteggio degli ammortamenti 2010 secondo le aliquote previste dai piani di ammortamento, applicando le nuove regole esposte nell’apposita scheda

Evidenza degli acquisti di beni connessi con la telefonia, poiché gli stessi sono deducibili nella misura dell’80%.

Inoltre, per le cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell’esercizio, predisporre copia della fattura di vendita con l’indicazione dell’anno di acquisizione del cespite venduto e delle eventuali rivalutazioni effettuate.

Per i soli clienti non seguiti dallo Studio nelle precedenti annualità, ed in relazione ai fabbricati già presenti (in proprietà e leasing) nel periodo 2005 produrre la documentazione utilizzata per conteggiare la quota parte di costo non deducibile.
Per le aree autonomamente acquistate nel passato produrre copia del relativo rogito.
Vedi anche apposito prospetto

q   q  
7 Verifica della quota deducibile delle spese di manutenzione e riparazione.

Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto

q   q  
8 Predisposizione di un prospetto extra-contabile che evidenzi i costi delle singole autovetture suddivisi per categoria (ammortamenti, canoni leasing, manutenzioni, bolli, assicurazioni, noleggi, ecc.) nonché il riferimento alla caratteristica d’uso dei mezzi (strumentali, promiscui, concessi in usi a dipendenti, ecc…) al quale andranno allegati i relativi mastrini, al fine di verificare la riconciliazione.

Segnalare i mezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

Per ogni mezzo immatricolato come autocarro allegare copia leggibile del libretto di circolazione per la verifica fiscale del caso.

Segnalare la presenza di finanziamenti specificamente destinati alla acquisizione di veicoli a motore a deducibilità limitata; infatti, secondo le indicazioni della Agenzia delle Entrate, anche tali interessi soggiacciono unicamente alla deduzione limitata di cui all’art.164 del Tuir. Analogo approccio dovrebbe valere per i leasing.

q   q  
9 Verifica delle schede relative ad autoveicoli e motoveicoli, al fine della corretta registrazione dell’eventuale Iva indetraibile (specificare il comportamento tenuto nel corso del 2010. q   q  
10 Controllo dei partitari clienti/fornitori con elencazione e documentazione dei crediti di dubbia esigibilità (sofferenze, fallimenti e pratiche legali, eventuali assicurazioni sui crediti, ecc.).
Stralcio dei crediti di modesta entità (vedi prospetto allegato con fac-simile di dichiarazione di remissione del debito).
q   q  
11 Dettaglio dei debiti e crediti (verso banche, clienti, fornitori, ecc.) e delle disponibilità liquide (saldi attivi bancari e cassa) in valuta estera con indicazione del cambio storico, e degli eventuali contratti stipulati per la copertura del rischio di cambio.

Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto

q   q  
12 Copia di eventuali istanze di rimborso Iva in attesa di erogazione, nonché di eventuali altre imposte e tasse.

In particolare, si ricorda di segnalare l’eventuale presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte dirette per la riconosciuta possibilità di dedurre, anche per le annualità passate, una quota parte dell’Irap materialmente pagata

q   q  
13 Copia degli estratti conto bancari da cui risultino le ritenute subite sugli interessi attivi. q   q  
14 Copia delle certificazioni per ritenute subite su provvigioni o altri proventi assoggettati. q   q  
15 Copia delle certificazioni dei dividendi percepiti. q   q  
16 Copia della documentazione relativa ai redditi prodotti da società di persone partecipate. q   q  
17 Ammontare dei rischi di regresso residui sui crediti ceduti pro-solvendo (Sabatini, ecc.). q   q  
18 Copia delle polizze assicurative pagate nel 2010 (da riconciliare con i premi registrati nel relativo sottoconto), oltre all’elenco degli eventuali risarcimenti assicurativi relativi all’esercizio non ancora erogati e delle eventuali regolarizzazioni/conguagli di premi r.c. o di altro tipo da effettuarsi nel 2011 per il 2010. q   q  
19 Verifica dei canoni anticipati su utenze telefoniche (fatture 2010) e dei consumi telefonici di competenza 2010 addebitati con fatture ricevute nel 2011 (fatture da ricevere). q   q  
20 Verifica dei costi per viaggi e missioni dei dipendenti, amministratori e altri collaboratori coordinati continuativi, documentati da apposite note spese a piè di lista.

In particolare, fare attenzione ai limiti massimi per la deducibilità dei rimborsi chilometrici in relazione ai cavalli fiscali del veicolo personale utilizzato

q   q  
21 Documentazione (copia decreti e delibere di assegnazione) relativa ad eventuali contributi in conto esercizio, in conto capitale o in conto impianti concessi e/o incassati nell’esercizio q   q  
22 Prospetto dei costi del personale relativi al 2010 e dei ratei per retribuzioni e contributi differiti (tredicesima, quattordicesima, ferie), del saldo assicurazione Inail e del Tfr q   q  
23 Relativamente al Tfr verificare la formazione nel corso dell’anno (accantonamento al fondo, erogazioni a dipendenti licenziati, erogazione di acconti) q   q  
24 Verifica dell’esistenza di quote di accantonamento al Tfr destinate a forme pensionistiche complementari oppure al fondo tesoreria dell’Inps q   q  
25 Verifica del versamento dell’imposta sostitutiva della rivalutazione q   q  
26 Verifica delle posizioni Inail relative ai collaboratori coordinati continuativi e del trattamento delle eventuali somme trattenute ai medesimi q   q  
27 Verifica dei conguagli contributivi Enasarco e dell’accantonamento Firr e dell’eventuale indennità suppletiva di clientela relativi agli agenti e rappresentanti q   q  
28 Verifica dei compensi spettanti all’organo amministrativo con riferimento alle deliberazioni relative, con evidenziazione dell’eventuale quota non erogata q   q  
29 Dettaglio delle quantità di magazzino al 31.12.10 e relativa valorizzazione.

Prospetto di valutazione dei lavori in corso di esecuzione, con separata indicazione di quelli con durata infrannuale e ultrannuale

q   q  
30 Copia di eventuali atti di acquisto o cessione di immobili q   q  
31 Copia di contratti di locazione stipulati, al fine del calcolo di eventuali risconti; indicazione di eventuali canoni relativi ad immobili concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro q   q  
32 Verifica di cauzioni attive o passive su contratti di locazione, e dell’eventuale conteggio degli interessi maturati, se fruttifere q   q  
33 Copia delle ricevute relative ad eventuali erogazioni liberali, per la verifica della deducibilità fiscale q   q  
34 Verifica delle scritture contabili relative alla destinazione del risultato di esercizio

Vedi anche il prospetto allegato al fine di riclassificare le poste del Patrimonio Netto

q   q  
35 Copia degli atti che interessano modifiche statutarie, acquisti e cessioni di quote, attribuzione o modifiche di cariche sociali, finanziamenti soci, finanziamenti erogati

Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto per riepilogare la formazione dei finanziamenti dei soci

q   q  
36 Copia degli ultimi bilanci approvati di eventuali società controllate e collegate q   q  
37 Indicazione dell’esistenza di garanzie prestate direttamente o indirettamente dalla società (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) q   q  
38 Indicazione dell’esistenza di beni propri depositati presso terzi ovvero di beni di terzi depositati presso la società q   q  
39 Verifica della condizione di società di comodo, mediante la compilazione dell’apposito prospetto q   q  
40 Verifica della presenza di operazioni a pronti con obbligo di retrocessione a termine q   q  

                                                                                                                         

VERSAMENTI DI IMPOSTE EFFETTUATI NEL CORSO DEL 2010

 

Data versamento F24 Acconto Ires Acconti 2010 e saldo Irap 2009 (*)
     
     
     
     
     
     
(*) l’indicazione del saldo Irap 2009 è necessaria ai fini della determinazione dell’importo deducibile nella misura del 10%
Segnalare l’effettuazione di eventuali ricalcoli degli importi a suo tempo indicati dallo Studio

 

ASSEMBLEA DI BILANCIO

  FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DI BILANCIO  
  La società approverà il bilancio:

4    con assemblea totalitaria

4    con assemblea regolarmente convocata per il giorno _________________ a mezzo ____________

4    termine ultimo per la comunicazione della bozza agli organi di controllo _______________________

4    termine ultimo per il deposito della bozza presso la sede sociale ____________________________

4    temine ultimo ordinario per la convocazione (120 giorni) ___________________________________

4    particolari motivazioni che consentono, in presenza di apposita clausola statutaria, di operare la convocazione dell’assemblea entro il maggior termine di 180 giorni:

_____________________________________________________________________________________

 
  Le società non quotate hanno, ai sensi di quanto prevede l’art.2364 del c.c., la possibilità di rinviare l’approvazione del bilancio nel più lungo termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche se continua a rimanere valida l’annotazione che (dal 2004) la possibilità di procrastinare al 29 giugno l’assemblea di approvazione del bilancio (a parte la redazione del bilancio consolidato, che rappresenta una situazione di rinvio che può operare in ogni caso) vale solo se sussistono esigenze legate alla struttura e all’oggetto della società: situazioni, queste, sempre da valutare con grande attenzione, in quanto connesse con fattori interni alla società, come la sua particolare organizzazione o l’attività svolta.

Esempi di particolari esigenze legate a oggetto e struttura che consentono l’approvazione nei 180 giorni.
Holding (o società con partecipazioni rilevanti) che deve acquisire i bilanci delle partecipate per la valutazione delle azioni o per iscrivere i dividendi per maturazione. Società di comodo in attesa di interpello disapplicativo.
Imprese con diversi sedi (o unità operative, o cantieri) che necessitano di tempi lunghi per acquisire i dati ai fini delle valutazioni delle rimanenze o delle commesse. Società interessate da operazioni di riorganizzazione (fusioni, scissioni, conferimenti) che hanno comportato una revisione della struttura organizzativa.
Adesione al consolidato fiscale con necessità di attendere i dati delle diverse società per elaborare il calcolo delle imposte e gli addebiti/accrediti intercompany. Altri problemi valutativi legati alla particolare attività svolta dalla società che richiedono un’analisi dell’andamento del mercato nei primi mesi del nuovo esercizio.

 

I fattori esterni e occasionali non sono di norma ritenuti idonei agli effetti del rinvio.

 
Adempimento Soggetto tenuto all’adempimento Scadenza Data ultima per esercizio chiuso al 31 dicembre 2010
Termine

ordinario

Termine prorogato
  • Predisposizione progetto di bilancio
Organo amministrativo Entro 30 giorni dalla data fissata per l’assemblea di approvazione

(art.2429, co.1, c.c.)

31 marzo 2011 30 maggio 2011
  • Predisposizione relazione sulla gestione
  • Consegna progetto di bilancio e relazione sulla gestione al Collegio sindacale
  • Consegna progetto di bilancio e relazione sulla gestione al Revisore contabile
  • Deposito progetto di bilancio e allegati, relazioni degli organi di controllo presso la sede sociale
 
 
  Organo amministrativo

+

organi di controllo

Entro 15 giorni dalla data fissata per l’assemblea di approvazione

(art.2429, co.1, c.c.)

15 aprile 2011 14 giugno 2011
  • Celebrazione assemblea per approvazione bilancio
Convocazione a cura organo amministrativo Entro 120 – 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio

(art.2364, co.2, c.c.)

30 aprile 2011 29 giugno 2011
  • Deposito del bilancio approvato presso il Registro delle imprese
Organo amministrativo Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio

(art.2435, co.1, c.c.)

30 maggio 2011 29 luglio

2011

             

 

SCORPORO DEL VALORE DELLE AREE PER FABBRICATI

GIÀ PRESENTI NEI PRECEDENTI BILANCI

Da utilizzare solo per nuovi fabbricati acquistati nel corso del 2010 e per i clienti non assistiti dallo studio nel precedente anno, per tutti i fabbricati (in tal caso, per gli immobili già posseduti nel 2005, indicare i dati con riferimento alla situazione al 31.12.05).

Compilare un prospetto per ogni fabbricato; per gli immobili detenuti in leasing allegare copia del contratto.

DESCRIZIONE FABBRICATO  
ESTREMI CATASTALI  
UBICAZIONE  
UTILIZZO q per attività aziendale q locato a terzi
DESTINAZIONE DEI LOCALI Tipo di attività svolta

(del proprietario o del conduttore)

Suddivisione

degli spazi interni

reparto produttivo m2
magazzino o deposito m2
per area di vendita m2
per mensa, spogliatoi, servizi m2
per uffici m2
Altro ……………………………… m2
TOTALE METRATURA m2
VALORE CONTABILE

DEL BENE

TOTALE
Di cui area acquisita autonomamente
Di cui costi accessori
Di cui oneri di urbanizzazione
Di cui costi di costruzione
Di cui costi di acquisto fabbricato e oneri accessori
Di cui incrementi, migliorie e completamenti sostenuti prima della messa in uso dei locali  

Di cui incrementi, migliorie e completamenti sostenuti dopo la messa in uso dei locali  

Di cui rivalutazioni
VALORE CONTABILE DEL FONDO AMMORTAMENTO TOTALE
Di cui per costo storico
Di cui per oneri incrementativi
         

 

CONTEGGIO AMMORTAMENTI PER L’ANNO 2010

La determinazione delle quote di ammortamento per l’anno 2010 deve essere effettuato in conformità alle indicazioni del documento contabile OIC n.16 che, al riguardo, precisa che l’ammortamento è il procedimento con cui si ripartisce il costo di una immobilizzazione materiale tra gli esercizi della sua stimata vita utile.

Inoltre:

Ü     L’ammortamento è un costo ricorrente che va registrato nella sua interezza anche se l’impresa ha subito una perdita o se il cespite non è stato sfruttato nei volumi previsti;

Ü     Il piano di ammortamento inizialmente predisposto deve prevedere un suo riesame periodico per verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione;

Ü     Se la residua possibilità di utilizzazione va modificata, il valore contabile dell’immobilizzazione (costo storico al netto degli ammortamenti già stanziati) va ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite e tale modifica va motivata in nota integrativa.

Tale concetti debbono essere tenuti ben presenti ogni volta che si adottino delle variazioni delle quote di ammortamento rispetto a quelle adottate nei precedenti anni.

ELENCO DEI BENI PER I QUALI È STATA MODIFICATA LA QUOTA DI AMMORTAMENTO
DESCRIZIONE MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
     
     
     
     
     
     

 

Rimangono poi applicabili i seguenti principi di natura fiscale:

1.       il criterio di derivazione, per cui gli ammortamenti sono deducibili se e nella misura in cui risultano imputati a Conto economico;

2.       la tabella del D.M. 31.12.88, contenente le percentuali massime di ammortamento deducibili fiscalmente (per chi avesse utilizzato le predette misure anche a livello civilistico, pertanto, si continua il precedente piano di ammortamento);

3.       la regola per cui nel primo anno di ammortamento del bene, l’aliquota tabellare deve essere ridotta al 50% (non è più applicabile la deroga, vigente solo per il 2008, in forza della quale era possibile non applicare tale riduzione);

4.       la regola per cui la deduzione delle quote di ammortamento avviene solo a decorrere dal momento di entrata in funzione del bene;

5.       la deduzione integrale del costo dei beni di valore unitario non superiore a €516,46 (sia pure con alcune accortezze che verranno poi descritte).

Deve essere poi rammentato che l’Amministrazione Finanziaria può disconoscere i benefici fiscali derivanti da comportamenti contabili non coerenti (quindi non opportunamente giustificati in nota integrativa) con quelli del passato.

A seguire si presentano alcune tabelle di supporto per la corretta impostazione degli ammortamenti.

SCHEDA PER LA VERIFICA DEI CRITERI DI AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI  
DOMANDA A CUI RISPONDERE ü   
01 Confermare che le percentuali di ammortamento utilizzate sono non superiori rispetto a quelle fiscalmente ammesse in deduzione    
02 Segnalare i beni per i quali le percentuali fiscali sono inferiori rispetto a quelle utilizzate a Conto economico:    
descrizione Aliquota civile Aliquota fiscale  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
03 Confermare che non sono più stanziate quote di ammortamento anticipato    
04 Confermare che non sono più stanziate quote di ammortamento accelerato    
05 Confermare che, per eventuali beni immobili rivalutati nel 2008, l’ammortamento sia stato effettuato sui valori incrementati per effetto, appunto, della rivalutazione    
Descrizione

bene immobile

Valori civili Valori fiscali    
storico quota storico quota    
              
             
             
             
             
             
             
06 Confermare che le percentuali di ammortamento sono coerenti con quelle applicate negli anni passati    
07 Confermare che, in caso di manutenzioni capitalizzate, l’ammortamento rispecchia la utilità residua del bene e non si traduce in una immediata imputazione a Conto economico dell’intero valore nell’anno    
08 Confermare che la percentuale di ammortamento è stata ridotta al 50% per i beni acquistati nel corso del 2010  
09 Confermare che, per i beni di valore unitario non superiore a €516,46 è stato seguito uno dei seguenti metodi di deduzione:

4    tradizionale ammortamento

4    imputazione tra i materiali di consumo (voce B6), sulla considerazione che gli stessi non hanno utilità pluriennale e, quindi, sono naturalmente costi di periodo (in tal caso non vanno capitalizzati né indicati sul libro beni ammortizzabili)

4     imputazione direttamente a spesa sulla base delle indicazioni del documento OIC 16, in quanto, pur avendo utilità pluriennale limitata nel tempo, per la loro modesta entità non vengono assoggettate all’ammortamento. La scelta deve rispecchiare criteri tecnici e non deve contrastare con i requisiti della “chiarezza”, della “rappresentazione veritiera e corretta” e della “evidenza e verità degli utili conseguiti”.

 
                     

 

 

SCHEDA PER IL CONTEGGIO DELLA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

(SOCIETÀ DI CAPITALI E SOGGETTI EQUIPARATI)

La scheda che segue propone un percorso di calcolo per la corretta deducibilità degli interessi passivi secondo le indicazioni fornite dall’art.96 del Tuir.

SOGGETTI ESCLUSI DAL CONTEGGIO Le disposizioni che seguono non si applicano ai seguenti soggetti (barrare la casella che interessa)
  Banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell’ art.1 del D.Lgs n.87/92, con l’eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria
  Imprese di assicurazione
  Società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi
  Società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’art.96 del regolamento di cui al DPR n.554/99
  società di progetto costituite ai sensi dell’art.156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n.163/06
  società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla L. n.240/90, e successive modificazioni,
  società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

 

PERCORSO DI CALCOLO

 

Interessi passivi espliciti in conto economico (classificabili in voce C17)       A    
Trattasi di interessi passivi e oneri assimilati, derivanti da contratti di mutuo, prestiti obbligazionari e titoli similari e da ogni altro rapporto avente natura finanziaria            
Rientrano nella definizione Non rientrano nella definizione              
Interessi e sconti passivi su finanziamenti bancari

Commissioni passive su finanziamenti

Commissioni passive su fideiussioni e garanzie

Commissioni di factoring per anticipazione provvista

Interessi passivi su titoli di debito

Disaggi di emissione e premi di rimborso

Oneri connessi a PCT su titoli con funzione di raccolta

Utili all’associato che apporta capitale

Costi delle coperture in cambi di poste in valuta

Noleggio cassette di sicurezza

Servizi pagamento utenze

Commissioni per esecuzione bonifici

Costi per la custodia titoli

Commissioni per fideiussioni non legate a finanziamenti

Costi di assicurazione di beni in garanzia

Spese per valutazione beni da concedere in garanzia

Spese istruttoria per finanziamenti

             
             
Interessi non deducibili per specifiche norme di legge:       B    
           
Interessi passivi di funzionamento relativi ad immobili patrimonio (art.90, co.2 Tuir) B1                
Interessi passivi su titoli obbligazionari oltre soglia (art.3, co.115, L. n.549/95) B2                
Interessi su prestiti soci delle cooperative (art.1, co.465, L. n.311/04) B3                
Interessi 1% per liquidazioni trimestrali Iva B4                
Interessi passivi di mora non pagati B5                
Interessi per acquisto veicoli a motore a deducibilità limitata B6                
                   
                                                                                   TOTALE                  
             
                                   

 

Interessi esclusi in quanto capitalizzati civilisticamente e fiscalmente:         C    
           
Su beni ammortizzabili C1                
Su beni merce C2                
                   
TOTALE                  
                 

 

                 
Interessi da finanziamenti ipotecari  su immobili destinati alla locazione da parte di società di gestione immobiliare       D    
                 
Interessi impliciti nei contratti di leasing (conteggiati come ai fini Irap ma con esclusione di quelli relativi a veicoli a motore a deducibilità limitata)       E    
                 
INTERESSI PASSIVI DA SOTTOPORRE A VERIFICA       (A-B-C-D+E)   F    
                segue

 

Interessi attivi espliciti a conto economico G1              
                 
Interessi impliciti nei crediti verso clienti G2              
Nel caso di vendite effettuate a prezzi che già comprendono interessi attivi non esplicitati, è possibile estrapolare gli stessi effettuando un’attualizzazione dei crediti. È necessario che tali vendite siano state effettuate a prezzo superiore rispetto a quelle di beni simili con pagamento a pronti. Si può effettuare il conteggio se i crediti hanno scadenza superiore rispetto al termine dell’esercizio successivo                
                 
Interessi virtuali su crediti V.so Enti pubblici G3              
Nei confronti dei soggetti operanti con la Pubblica Amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli fini che qui interessano anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi (e solo per i giorni di effettivo ritardo del pagamento)                
dal al TUR
09.08.2006 10.10.2006 3,00%
11.10.2006 12.12.2006 3,25%
13.12.2006 13.03.2007 3,50%
14.03.2007 12.06.2007 3,75%
13.06.2007 08.07.2008 4,00%
09.07.2008 14.10.2008 4,25%
15.10.2008 11.11.2008 3,75%
12.11.2008 09.12.2008 3,25%
10.12.2008 20.01.2009 2,50%
21.01.2009 10.03.2009 2,00%
11.03.2009 07.04.2009 1,50%
08.04.2009 12.05.2009 1,25%
13.05.2009   1%

 

               
TOTALE           G    
             
                 
PRIMA QUOTA DI INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI = G   H    
                 
DIFFERENZA TRA INTERESSI PAX RILEVANTI E ATTIVI F – G   I    
           
RIPORTO INTERESSI INDEDUCIBILI DAL 2009     J    
                 
                 

 

INTERESSI PASSIVI DA DEDURRE SECONDO CAPIENZA DEL ROL (PROSEGUIRE SOLO SE N > 0)   I + J   N    
                 
Conteggio del ROL:                
Voce A del Conto economico O1              
                 
Voce B del Conto economico O2              
                 
Ammortamenti, come evidenziati a CE O3              
                 
Canoni di leasing (capitale + interessi) come indicati a CE O4              
                 
ROL = O1 – O2 + O3 + O4 O5              
                 
QUOTA RILEVANTE DEL ROL (PARI AL 30% DI O5) O6     = O6   O    

 

                 
SE N > O            
SECONDA QUOTA INTERESSI DEDUCIBILI   = O   P    
             
INTERESSI INDEDUCIBILI DA RIPORTARE AL 2011

(VARIAZIONE IN AUMENTO DA INDICARE NEL QUADRO RF)

  = N – O   Q    
                 
SE N ≤ O            
TERZA QUOTA DI INTERESSI DEDUCIBILI   = N   P    
             
RIEPILOGO INTERESSI DEDUCIBILI NEL 2010            
                 
1^ QUOTA RIPORTARE IL VALORE DI H              
                 
2^ QUOTA RIPORTARE IL VALORE DI P              
                 
  TOTALE INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI              
                 
                 
                   

VERIFICA DELLA OPERATIVITÀ DELLA SOCIETÀ

 

Ricorrenza cause di esclusione   1 Costituzione in società di capitali obbligatoria per legge
  2 Primo periodo d’imposta
  3 Società in amministrazione controllata o straordinaria
  4 Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, non ché società ed enti quotati e società da essi controllate, anche indirettamente
  5 Società esercenti attività di servizio pubblico di trasporto
  6 Numero di soci non inferiore a 100
  Sì      No
Ipotesi che consentono di non presentare istanza di interpello     Società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui all’art.1, co.129, della Finanziaria 2008, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli artt.2312 e 2495 del c.c. entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva
    Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria
    Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli artt.2-sexies e 2-nonies della L. n.575/65 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario
    società con un numero di soci non inferiore a 50
    società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità
    società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale
    società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale
    società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore
    Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione a enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla L. n.431/98 o ad altre leggi regionali o statali
    Società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo ai sensi dell’art.30 della L. n.724/94; società escluse dall’applicazione della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione; società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’art.168 del Tuir
    Società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi

 

Istanza di interpello

disapplicativo

  A Già presentata
  B Da presentare
  C Non necessaria
  D Da valutare con lo studio
 
descrizione 2008 2009 2010 MEDIA
Titoli e crediti        
Immobili e altri beni        
Immobili di categoria A/10        
Immobili abitativi        
Altre immobilizzazioni        
Segnalare la presenza di:

q beni in locazione finanziaria

q beni riscattati da locazione finanziaria

q beni acquistati e venduti nel corso del triennio

 
Dettagliare le anomalie di svolgimento dell’attività relative al periodo d’imposta 2010, tenendo presente che lo studio provvederà ad un’analisi approfondita della particolare situazione, richiedendo eventuali notizie aggiuntive in merito:

PROSPETTO PER LA GESTIONE DELLA DEDUCIBILITÀ

DEI COMPENSI AGLI ORGANI SOCIETARI

 

 

Per gestire correttamente la deducibilità ai fini fiscali dei compensi agli amministratori secondo il criterio di cassa, è opportuno evidenziare quanto segue:

 

Compenso da delibera assembleare

relativo al 2010

Di cui pagato nel corso del 2010 Di cui pagato entro il 31.12.10 ad amministratori con partita Iva Di cui pagato entro il 12.01.11

ad amministratori senza partita Iva

Di cui non pagato
         
         
         
         
         

 

 

Per gestire correttamente la competenza ai fini fiscali dei compensi al Collegio sindacale, è opportuno evidenziare quanto segue:

 

Descrizione della quantificazione dei compensi Importo Parziale Importo totale
q A forfait, come da verbale di nomina    
q A tariffa professionale: dettagliare    
  a) Verifiche trimestrali del 2010    
  b) Controlli sul bilancio del periodo 2009 e stesura delle relazioni    
  c) Partecipazioni alle riunioni del consiglio e alle assemblee del 2010    
     

 

Riepilogo dei compensi agli organi societari per la nota integrativa Importo totale
q compensi all’organo amministrativo  
q compensi al collegio sindacale  
q compensi all’organo di revisione  

 

PROSPETTO PER IL CALCOLO DELLA QUOTA DEDUCIBILE
DELLE SPESE DI MANUTENZIONE

 

Cespiti non oggetto di ragguaglio Importo
Totale cespiti presenti sia all’inizio che alla fine del periodo d’imposta  

 

Cespiti acquistati nel
periodo di imposta
Data acquisto Giorni Costo di acquisto % indeducibilità Importo ragguagliato
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Cespiti ceduti nel
periodo di imposta
Data cessione Giorni Costo del bene % non tassabilità Importo ragguagliato
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

NB:    si rammenta che nel conteggio di cui sopra non debbono essere considerati né il valore del terreno ottenuto con il procedimento di scorporo, né quello dei mezzi a motore divenuti indeducibili ai sensi del nuovo art.164 del Tuir.

Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva: ____

SCHEDA PER IL CONTROLLO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le spese che, nel passato, venivano solitamente qualificate come di rappresentanza vengono diversamente classificate dalla normativa fiscale e subiscono un regime di deducibilità così schematizzabile:

casistica descrizione Regime di deducibilità
01 Spese per acquisto di beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a €50 Integralmente deducibili nell’esercizio di competenza
02 Spese di rappresentanza vere e proprie, tra cui vanno compresi anche gli acquisti di beni per omaggio di valore unitario superiore a €50 Deducibili entro limiti percentuali dei ricavi e proventi tipici
03 Spese considerate non di rappresentanza Integralmente deducibili nell’esercizio di competenza

 

A seguire si presenta una descrizione delle singole fattispecie finalizzata ad un riepilogo finale delle voci, indispensabile ai fini della corretta determinazione del carico fiscale di periodo.

Spese per omaggi

In questa categoria vanno collocate le spese per acquisto di soli beni (agende, calendari, penne, ma anche beni differenti non oggetto della attività propria dell’impresa, quali bottiglie di vino, generi alimentari, ecc.) facendo attenzione all’impatto dell’Iva che, secondo il disposto dell’art.19-bis 1 del DPR n.633/72 risulta detraibile ma solo fino al tetto massimo di €25,82. L’imposta non detraibile si cumula con il costo del bene e, pertanto, il limite dei €50 va commisurato alla sommatoria delle due componenti. Di fatto, nei casi d’imposta indetraibile, il limite effettivo di imponibile è il seguente:

descrizione Limite max di imponibile
Acquisto di beni con Iva indetraibile al   4% € 48,08
Acquisto di beni con Iva indetraibile al 10% € 45,45
Acquisto di beni con Iva indetraibile al 20% € 41,67

 

INDIVIDUAZIONE DELLA PRIMA CLASSE DI SPESE
01 Nel Conto economico dell’anno 2010 è imputato il seguente importo a titolo di spese per acquisto beni di valore unitario non superiore a €50 € …………,…

 

 

 Spese di rappresentanza vere e proprie deducibili a plafond

Il secondo gruppo di spese di rappresentanza menziona le spese riconducibili alle seguenti casistiche:

elementi distintivi descrizione
CARATTERISTICHE
Deve trattarsi di spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
DIFFERENTI TIPOLOGIE a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa
b)
le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose
c)
le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa
d)
le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa
e)
ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza (qui si ricomprendono gli acquisti per beni da destinare ad omaggio di valore unitario superiore a €50)

 

Alla luce di quanto sopra è possibile individuare la seconda classe di spese e l’ammontare di effettiva deducibilità rapportato ai ricavi e proventi tipici dell’azienda:

INDIVIDUAZIONE DELLA SECONDA CLASSE DI SPESE
02 a) Spese per viaggi di promozione

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

b) Spese per intrattenimento legato a ricorrenze

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

c) Spese per intrattenimento legato ad inaugurazioni

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

d) Spese per intrattenimento legato a fiere ed esposizioni

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

e) Altre spese di rappresentanza

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

TOTALE VOCE CONTABILE
l’Agenzia delle Entrate sostiene che, qualora nelle voci di cui sopra vi fossero comprese spese di vitto e alloggio per le quali non si fosse detratta l’Iva (per mancanza della fattura o per libera scelta), il costo deducibile deve essere ricavato mediante scorporo dell’imposta, tranne nelle ipotesi in cui la mancata richiesta della fattura corrisponde ad una scelta economicamente vantaggiosa per l’azienda.

q barrare la casella per autorizzare la deduzione del costo comprensivo dell’Iva

 
A DEDURRE QUOTA IVA NON DEDUCIBILE
TOTALE VOCE DA CONSIDERARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (A)
DATI CONTO ECONOMICO    
A1    
A5    
TOTALE (B)    
PLAFOND è RIPARTIRE

IL VALORE DI (B)

è SINO A 10.000.000,00 DI

1,3%  
PER L’ECCEDENZA SINO A 50.000.000,00

0,5%  
PER L’ECCEDENZA

0,1%  
TOTALE PLAFOND DEDUCIBILITA’(C)
   
RACCORDO CON IL MODELLO UNICO SE (A) > (C) QUOTA DEDUCIBILE = (A)
QUOTA NON DEDUCIBILE (A) – (C)
SE (A) < (C) QUOTA DEDUCIBILE = (A)
                   

 

 

 

Spese non di rappresentanza

Il D.M. individua delle spese che sono da considerarsi di natura puramente promozionale e, come tali, sono pienamente deducibili senza applicazione del plafond.

INDIVIDUAZIONE DELLA TERZA CLASSE DI SPESE
03 PER TUTTE LE IMPRESE le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa.

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

PER LE IMPRESE CHE ORGANIZZANO

MANIFESTAZIONI

FIERISTICHE

le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili
PER LE SOLE DITTE INDIVIDUALI
le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.
(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)
TOTALE VOCE CONTABILE
l’Agenzia delle Entrate sostiene che, qualora nelle voci di cui sopra vi fossero comprese spese di vitto e alloggio per le quali non si fosse detratta l’Iva (per mancanza della fattura o per libera scelta), il costo deducibile deve essere ricavato mediante scorporo dell’imposta, tranne nelle ipotesi in cui la mancata richiesta della fattura corrisponde ad una scelta economicamente vantaggiosa per l’azienda.

q barrare la casella per autorizzare la deduzione del costo comprensivo dell’Iva

 
A DEDURRE QUOTA IVA NON DEDUCIBILE
TOTALE VOCE DA CONSIDERARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DA CONSERVARE
La deducibilità delle erogazioni e delle spese sopra indicate è subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche:
1.             le generalità  dei soggetti ospitati,
2.             la durata e il luogo di svolgimento della   manifestazione,
3.             la natura dei costi sostenuti.
 

q barrare la casella per attestare che l’azienda è in grado di dimostrare i suddetti requisiti della documentazione

 

PROSPETTO FINALE RIEPILOGATIVO
01 TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA PRIMA CLASSE
02 TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA SECONDA CLASSE (solo importo deducibile)
03 TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA TERZA CLASSE
  TOTALE SPESE AMMESSE IN DEDUZIONE
RACCORDO CON LA CONTABILITÀ:    
  Di cui imputate al conto

………………………………….

   
Di cui imputate al conto …………………………………..    
Di cui imputate al conto …………………………………..    
Di cui imputate al conto …………………………………..    
TOTALE A  QUADRATURA

 

RACCORDO DELLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO
A decorrere dal 2009, le spese di vitto e alloggio son deducibili nella misura del 75%, tranne se riferite a trasferte effettuate da dipendenti e collaboratori fuori dal territorio comunale.

Nel caso in cui siano qualificabili come spese di rappresentanza, inoltre, soggiacciono agli ulteriori limiti di deducibilità di cui alla precedente scheda.

Appare allora opportuno fornire, se non già presente, una distinzione della voce contabile come segue

01 Spese per vitto e alloggio relative a trasferte di dipendenti e collaboratori fuori dal comune
02 Spese per vitto e alloggio relative a dipendenti e collaboratori nel comune
03 Spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza
4    sostenute per organizzazione di viaggi di promozione  
4    sostenute per intrattenimento legato a ricorrenze
4    sostenute per intrattenimento legato ad inaugurazioni
4    sostenute per intrattenimento in occasione di fiere ed esposizioni
4    sostenute in altre occasioni qualificabili come di rappresentanza
04 Spese per vitto e alloggio non qualificabili come di rappresentanza:
4    sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa  
4    sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti o  unità produttive dell’impresa
4    sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa
05 Sostenute in altre occasioni o per altre motivazioni: specificare
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  TOTALE SPESE IMPUTATE IN CONTABILITA’

 

PROSPETTO DEI CREDITI DI MODESTA ENTITÀ DA STRALCIARE

 

Le perdite su crediti di modesta entità
Fiscalmente le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Le perdite, dunque, devono essere analiticamente provate sulla base di un’effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo della perdita stessa. L’impresa dovrà, inoltre, dimostrare di avere fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza. La dimostrazione potrà avvenire, ad esempio, attraverso l’infruttuosa attivazione di azioni legali per il recupero del credito, l’esito negativo del pignoramento, l’irreperibilità del debitore, denuncia penale per truffa, la dimostrata convenienza all’abbandono del credito ecc. Naturalmente la possibilità di considerare deducibili le perdite è limitata alla parte che ecceda l’eventuale accantonamento al fondo rischi su crediti presente in bilancio.

Per i crediti di modesto importo lo stralcio può avvenire, invece, con criteri meno rigorosi dal momento che, proprio la loro modesta entità, può non essere conveniente per l’impresa intraprendere azioni di recupero che comportino il sostenimento di ulteriori oneri. In tali fattispecie viene riconosciuta, infatti, l’inerenza del costo, conseguentemente la perdita sul credito, dal momento che con lo stralcio si pervenire comunque ad un maggior risultato economico in termini di risparmio (ovvero le spese per intraprendere l’azione legale di recupero). La nozione di “modesto importo” deve essere valutata in relazione alle dimensioni dell’azienda nonché sulla base del tipo di attività esercitata e del volume d’affari.

Lo stralcio del credito, totale o parziale, può avvenire a condizione che prima della redazione del bilancio esista formale rinuncia al credito stesso.

Creditore Importo Inviata dichiarazione di remissione (*)
    q    
    q    
    q    
    q    
    q    
    q    
    q    
    q    
    q    
    q    
    q    
    q    
    q    
    q    
    q    
    q    
    q    
    q    
    q    
    q    
    q    
    q    
    q    
    q    
    q    

(*) di seguito si riporta un fac-simile di dichiarazione del debito da inviare ai clienti per i quali si intende procedere allo stralcio totale o parziale dei crediti stessi.

 

Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva: ____

Fac-simile

 

DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO

Il sottoscritto ………………………………….., in qualità di legale rappresentante della Società  …………………………………. con sede in …………………….. Via …………………………….. codice fiscale e partita Iva ………………………………….

premesso

che risulta creditore nei confronti di …………………………. con sede in …………………………. Via ……………………………………. codice fiscale e partita Iva …………………………… dell’importo complessivo di €……………/….. (……………………………………virgola………) per merce regolarmente fornita (ovvero per servizi prestati) come da fattura/e numero ………………… del ………………………………..;

considerando

-          la necessità per la scrivente di ricorrere ad un’azione legale stante la notoria difficoltà per la Vs. azienda ad adempiere alla normale obbligazione pecuniaria;

-          la lentezza ed onerosità di una procedura di recupero del credito in relazione anche all’entità modesta del credito stesso;

visto

quanto previsto dall’art.1236 del Codice Civile in base al quale la dichiarazione del debitore di rimettere il debito estingue l’obbligazione

dichiara

(opzione per la rinuncia totale)

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti del citato art.1236 c.c. di rinunciare, come rinuncia, totalmente al suddetto credito, nella misura di €…………………/….. (…………………………………………virgola…………………).  Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro 10 gg. dal ricevimento della presente non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.

(opzione per la rinuncia parziale)

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti dell’art.1236 c.c. di rinunciare, come rinuncia, parzialmente al suddetto credito, nella misura concordata di €…………………/….. (…………………………………………virgola…………………); il residuo importo di €…………………/….. (…………………………………………virgola…………………) ci sarà saldato a pronti entro ……………..dal ricevimento della presente. Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro e non oltre il medesimo termine di cui sopra non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.

PROSPETTO DEI CREDITI OGGETTO DI PROCEDURE CONCORSUALI

 

Crediti interessati da procedure concorsuali
Indicare nel presente prospetto i crediti interessati da procedure concorsuali, quali:

  • fallimento (rileva la data della sentenza dichiarativa)
  • liquidazione coatta amministrativa (rileva la data del provvedimento che ordina la liquidazione
  • concordato preventivo (rileva la data del decreto di ammissione alla procedura)
  • amministrazione straordinaria di grandi aziende in crisi (rileva la data del decreto che dispone la procedura)
Creditore Importo Data
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva: ____

PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO
Posta di patrimonio Quota: Disponibile per:
Disponibile Non disponibile Distribuzione ai soci Altri utilizzi
Riserve di capitale Capitale € …………… // // // //
Riserva per azioni proprie        
Riserva azioni/quote di società controllante        
Riserva sopraprezzo azioni        
Riserva da conversione obbligazioni        
Riserva da rivalutazione        
Versamenti in conto capitale        
……………        
……………        
……………        
Riserve di utili Riserva legale        
Riserva per azioni proprie        
Riserva da utili netti su cambi        
Riserva statutaria        
Riserva straordinaria o facoltativa        
Riserva per rinnovo impianti        
Riserva per ammortamenti anticipati        
……………        
……………        
……………        
……………        
……………        
Utili (perdite) portati a nuovo        
Utile (perdita) dell’esercizio        

 

PROSPETTO AI FINI DELLA RIPORTABILITÀ DELLE PERDITE FISCALI

RIPORTABILITÀ DELLE PERDITE FISCALI
È necessario verificare la riportabilità delle perdite fiscali, sulla base di quanto disposto dall’art.84 del Tuir.

Il riporto delle perdite è così regolamentato:

a)       perdite riportabili illimitatamente: sono le perdite che sono conseguite nei primi tre periodi d’imposta (comprese le perdite imputate per trasparenza con riferimento alla condizione soggettiva delle società socie di società trasparenti) in relazione ad attività nuove;

b)       perdite riportabili in un periodo di tempo limitato: sono le perdite conseguite oltre il terzo periodo d’imposta e possono essere compensate entro il quinto periodo d’imposta successivo al loro conseguimento.

Può essere utilizzato a tale scopo il seguente prospetto:

 

 

PERDITE E RIPORTO ILLIMITATO
ANNO DI FORMAZIONE      
Residuo dal 2009      
- Utilizzo 2010      
= Residuo a riporto      

 

 

PERDITE A RIPORTO LIMITATO
DESCRIZIONE 2005 2006 2007 2008 2009
Residue dal 2008          
- Utilizzo 2010          
= Residuo a riporto          

 

 

 

PROSPETTO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI

FINANZIAMENTI SOCI
Data Socio Importo Scadenza Postergazione (*)
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    
      q    

(*) barrare la casella per i finanziamenti con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

 

 

Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva: ____

PROSPETTO DEI DATI PER I BENI ACQUISITI IN LEASING,

PER L’INDICAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA

  Contratto Data Descrizione bene Data consegna Costo originario Durata Canone anticipato Canoni successivi

(n. ____)

Prezzo di riscatto
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  

 

PROSPETTO DELLE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO AL 31/12/10
N. Valore attuale delle rate di canone non scadute al 31/12/10

(A)

Interessi passivi di competenza 2010

(B)

Valore dei beni
Costo storico (sostenuto dal concedente)

(C)

Quota di ammortamento 2010

(D)

Fondo ammortamento al 31/12/10

(E)

Valore netto di bilancio

(C –E)

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            

 

PROSPETTO DELLE DIFFERENZE DI CAMBIO
PER CREDITI E DEBITI IN VALUTA ESTERA

SALDI ATTIVI E PASSIVI ESPRESSI IN VALUTA ESTERA
In base alle novità introdotte dalla riforma sull’argomento, nella redazione dei bilanci bisogna tener conto di quanto segue:

4    le attività e le passività in valuta, già iscritte in contabilità ai cambi della data di effettuazione dell’operazione, devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio, iscrivendo la variazione al conto economico;

4    l’eventuale differenza positiva su cambi non può essere distribuita fino a quando non sarà realizzato, con l’estinzione dell’attività o della passività che l’ha generata;

4    sulla base dell’incidenza sul conto economico derivante dalla suddetta valutazione, viene richiesta una specifica indicazione in nota integrativa in ordine agli effetti potenzialmente derivanti da variazioni dei cambi rispetto a quelli espressi alla data di chiusura dell’esercizio.

Descrizione

debito/credito

Valuta Importo in valuta originaria

(A)

Importo in contabilità

(B)

Cambio al 31/12/10

(C)

Importo con cambio al 31/12/10

(D = A x C)

Differenza su cambio

(B – D)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva: ____

PROSPETTO DEI COSTI BLACK – LIST

I soggetti che intrattengono operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata (ossia Paesi che hanno un regime fiscale particolarmente agevolato – si vedano le tabelle sottostanti) devono monitorare attentamente tali rapporti: la mancata separata evidenza nel modello Unico comporta l’applicazione di sanzioni.

Paesi a fiscalità privilegiata Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.
Paese Costi contabilizzati
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paesi a fiscalità privilegiata con deroghe specifiche 4       Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;

4       Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;

4       Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;

4       Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Paese Costi contabilizzati
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paesi a fiscalità privilegiata per determinati soggetti o attività 4 Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

4 Antigua, con riferimento alle international buniness companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n.28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. n.18/75, e successive modifiche e integrazioni;

4 Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;

4 Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l’attività all’estero;

4 Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi;

4 Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

4 Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;

4 Mauritius, con riferimento alle società “certificate” che si occupano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;

4 Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone;

4 Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;

4 Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”; Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

Le limitazioni contenute in quest’ultima sezione valgono anche per le società residenti negli Stati che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati in virtù di accordi o provvedimenti dell’Amministrazione Finanziaria dei medesimi Stati.
Paese Costi contabilizzati  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE IRAP PER I SOGGETTI IRES

La determinazione dell’imponibile del tributo regionale è stata radicalmente rivista, basandosi ora (in linea generale) sulle risultanze del Conto economico e non più sui dati rilevanti per la determinazione dell’imponibile delle imposte dirette.

Segnalare le informazioni richieste nella scheda che segue:

DESCRIZIONE NOTE IMPORTO
1 i costi per lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti a fronte dell’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all’art.67, co.1, lett. l), del Tuir Vedi scheda dettaglio A € …………,…
2 i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all’art.50 del Tuir ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell’ambito della propria attività artistica o professionale (titolari di partita Iva) € …………,…
3 gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all’art.53, co.2, lett.c), del Tuir (apporto di solo lavoro) Vedi scheda dettaglio B € …………,…
4 i costi per attività commerciali occasionali di cui all’art.67, co.1, lett.i), del Tuir   € …………,…
5 la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria Allegare prospetto fornito dalla società di leasing

Vedi scheda dettaglio C

€ …………,…
6 perdite su crediti (diverse dalla svalutazione, quali fallimenti, procedure esecutive infruttuose, ecc.)   € …………,…
7 Ici Allegare copia delle ricevute di pagamento € …………,…
8 Costi per lavoro dipendente imputati in voci diverse da B9   € …………,…
Costi per lavoro dipendente degli apprendisti Allegare prospetto riepilogativo predisposto dal consulente del lavoro

Vedi scheda dettaglio D

€ …………,…
Costi per lavoro con contratto di inserimento o contratto formazione  
Costi per lavoro dipendente dei disabili € …………,…
Costi per lavoro dipendente dei soggetti addetti alla R&S € …………,…
Inail riferito a qualsiasi tipologia di soggetto € …………,…
Dati per conteggio deduzioni per cuneo fiscale  
Puro costo del lavoro interinale Allegare prospetto riepilogativo rilasciato dalla società fornitrice € …………,…
Quota Inail gravante sul lavoro interinale € …………,…
Quota di intermediazione pagata alle società di lavoro interinale € …………,…
9 le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili abitativi (c.d. immobili patrimonio)   € …………,…
10 Minusvalenze derivanti dalla cessione di beni ammortizzabili imputate alla voce E21 del Conto economico (componenti straordinarie)   € …………,…
11 Sopravvenienze passive iscritte nella voce E21, correlate a voci tassate in precedenti esercizi Vedi scheda dettaglio E € …………,…
12 Plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili abitativi (c.d. immobili patrimonio)   € …………,…
13 Plusvalenze derivanti dalla cessione di beni ammortizzabili imputate alla voce E20 del Conto economico   € …………,…
14 Contributi di competenza dell’anno Allegare la documentazione che comprovi la motivazione della erogazione del contributo

Vedi scheda dettaglio F

€ …………,…
15 Sopravvenienze attive iscritte nella voce E20, correlate a voci dedotte in precedenti esercizi Vedi scheda dettaglio E € …………,…

 

A) Compensi per collaborazione coordinata e continuativa e occasionale
È necessario distinguere l’importo dei compensi per gli amministratori e altre collaborazioni coordinate continuative e dei relativi contributi Inps, dei compensi per prestazioni o servizi occasionali di soggetti senza partita Iva, dei compensi ai Sindaci senza partita Iva.

 

Descrizione Importo in bilancio
Compensi amministratori  
  • di cui con partita Iva
 
  • di cui senza partita Iva
 
  • quota contributi Inps
 
Compensi sindaci  
  • di cui con partita Iva
 
  • di cui senza partita Iva
 
Compensi per collaborazioni con o senza progetto  
Compensi occasionali  

 

B) Utili spettanti ad associati in partecipazione
È necessario distinguere l’importo degli utili spettanti agli associati in partecipazione – persone fisiche, con apporto di solo lavoro

 

nome Compenso come da rendiconto Contributi Inps Importo in bilancio Partita Iva

Sì / NO

         
         
         
         
         

 

C) Canoni di Leasing
È necessario scorporare dai canoni periodici relativi ai contratti di leasing in essere la quota relativa agli oneri finanziari.

Il calcolo da effettuare per i beni con Iva detraibile per l’utilizzatore è il seguente per ogni contratto:

4    costo sostenuto dalla società di leasing per il bene strumentale al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero di giorni di durata del contratto e moltiplicato per il numero di giorni di competenza 2010;

4    l’importo così ottenuto va sottratto dall’importo del costo di competenza 2010 iscritto a bilancio e la differenza costituisce la quota di oneri finanziari non deducibile come costo ai fini Irap.

Può essere utilizzato a tale scopo il prospetto che segue:

Estremi contratto    
Costo del concedente al netto del riscatto A      
Giorni durata contratto B      
Costo giornaliero C   A : B  
Giorni competenza 2010 D      
Costo di competenza 2010 E   C x D  
Costo iscritto a bilancio (al netto del risconto) F      
Quota interessi G   E – F  

 

Inoltre, nel caso di canoni con Iva indetraibile per l’utilizzatore, sia l’importo dei canoni di competenza (F) che il costo del concedente (E) vanno assunti al netto dell’Iva.

D) Costo per personale deducibile ai fini Irap di competenza 2010
È necessario fornire il costo complessivo dei dipendenti disabili o assunti con qualifica di apprendista, ovvero assunti con contratto di formazione e lavoro, di competenza del periodo d’imposta (costituisce un onere interamente deducibile ai fini Irap).

Sono deducibili ai fini Irap anche i costi dei dipendenti addetti alla ricerca e sviluppo.

COSTO DEL LAVORO DEDUCIBILE AI FINI IRAP  
Qualifica Retribuzione Quota TFR Contributi TOTALE  
Apprendisti          
Formazione lavoro e contratti di inserimento          
Disabili          
Addetti alla R&S          
TOTALE          
ELENCO NOMINATIVO DEI SOGGETTI IN RELAZIONE AI QUALI È POSSIBILE FRUIRE DI DEDUZIONI (ACQUISIRE I DATI DAL CONSULENTE DEL LAVORO O DALL’UFFICIO PAGHE)  
       
       
       
       
       
       
q ALLEGATO PROSPETTO DEL CONSULENTE DEL LAVORO PER IL CONTEGGIO DEL CUNEO FISCALE

 

 

 
               

 

E) Sopravvenienze e insussistenze attive e passive
È necessario individuare l’origine delle sopravvenienze e insussistenze attive e passive per stabilirne la loro eventuale deducibilità/imponibilità ai fini Irap secondo il principio di correlazione temporale.
Sopravvenienze attive  
Descrizione Voce correlata Importo  
       
       
       
       
       
Sopravvenienze e insussistenze passive  
Descrizione Voce correlata Importo  
       
       
       

 

F) Contributi erogati in base a norma di legge

Circolare n° 8 – 2011

Adempimenti per la “distruzione dei beni”

Capita spesso che il titolare di un’attività commerciale si trovi in magazzino della merce che deve distruggere, perché obsoleta o deteriorata, oppure che debba eliminare dei cespiti obsoleti o non utilizzabili.

La procedura viene stabilita dal D.P.R. 441 del 1997 che deve essere seguita per legittimare e provare la distruzione dei beni oppure la loro trasformazione in beni di più modesto lavoro.

 

Nel decreto viene precisato che la distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico è provata da:

• comunicazione;

• verbale;

• documento di trasporto.

 

La comunicazione

Come primo adempimento è necessario predisporre una apposita comunicazione scritta che deve essere inviata agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza.

Dove spedire la comunicazione

• Amministrazione Finanziaria

• Guardia di Finanza

Questa comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima rispetto alla data di effettuazione delle operazioni previste e deve indicare:

• luogo;

• data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni stesse;

• le modalità di distruzione o di trasformazione;

• la natura, qualità e quantità, nonché l’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l’eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi.

La comunicazione non è necessaria qualora la distruzione venga disposta da un organo della Pubblica Amministrazione.

Il verbale

E’ opportuno redigere anche un apposito verbale relativo alla distruzione dei beni da parte di :

• da pubblici funzionari;

• da Ufficiali della Guardia di Finanza

• da notai

che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni,

Chi redige il verbale

• pubblici funzionari

• Ufficiali della Guardia di Finanza

• Notai

oppure

Nel caso in cui l’ammontare dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro 5.164,5 (dieci milioni di lire) il verbale e la comunicazione di cui sopra non sono necessari ed è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (legge n. 15/1968).

Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché la natura, qualità e quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati.

Il documento di trasporto

Deve essere altresì redatto un documento di trasporto (D.P.R. n. 472/1996), progressivamente

numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o

trasformazione (se i beni sono considerabili rifiuti occorre la scheda identificativa del rifiuto stesso).

Nessun adempimento occorre qualora la merce o i cespiti vengono ceduti a prezzi minimi o a valori di “realizzo” che divengono “il valore normale”.

È evidente infatti che in alcuni casi la soluzione di vendere beni obsoleti il cui valore “normale” è enormemente diminuito può essere più semplice della complessa procedura di distruzione prima analizzata.

Circolare n. 7 – 2011

Siamo prossimi alla scadenza annuale del 31 marzo per l’aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza (privacy).

Gli adempimenti obbligatori per la giusta gestione dei dati secondo le disposizioni del Dlgs. 196 del 2003 e sue modificazioni che pongano le aziende al riparo da eventuali violazioni amministrative o penali.

 

Adempimenti privacy Scadenza 31 marzo 2011:

 

* aggiornamento documento programmatico sulla sicurezza o autocertificazione;

* distribuzione dei compiti e delle responsabilità, nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;

* adeguamento alle misure minime di sicurezza;

* analisi dei rischi (informatici e della struttura);

* revisione/validazione autorizzazioni incaricati al trattamento;

* nomina consulenti in outsourcing;

* verifica annuale sull’operato dell’Amministratore di sistema

* Verifica annuale della conformità;

* informative, clienti, fornitori,soci,personale dipendente;

* consenso al trattamento dei dati;

* diciture obbligatorie da inserire nella modulistica in uso.

Il mancato rispetto delle prescrizioni obbligatorie comporta anche responsabilità penali ed amministrative come sancito dall’art. 169 del codice della Privacy con sanzioni da € 6.000 a 300.000 e la possibilità di quadruplicarle in base alla gravità dell’illecito.

Cordialità

                                                                                    Anna fazio

Circolare n° 6 – 2011

SCHEDA DI RACCOLTA DATI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA

Ditta / professionista   
Sede legale/residenza 2010   
Sede legale/residenza 2011   
Data variazione   
Codici attività 2010 (Ateco 2007)    N.B. Nel caso di apposizione del visto di conformità serve anche riscontro con attività effettivamente esercitata (C.M.57/E/09).
Regime contabile 2010   
Regime contabile 2011   
Periodicità liquidazioni 2010 ¨ mensile ¨ trimestrale ¨ annuale (minimi e nuove iniziative)
Periodicità liquidazioni 2011 ¨ mensile ¨ trimestrale ¨ annuale (minimi e nuove iniziative)
Verifica limite volume d’affari ¨ effettuata ¨ non effettuata
Risultato quadro RX

 

(ammessa presentazione Iva autonoma sia per Iva saldo a credito che a debito)

versamento ¨16/03 oppure (solo) se pres.con Unico anche ¨16/06 ¨18/07 ¨ in unica soluzione

¨ rateizzato (n° rate …………)

riporto in compensazione credito per …………………

¨ con scelta della non apposizione del visto/firma organo controllo è operano limitazioni art.10 D.L. n.78/09 (compensazione orizzontate libera fino ad €10.000; sopra, fino ad €15.000, compensazione orizzontale possibile solo dal 16 del mese successivo alla presentazione; sopra solo compensazione Iva da Iva)

¨ riporto in compensazione di credito non superiore ad €15.000 è non serve visto/firma organo controllo ma la compensazione orizzontale sopra €10.000 può avvenire solo dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione

¨ riporto in compensazione di credito superiore ad €15.000 con apposizione visto/firma organo controllo per poter compensare orizzontalmente la parte eccedente €15.000

Presentazione dich. Iva a credito

¨ Iva autonoma entro febbraio 2011 è esonero comunicazione annuale Iva e possibilità di usare eccedenza 10.000 fino a 15.000 in compensazione dal 16/03

¨ Iva autonoma al più tarti entro settembre è con obbligo CAI a febbraio e possibilità di compensare oltre i 10.000 solo dal 16 del mese successivo la presentazione (oltre ai 15 a condizione che ci sia il visto/firma)

¨ Iva unificata entro settembre (come sopra)

¨ richiesta di rimborso per ………….…… tramite presentazione

      ¨ Iva autonoma entro febbraio 2011 è esonero C.A.I.

      ¨ Iva autonoma oltre febbraio o con Unico è obbligo C.A.I.

In caso di richiesta rimborso ¨ verifica requisiti ………………………………..
Società di comodo nel 2008 2009 e 2010 e operazioni rilevanti ai fini Iva inferiori ai ricavi minimi nei tre anni ¨ SI (credito Iva da espungere) ¨ NO
Verifica compilazione quadro VO ¨ necessaria ¨ non necessaria
                 

Schematizzazione di sintesi

Att.01

Analisi conoscenze Iva ed impianto contabile del cliente

***

Richiesta/acquisizione documentazione

 e informazioni dal cliente 

 

Att.02

Controllo documen-tazione/analisi informazioni ricevute

  Problemi   Att.03

Richiesta documentazione integrativa e/o individuazione azioni correttive

          
    Tutto OK      
         

Att.05

Gestione dati per invio telematico, impegno a trasmettere e firma dichiarazione

 

Att.04

Elaborazione di dati

  Problemi  

 

Attività 01 e 02

 

Analisi grado di conoscenza del cliente della normativa Iva

Per una corretta acquisizione dei dati, necessaria ad un’altrettanto corretta predisposizione della dichiarazione, è necessario capire il grado di conoscenza del cliente della materia Iva (soprattutto nel caso di clienti di nuova acquisizione).

Per una veloce verifica può essere utile

                                           compilare con il cliente                far compilare al cliente

le seguenti check list (vedi moduli separati):

q       CHECK LIST PRINCIPALI CONTROLLI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE;

q       CHECK LIST PRINCIPALI CONTROLLI IN MATERIA DI DETRAZIONE IVA;

q       CHECK LIST PRINCIPALI CONTROLLI RELATIVI AL PLAFOND;

q       CHECK LIST PRINCIPALI CONTROLLI RELATIVI AD ACQUISTI CON REVERSE CHARGE.

Analisi impianto contabile

Il cliente tiene

q       unica contabilità Iva

q       contabilità separate per le seguenti attività:

 
 
 
 

q       unica serie di registri Iva (acquisti, vendite e/o corrispettivi)

q       i seguenti registri sezionali (indicare anche il motivo):

 
 
 
 

 

Verifica presenza di operazioni straordinarie e/o variazioni anagrafiche

Nel corso del 2010 (oppure nel 2011, prima della presentazione della dichiarazione) sono avvenute le seguenti operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) e/o variazioni anagrafiche, per le quali è opportuno acquisire documentazione (atti notarili, variazioni uffici amm.ne finanziaria, ecc.):

 
 
 
 
 

 

Acquisizione documentazione

A seconda del livello di automazione dell’azienda e del tipo di report che il sistema gestionale fornisce, acquisire:

q       tabulato operazioni attive registrate nel corso del 2010 e/o registri Iva vendite e/o corrispettivi;     Per compilazione

 quadro VE

 
         
q      tabulato operazioni passive registrate nel corso del 2010 e/o registri acquisti;     Per compilazione

 quadro VF

 
         
q       dettaglio operazioni passive con applicazione del reverse charge (acquisti intracomunitari, acquisti da non residenti, importazioni con reverse charge, rottami, oro industriale, subappalti edilizia, ecc.), se dai tabulali o registri di cui sopra non sono già evidenziate, con separato codice, tali casistiche;     Per compilazione

 quadro VJ

e alcuni righi di dettaglio

 del quadro VF

 
         
q      dettaglio importazioni registrate nel 2010, distinte per aliquota se non sono già evidenziate, in modo separato, nei tabulati e/o registri di cui sopra;     Per compilazione

 quadro VF23 c.3 e 4

 
         
q      dettaglio acquisti di beni da San Marino, se non sono già evidenziati in modo separato nei tabulati e/o registri di cui sopra;     Per compilazione

 quadro VF23 c.5 o 6

 
         
q       dettaglio operazioni effettuate nei confronti di condomini (senza ritenuta), se non sono già evidenziate in modo separato nei tabulati e/o registri di cui sopra;     Per compilazione

Rigo VA13

 
         
q      dettaglio operazioni attive non soggette ad adempimenti Iva in quanto ricadenti nel regime monofase di cui all’art.74 (es.: tabacchi, schede telefoniche, eccetera), nel caso di soggetto con pro-rata, se non sono già evidenziate nei tabulati e/o registri di cui sopra;     Per compilazione

VF34 (casella 6)

 
         
q      operazioni effettuate con applicazione del regime del margine e/o registri previsti per il regime del margine (operatori abituali), se dai tabulati di cui sopra non emergono con chiarezza i dati necessari per la compilazione della dichiarazione;     Per compilazione

prospetto B o C delle istruzioni

 
         
q      idem per altri eventuali regimi speciali.     Per compilazione:

 quadro VF sez. 3-B (per regime speciale agricolo);

prospetto A delle istruzioni per agenzie viaggio

 

 

Acquisire inoltre,

 

q      copia fatture di cessione beni ammortizzabili se tali operazioni non risultano già evidenziate nei tabulati di cui sopra;     Per determinazione volume d’affari (quadro VE)  
         
q      copia liquidazioni periodiche effettuate, se non riportate nei registri Iva;     Per compilazione

quadro VH

 
         
q      copia modelli F24 per versamenti effettuati (compresi eventuali ravvedimenti operosi già effettuati);     Per compilazione

quadro VL

 
         
q      copia modelli F24 immatricolazioni (per rivenditori di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario)     Per compilazione

quadro VH sez. II e VL

 
         
q      copia modelli F24 per utilizzo in compensazione del credito Iva anno precedente;     Per compilazione

quadro VL

 
         
q      copia modello F24 per eventuale adeguamento ai parametri per l’anno 2009 (codice tributo 6493) ed importo maggiori corrispettivi;     Per compilazione

VA11

 
         
q      copia modello F24 per eventuale adeguamento agli studi di settore per l’anno 2010 (cod. tributo 6494) ed importo maggiori corrispettivi (da fornire dopo l’eventuale avvenuto versamento);     Non va più in dichiarazione Iva, ma andrà indicato in Unico  
         
q      copia dichiarazione annuale (modello Unico) dello scorso anno (se lo studio non ne è già in possesso);     Per esatto riporto crediti, verifica presenza pro-rata anni precedenti, …  
         
q      copia mastri contabili del conto erario conto Iva e Erario c/crediti in compensazione, se attivato.     Per verifica quadratura contabile con risultato dichiarazione annuale.  

 

 Il cliente deve fornire:

 

q      suddivisione degli acquisti e importazioni registrate nel 2010 fra beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita, altri acquisti, se i tabulati/registri di cui sopra non forniscono in modo adeguato tali informazioni     Per compilazione

VF24

(si ricorda che il totale deve coincidere con l’importo di rigo VF20 c.1);

 
         
q      al fine della compilazione del quadro VT, è necessario chiedere la suddivisione di tutte le operazioni attive imponibili (e non di quelle non imponibili o esenti) fra operazioni effettuate nei confronti di operatori (clienti con partita Iva) e quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (privati).     Per compilazione quadro VT

 

N.B. Per le operazioni nei confronti di consumatori privati è obbligatoria anche la suddivisione per regione.

 

 

Attività 03

 

Problematiche/violazioni riscontrate

Durante la fase 02, 03 o 04 sono emerse le seguenti incongruità/problematiche:

q       errata applicazione del regime di detrazione Iva da parte dell’azienda nelle seguenti situazioni:

 
 
 
 
 
 

q       errata applicazione istituto del plafond (il plafond è stato “scaricato” considerando gli utilizzi in base alle operazioni passive registrate e non, invece, a quelle effettuate – vedi momento di effettuazione dell’operazione. N.B. l’errore potrebbe provocare conseguenze particolarmente nell’ipotesi di utilizzo del plafond mobile);

q       omessi/ritardati versamenti:

 
 
 
 
 
 

q       altre violazioni:

 
 
 
 

 

Individuazione azioni correttive

Con il cliente sono state individuate le seguenti azioni correttive:

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dichiarazione con credito in compensazione superiore ad € 15.000

Necessita apposizione:

¨ del visto di conformità di un professionista abilitato ed iscritto all’elenco DRE che assume il diretto controllo e la responsabilità delle scritture contabili tenute direttamente dal contribuente (C.M. 57/E/09 par.6) e che predispone la dichiarazione annuale Iva e la trasmette telematicamente;

¨ del visto di conformità da parte del Commercialista;

¨ firma dal parte dell’organo preposto al controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del CC (società di capitali, nei casi previsi).

Nei casi di cui sopra, il professionista o l’organo di controllo dovranno effettuare i controlli formali previsti dalla C.M. n.57/E/09, redigere un’apposita check list e conservare copia della documentazione controllata. 

Note

 
 
 
 

           

CHECK UP IVA: DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2011, RELATIVA AL 2010

 

Presentazione  autonoma (possibile anche con saldo a debito – CM 1/E/11)  con Unico

 

DITTA  

CHECK LIST CONTROLLI VARI

È stata predisposta la comunicazione annuale Iva da presentare telematicamente entro il 28/2/11? SI NO (esonero)[1]

…………………

Controllare/aggiornare i dati anagrafici (in particolare dati ditta artigiana, legale rappresentante, codice attività prevalente). /// □ (effettuato)
Agricoltori in regime di esonero: verificare permanenza regime di esonero (v.affari < = € 7.000). NO attività agricole □ (verificato)

…………………

Agricoltori non in regime di esonero con contabilità Iva separata: se non gestita in studio, farsi mandare da associazione di categoria o altro studio il modulo separato da inserire. NO attività agricole □ (gestito

inserimento

Società di comodo nel 2008 2009 e 2010 e operazioni rilevanti ai fini Iva inferiori ai ricavi minimi nei tre anni (art.30, co. 4, ultimo periodo, L. n. 724/94) ¨ No ¨ SI (credito Iva da espungere)
ALTRE OPZIONI: È stato compilato il quadro VO relativo alle opzioni effettuate nel 2010 (compresi passaggi da liquidazione mensile a trimestrale)? Attenzione alle ditte di nuova costituzione! Tali soggetti devono formalizzare le opzione già applicate in corso d’anno, nella dichiarazione annuale. NO –nessuna opzione SI  -  quali:

…………………

…………………

…………………

Compilazione VA11 per adeguamento parametri 2009 NO adeguamenti □ (gestito)
QUADRO VT: verificare compilazione/ricostruzione dati[2] □ (gestito)
Verificare appunti presenti sul fascicolo dello scorso anno □ (gestito)

APPUNTI

Opzioni da fare in Iva 2012:  
 
 
 
Altro:  
 
 
 

CONTROLLO CLIENTI/FORNITORI

È stato controllato che il saldo dei clienti aperti sia corretto?

(per ditte in contabilità ordinaria)

NO (nessun cliente – solo corrispettivi)

NO (rinviato controllo per chiusura bilancio)

SI controllato

SI telefonato al cliente ……..

È stato controllato che il saldo dei fornitori sia corretto?

(per ditte in contabilità ordinaria)

NO (rinviato controllo per chiusura bilancio) SI controllato

SI telefonato al cliente …….

 

CHECK-LIST PRINCIPALI CONTROLLI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE

1)  Sono state registrate tutte le operazioni attive (fatture/corrispettivi) relative ad operazioni effettuate nel 2010 e stampati i registri definitivi? Chiedere conferma ultimo n° fattura del cliente

…………………….

(effettuato)

2)  Verificare se entro il 15/01/11 sono state emesse fatture differite relative a consegne di dicembre. N.B. in caso di risposta affermativa, fare attenzione, le vendite devono rientrare nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2010. NO

(nessuna fattura differita)

SI
3a)Ci sono fatture con Iva ad esigibilità differita (es.: enti pubblici) oppure Iva di cassa non ancora incassate al 31/12/10? … …………………….

… …………………….

NO
3b)Per eventuali fattura con Iva di cassa risalenti ad oltre un anno non ancora incassate, in mancanza di fallimento, procedure concorsuali o esecutive in capo al cessionario/committente, nel corso del 2010 è stata considerata l’esigibilità dell’imposta? … …………………….

… …………………….

NO fatture oltre l’anno
4)  È stato annotato nel registro Iva vendite/corrispettivi, l’importo dei maggiori corrispettivi da adeguamento ai parametri o studi di settore relativo al 2009 effettuato in sede di Unico? N.B. Idem se adeguamento per 2010. NO

(no adeguamento)

SI (ins. Reg.)
5)  Sono stati riportati nel registro Iva vendite/corrispettivi (o liquidazioni) gli estremi di versamento relativi ai versamenti periodici effettuati?[3] NO

(nessun versamento dovuto)

SI
6)  I versamenti risultano tutti regolari nei termini ed importi o risulta necessario effettuare ravvedimenti?

     Scadenze mensili: 16/02/10 16/03 16/04 17/05 16/06 16/07 17/08 (prorogato 20/08) 16/09 18/10 16/11 16/12/10 17/01/10. [4]

     Scadenze trimestrali:

16/05/10-16/08/10 (prorogato 20/08);

16/11/10-16/02/11 (solo per trimestrali speciali).

NO

(ravvedimento da effettuare per

……………………….)

SI

(vers.regolari)

7)    Controllo regolare versamento acconto del 27/12/10. Attenzione ai casi di riduzione! Effettuare ravvedimento operoso nei casi non sia stato versato dal cliente. Attenzione! l’acconto dovuto (sulla base del metodo scelto) va indicato in VH13 indipendentemente dal versamento. □ (non dovuto) □(vers.regolare)

 

8)  Sono stati riportati nel registro Iva vendite/corrispettivi (o liquidazioni) gli estremi di versamento relativi ai ravvedimenti operosi effettuati entro la d.a.Iva e relativi a ritardati/irregolari versamenti periodici?3 NO

(nessun ravvedimento operoso necessario)

SI

(effettuato)

9)  È stato controllato che per i soggetti con “ventilazione dei corrispettivi” le fatture emesse non abbiano superato il 20% del vol. d’affari e che gli acquisti di merce diversa da quella destinata alla rivendita non abbiano superato il 50% del totale acquisti? NO

(soggetto non ventilato)

SI

(permane possibilità ventilazione)

10)Le esportazioni, le cessioni intracomunitarie e le altre operazioni assimilate indicate nel rigo VE30 superano il 10% del volume d’affari rettificato [VE30/(VE40 - cessioni beni in transito e cessioni di beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale)] ? NO SI

(l’azienda potrebbe applicare il plafond)

11)È stato controllato che le esportazioni (extra Ue) fatturate senza applicazione dell’Iva e ricomprese nel rigo VE30 risultino da adeguata prova doganale e che le esportazioni con trasporto a cura del cessionario (art. 8, co. 1, lett. b) siano avvenute entro 90 giorni? NO (nessuna esportazione)

□ problemi su prot. n° …………………….…

……….…………………..

SI

(tutte nei termini)

12a)È stato controllato che le cessioni intracomunitarie comprese nel rigo VE30 ed evidenziate nel rigo VE30 co.3 rispecchino i modelli Intrastat presentati? NO

(no operazioni U.E.)

SI

( effettuato)

12b)È stato controllato che le prestazioni di cui all’art.7-ter rese a committenti soggetti passivi Ue risultanti dal rigo (solo statistico) VE39 rispecchino i modelli Intrastat presentati? SI

(verificato)

12c)Esiste altresì adeguata documentazione che dimostra l’uscita dei beni dal territorio nazionale (per le cessioni)[5] nonché la correttezza della partita Iva/Vies del cliente comunitario (sia per cessioni che per servizi)[6] ? SI

( effettuato)

13)È stato controllato che le dichiarazioni d’intento (e/o le successive revoche) ricevute dai clienti siano state annotate dal contribuente nell’apposito registro (o in apposita sezione del registro vendite o corrispettivi) e che siano state trasmesse all’Agenzia delle Entrate le relative comunicazioni telematiche? NO (nessuna dichiarazione d’intento ricevuta)

□ Problemi per ……………………..

SI

(controllato)

14)  Controllo importo/composizione volume d’affari 2010;

            Controllo con fatture/contabilità (vedi prosp. raccordo con ricavi). Verifica composizione volume prestazioni/vendite al fine di poter optare dal 2011 per la liq. Iva trimestrale o mantenere la liq.trimestrale di cui a opzione precedentemente esercitata.

Vendite: .. …………..

Prestaz.: .. ….……….

Totale:  .. ………..….

Liq. Iva da 2011

□ mensile (naturale)

□ trim. x opzione

 

15) Regime contribuenti minimi (art. 1, co. 96-117, L. n.244/07) – regime naturale in vigore dal 2008[7].

      È un regime naturale che riguarda solo le persone fisiche che hanno realizzato un volume di ricavi (competenza) o percepito compensi (cassa) non

superiori ad € 30.000 (ragguagliati) e non hanno effettuato particolari operazioni/attività (esportazioni, regimi speciali), nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali (anche tramite appalto, locazione o leasing) per un ammontare superiore ad € 15.000 (senza ragguaglio), non pagano compensi a dipendenti e assimilati e non detengono partecipazioni in regime di trasparenza.

□ soggetto che nel 2010 ha optato per l’applicazione del regime normale in base al comportamento concludente: barrare opzione rigo VO33[8]

□ soggetto minimo nel 2010 (esonerato dalla compilazione della dichiarazione 2010) che decade con effetto dal 2011[9]

□ passaggio al regime dei minimi dal 2011: 1) su dichiarazione relativa al 2010: gestione eventuale rettifica detrazione da art. 19 bis-2, co.3 – rigo VA14 – e gestione fatture con Iva ad esigibilità differita non ancora incassate al 31/12/10 – quadro VE; 2) dal 2011 emettere fattura senza Iva

16)  Regimi fiscali agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo (art.13 L. n.388/00). Il regime si attiva in presenza di opzione esercitata in sede di inizio attività, in presenza di certi requisiti. Il regime dura max 3 anni. Nel caso di opzione esercitata verificare il rispetto dei limiti di compensi/ricavi per permanenza nel regime. Verificare, inoltre, eventuale decorso triennio. □ 2010 rispetto dei limiti □ 2011 permanenza regime

□ 2011 cessazione regime per decorso triennio

□ 2010 superamento dei limiti[10] □ cessazione regime per superamento limiti dal …….

 

CHECK-LIST PRINCIPALI CONTROLLI IN MATERIA DI DETRAZIONE IVA (Quadro VF)

1)      Sono state contabilizzate ai fini Iva le fatture emesse senza Iva dai contribuenti minimi da indicare nel rigo VF15? N.B. L’Iva di eventuali fatture di oltre un anno non pagate può essere detratta se non sono state avviate procedure fallimentari, concorsuali o esecutive. □ ok
2)      È stato verificato se sono state applicate in fase di registrazione delle fatture di acquisto le corrette norme di indetraibilità relativa agli acquisti oggettivamente indetraibili ai sensi dell’art.19bis-1 (veicoli[11]; alimenti e bevande, tranne per mense; prestazioni alberghiere e somministrazioni alimenti e bevande che configurano spese di rappresentanza[12]; altre spese di rappresentanza; prestazioni di trasporto di persone; fabbricati ad uso abitativo; telefonini[13]; ecc).? □ (effettuato)

□ Segnalazione (VA5) telefonia radiomobile detratta in misura superiore al 50%

3)      È stato verificato se sono state applicate in fase di registrazione delle fatture di acquisto le norme di indetraibilità previste dall’art.19 co.2 (afferenza diretta) e dall’art.19 co.4 (afferenza pro-quota in base a criteri oggettivi) per gli acquisti afferenti ad operazioni che non danno diritto alla detrazione dell’Iva?

N.B. particolare attenzione va prestata per gli acquisti promiscuamente afferenti la sfera imprenditoriale e la sfera privata dell’imprenditore individuale.

□ (effettuato)

Note:

4)      È stato verificato se per i soggetti esenti che hanno optato per la dispensa degli adempimenti di cui all’art.36-bis l’Iva sugli acquisti è stata considerata totalmente indetraibile? □ (effettuato)

Note:

5)      È stato verificato se per i soggetti che effettuano sia attività esenti che attività che danno diritto alla detrazione (soggetti con pro-rata) è stato applicato nel corso dell’anno il pro-rata provvisorio (in base all’anno precedente) in sede di liquidazioni periodiche? NO

(soggetto non pro-ratista)

SI (effettuato)  
6)      In caso di contribuente soggetto a pro-rata di detraibilità ai sensi dell’art.19, co.5, è stato ricostruito l’ammontare delle “operazioni attive assimilate a quelle che danno diritto alla detrazione d’imposta” e che non rientrano fra quelle già indicate nel quadro VE ma che influenzano comunque il calcolo del pro-rata (operazioni “monofase” ex art.74 co.1 ed operazioni non territoriali) ?

Fare attenzione! queste operazioni potrebbero anche non risultare dai registri Iva (ma solo da libro giornale) in quanto non soggette ad obbligo di registrazione Iva.

NO (no pro-rata )

NO (no operaz. Assimilate)

SI (op.assimilate)

…..…………………

 
7)      Controllo rettifica per variazione del pro rata rispetto agli anni precedenti – art.19-bis 2 co.4[14]. NO (ditta non soggetta) SI (effettuato)  
8)      Controllo rettifica detrazione – art.19-bis2 (diverso utilizzo beni – co.1 e co.2; mutamenti regime fiscale, cambio regime contabile, mutamento attività contribuente … – co.3)14. NO (nessun caso) SI (effettuato)  
         

 

CHECK LIST PRINCIPALI CONTROLLI RELATIVI AL PLAFOND (Quadro VF e VC)

1)  È stato verificato per i soggetti che effettuano acquisti in sospensione d’imposta che non sia stato superato il plafond[15] (fisso o mobile che sia)? NO (soggetto senza utilizzo plafond) SI (effettuato)
2)  È stato controllato che le dichiarazioni d’intento (e/o le successive revoche) inviate ai fornitori siano state annotate dal contribuente nell’apposito registro? NO (nessun acquisto con lettera d’intento) SI controllato

SI telefonato al cliente ………..

3)  Nel corso del 2010 è stata prestata attenzione al fatto che tutti i servizi generali resi a committenti soggetti passivi non residenti hanno perso la non imponibilità essendo ora non territoriali ai sensi dell’art. 7-ter, co. 1, lett. a)? SI fatture emesse correttamente □ errata qualifica normativa sulle seguenti fatture ………………..

 

CHECK LIST GESTIONALI DI CONFERMA E CHIUSURA PRATICA

Sono state compilate tutte le check list interne e quelle allegate? SI
Gestione versamenti rateizzati NO, non rateizza SI – n° …………

N.B. dal 16/3 in caso di presentazione Iva autonoma

Controllo d.a.Iva con liquidazione di prova □ (coincidenza) □ (differenza/motivo ………….…………..…)
Saldo dichiarazione annuale Iva □ debito

€  ……………..

□ credito totale                         € .……………………

di cui riporto Iva da Iva                          € .…………………… (*)

di cui compensazione F24         € .…………………… (*)

di cui a rimborso                       € .…………………… (**)

         

 

(*) GESTIONE CREDITO IN COMPENSAZIONE per …………………

¨  con scelta della non apposizione del visto/firma organo controllo è operano limitazioni art.10 D.L. n.78/09 (compensazione orizzontate libera fino ad €10.000; sopra, fino ad €15.000, compensazione orizzontale possibile solo dal 16 del mese successivo alla presentazione; sopra solo compensazione Iva da Iva)

¨  riporto in compensazione di credito non superiore ad €15.000 è non serve visto/firma organo controllo però la compensazione orizzontale sopra €10.000 può avvenire solo dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione

¨  riporto in compensazione di credito superiore ad €15.000 con apposizione visto/firma organo controllo per poter compensare orizzontalmente la parte eccedente €15.000

N.B. In presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti, in attesa del DM. previsto dall’art. 31 del D.L. n. 78/10, la compensazione orizzontale dei crediti erariali potrà avvenire solamente previo “accantonamento” della parte di credito da destianare alla compensazione del debito a ruolo scaduto (Comunicato stampa dell’ Agenzia Entrate del 14/1/2011).

 

Presentazione dich. Iva

¨  Iva autonoma entro febbraio 2011 è esonero comunicazione annuale Iva e possibilità di usare eccedenza 10.000 fino a 15.000 in compensazione dal 16/03

¨  Iva autonoma al più tarti entro settembre è con obbligo CAI a febbraio e possibilità di compensare oltre i 10.000 solo dal 16 del mese successivo la presentazione (oltre ai 15.000, a condizione che ci sia il visto/firma)

¨  Iva unificata o autonoma entro settembre (come sopra)

(**) GESTIONE RIMBORSO IVA □   presentazione dichiarazione Iva con compilazione quadro VR

   presentazione fideiussioni a seguito richiesta Agente riscossione ovvero barrare casellina VR9 e presentazione dichiarazione sostitutiva per i contribuenti “virtuosi + barrare casellina VR8 per società operative e presentare relativa attestazione ___/____/____

Aggiornamento archivio (manuale o informatico) gestione crediti in compensazione □ SI (effettuato)
Aggiornamento periodicità liquidazione Iva 2011 □ (effettuato) □ (stessa periodicità del 2010)
Gestione conferma dichiarazione e stampa di prova (da inserire in fascicolo) □ (effettuato)
       

 

Check List allegate al fascicolo:

□ Acquisti con reverse charge              □ Raccordo volume d’affari e ricavi

ACQUISTI CON REVERSE CHARGE (DA ALLEGARE AL FASCICOLO CHECK UP IVA)

 

L’utilizzo della seguente check list può costituire un utile supporto per raccogliere ed archiviare il fascicolo della documentazione, propedeutico alla predisposizione della dichiarazione annuale Iva o del fascicolo Iva da includere in Unico.

 

DITTA  

 

CHECK LIST PRINCIPALI CONTROLLI RELATIVI AD ACQUISTI CON REVERSE CHARGE (Quadro VF e VJ)

1)      È stato verificato se per gli acquisti da Città del Vaticano e da San Marino (esclusa l’ipotesi di cessione con Iva da parte del San Marinese) è stata assolta l’Iva ai sensi dell’art.17 co.2, registrando l’operazione nelle vendite (o sezionale) e negli acquisti? NO

(nessun acquisto da Città del Vaticano e San Marino senza Iva)

SI effettuato

(VJ1)

2)      È stato verificato se per i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni è stata integrata la fattura e riportata nel registro vendite (o sezionale) oltre che nel registro acquisti (o nel registro unico degli acquisti intra) e che sia stato compilato il modello Intrastat?   NO

(nessun acquisto intracomunitario di beni)

SI reverse (VJ9)

□ Ok

Intrastat

3)      È stato verificato se per gli acquisti da non residenti territorialmente rilevanti (diversi dagli acquisti intracomunitari di beni) è stato applicato il reverse charge (autofattura ai sensi dell’art.17, co.2, oppure, in alternativa, per i soli servizi generali resi da prestatori UE, eventuale integrazione della fattura ricevuta[16]). NO

(nessun acquisto da non residente)

SI reverse (VJ3)
N.B. Rientrano in questa casistica sia i servizi intracomunitari (per quelli generali è obbligatorio l’Intrastat servizi, tranne i non imponibili o esenti) che quelli resi da soggetti extra UE (no Intrastat) □ Ok

Intrastat

N.B. Rientrano in questa casistica le forniture (beni e servizi) rese non residenti e veicolate tramite rappresentati fiscali che, nel BtoB, non devono più addebitare l’Iva italiana al cessionario/committente (C.M. 14/E/10 e R.M. 89/E/10). □ Ok
4)      È stato verificato se per gli acquisti di oro c.d. “industriale” e argento puro è stata integrata la fattura (o bolla d’importazione) e registrata nelle vendite (o sezionale) e negli acquisti (art.17, co.5)? NO

(nessun acquisto oro industriale e argento puro)

SI effettuato (VJ7, VJ9 o VJ11)
5)      È stato verificato se per i soggetti che hanno effettuato acquisti di rottami e simili è stata integrata la fattura (o bolla d’importazione), registrata nelle vendite (o sezionale) e negli acquisti (art.74, co.7/8)? NO

(nessun acquisto rottami e simili)

SI effettuato (VJ6,VJ9,VJ10)

 

6)      Nel caso di acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali o dilettanti, è stata emessa autofattura e considerata l’Iva indetraibile (art.1, co.109, L. n.311/04)? N.B. è prevista anche una comunicazione annuale alla Regione competente. NO 

(nessun acquisto)

SI effettuato

(VJ12)

7)      Nel caso acquisti di servizi di prestazioni di servizi (sub-appalti o sub-contratti d’opera) resi nel settore dell’edilizia (cod. attività 41.xx.xx, 42.xx.xx, 43.xx.xx) da subappaltatori, per fatture emesse senza l’indicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 17, co. 6, del DPR n. 633/72, è stata integrata ed effettuata la doppia registrazione della fattura? NO 

(nessun acquisto)

SI effettuato

(VJ13)

8)      Nel caso di acquisti di immobili strumentali da impresa cedente che ha optato (in atto) per l’applicazione del reverse charge in luogo dell’esenzione (art.10 n.8-ter lett.d) o (dal 01/03/08) nei casi cessionario che non può detrarre più del 25% dell’Iva (art.10 n.8-ter lett.b), è stata integrata la fattura ed effettuata la doppia registrazione? NO 

(nessun acquisto)

SI effettuato

(VJ14)

9)      Altri acquisti soggetti al reverse charge (estrazione depositi Iva; provvigioni corrisposte da agenzie di viaggio) NO 

(nessun acquisto)

SI effettuato

(VJ2, VJ4)

 

Note

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RACCORDO FRA VOLUME D’AFFARI E “VOLUME DEI RICAVI”  ANNO _____ (DA ALLEGARE AL FASCICOLO CHECK UP IVA)

 

Il volume dei ricavi è dato dalla sommatoria delle operazioni attive rilevate per competenza. Il volume d’affari, invece, considera le operazioni effettuate (art.6 del DPR n.633/72) e registrate o soggette a registrazione nell’anno solare, indipendentemente dalla competenza economica. Dal raccordo delle due grandezze, tramite il seguente prospetto, potrebbero emergere eventuali errori di imputazione contabile.

+/- Descrizione Importo
+ VOLUME D’AFFARI (VE40)  
+ Ricavi non territoriali (operazioni fatturate senza Iva ai sensi dell’artt. da 7-bis a 7-septies, escluse le cessioni di beni in transito o in luoghi soggetti a vigilanza doganale indicati nel VE32)  
+ Ricavi per fatture da emettere al 31/12 (escluse quelle relative alla fatturazione differita di dicembre che verranno emesse entro il 15/01 dell’anno successivo).  
- Ricavi per fatture da emettere al 31/12 dell’anno precedente (escluse quelle relative alla fatturazione differita di dicembre dell’anno precedente emesse entro il 15/01 e già compresse nel volume d’affari dell’anno precedente).  
- Acconti fatturati nell’anno non ancora considerabili ricavi nell’anno.  
+ Acconti fatturati negli anni precedenti considerati ricavi nell’anno.  
+ Note di accredito con recupero dell’Iva ai sensi dell’art.26, co.2, emesse oltre l’anno in cui è stata effettuata l’operazione originaria  
+ Note di accredito con recupero dell’Iva ai sensi dell’art.26, co.3, emesse entro un anno dall’operazione originaria ma nell’esercizio successivo  
- Sconti, abbuoni e rettifiche su vendite/prestazioni per i quali il contribuente non si è avvalso della facoltà (art.26 co.2 e co.3) di ridurre la base imponibile contabilizzate nel registro Iva vendite (tranne quelle contabilizzate nella voce sopravvenienze in quanto relative ad esercizi precedenti)  
- Sconti, abbuoni e rettifiche su vendite/prestazioni per i quali non è ammessa la procedura di riduzione della base imponibile (art.26 co.3) (tranne quelle contabilizzate nella voce sopravvenienze in quanto relative ad esercizi precedenti)  
- Differenza fra (<) corrispettivo e (>) valore normale Iva[17] (tranne le ipotesi nelle quali tale differenza sia rilevante anche ai fini IIDD)  

 

- Altre situazioni di “autoconsumo esterno” o di applicazione della base imponibile in base al valore normale e che non danno origine a ricavi (civilistici).  
- Cessioni gratuite soggette ad (adempimenti) Iva relative a beni oggetto dell’attività o beni non oggetto dell’attività di c.u. sup. a €25,82.  
- Cessione di beni a titolo di sconto, premio o abbuono (c.d. sconto merce) soggetti ad Iva in quanto beni per i quali è prevista un aliquota superiore a quella del bene fatturato a titolo oneroso o per assenza di originaria previsione contrattuale (art.15 n.2).  
….  
= TOTALE RICAVI DI COMPETENZA  

 

Cordialità

                                                                                  Anna fazio


[1]     Dal 2010 rientra nei casi di esonero anche la presentazione della dichiarazione annuale Iva a credito, separata da Unico, entro il mese di febbraio (art.10 D.L. n.78/09). Dal 2011, con C.M. 1/E/11, è stata ammessa la possibilità di presentare l’Iva autonoma anche con saldo a debito (il versamento va però effettuato entro il 16/3, anche a rate, ma senza possibilità di differimento con versamenti Unico).

[2]     Attenzione, a partire dal modello Iva 2007 è obbligatoria anche la ripartizione regionale.

[3]     Anche se per effetto della semplificazione introdotta dal DPR n.435/01 non è più obbligatoria l’annotazione della liquidazione nel registro, appare comunque opportuno, ai fini di un adeguato controllo, continuare ad effettuare la stessa ed a riconciliare i dati dei debiti risultanti dalla liquidazione con i versamenti, anche in compensazione, eseguiti (si ricorda che l’Amministrazione Finanziaria può comunque chiedere conto dei dati risultanti dalla liquidazione).

[4]     Per i rivenditori di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario, raccogliere anche i versamenti effettuati con lo speciale modello F24 auto comunque eseguiti almeno 9 giorni prima dell’immatricolazione. Si ricorda che l’Iva versata va comunque scomputata nel periodo di liquidazione in cui avviene la cessione.

[5]     Si veda R.M. n.435/E/07 e R.M. n.477/E/08. Si veda anche CTR Veneto n. 29 del 14-4-2010.

[6] Nel caso di clienti in regime di franchigia delle piccole imprese (Artt. 281-291 Direttiva 2006/112/CE ), privi di codice identificativo risultante dal VIES, si suggerisce di acquisire dal cliente documentazione circa l’adozione nel proprio Paese di un regime in franchigia per le piccole imprese.

[7]     I soggetti che iniziano l’attività e ritengono di avere i requisiti devono comunque barrare l’apposita casella presente nel quadro B del modello AA9/10.

[8]     L’opzione è vincolante per almeno un triennio. In caso di revoca dell’opzione, poiché i contribuenti minimi sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale, la revoca andrà comunicata presentando il quadro VO in allegato alla dichiarazione redditi (C.M. n.73/E/07, punto 2.4.1).

[9]     Nel caso, invece, in cui i contribuente decada (per superamento del volume dei ricavi/compensi per oltre il 50%, ecc), dovrà essere compilata la dichiarazione senza, ovviamente, barrare la casella VO33, nonché adempiere a tutti gli altri obblighi.

[10]    Attenzione! Se il superamento dei limiti eccede il 50% la decadenza del regime decorre già dall’anno in corso (2010).

[11]    A seguito della nota vicenda legata alla sentenza della Corte di Giustizia del 14/09/06 (causa C 228/05), il Legislatore è intervenuto modificando il previgente art. 19-bis1, lett. c), ed introducendo, per i “veicoli stradati a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore ad otto”, la detrazione Iva del 40% (sia per i costi di acquisto o acquisizione che per tutti gli altri quali spese d’impiego, compresi i pedaggi autostradali), laddove tali veicoli non siano esclusivamente utilizzate nell’esercizio dell’impresa arte o professione. Teoricamente è, quindi, prevista anche la detrazione del 100% ma da questo versante le problematiche sono quelle probatorie.

[12]    Dal 01/09/08, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 112/08, l’Iva è detraibile, salvo per le somministrazioni di alimenti e bevande riconducibili alla casistica delle spese di rappresentanza. Le fatture dovranno essere intestate all’azienda e dovranno essere evidenziate le generalità degli effettivi fruitori (vedi C.M. n.53/E/08). Per approfondimenti sulle spese di rappresentanza e sulle spese di ospitalità, vedere C.M. n. 34/E/09.

[13]    Al fine di evitare la procedure d’infrazione comunitaria, la Finanziaria 2008 ha eliminato, con effetto dal 01/01/2008 l’indetraibilità del 50% dell’Iva sui costi di telefonia radiomobile. L’Iva è pertanto teoricamente detraibile in base ai criteri ordinari (in funzione dell’inerenza, sulla base di quantificazione oggettiva). I soggetti che detraggono più del 50% devono evidenziare tale situazione nell’apposito rigo VA5 della dichiarazione annuali (ai fini selettivi nell’attività di accertamento del quinquennio 2008-2012).

[14]    Prestare attenzione agli effetti prodotti dalla riforma della fiscalità indiretta degli immobili (D.L. n. 223/06).

[15]    Nello scarico del plafond, come confermato nel quadro VC, vanno considerate le operazioni effettuate e non semplicemente quelle registrate.

[16] Cfr. C.M. 12/E/2010.

[17]    Vedi novità introdotte nell’art.13, co3, lett.a), b) e c) del DPR n.633/72, come integrato dalla L. n.88/09, per le operazioni fra le “parti correlate” (soprattutto operazioni fra gruppi) nelle particolari ipotesi in cui la:

-    sottofatturazione di operazioni imponibili sia concomitante alla presenza di pro-rata o indetraibilità da 36-bis in capo al cessionario/committente (lett.a);

-    la sottofatturazione di operazioni esenti sia concomitante alla presenza di pro-rata in capo al fornitore (lett. b);

-   la sovrafatturazione di operazioni imponibili sia concomitante alla presenza di pro-rata in capo al fornitore (lett. c).

Circolare n° 5 – 2011

Appalti Pubblici:  Nuovi chiarimenti sui contratti assoggettati agli obblighi di tracciabilità

Considerate le numerose richieste di chiarimenti pervenute, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha emanato ulteriori indicazioni per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. n.136/10. Tra le tipologie di contratti esclusi dagli obblighi in quanto non ricadenti nella nozione di contratti di appalto con operatori economici rientrano lo svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta, gli affidamenti in house, i contratti concernenti i servizi di arbitrato e di conciliazione, gli incarichi di collaborazione esterna. La Determinazione n.10, inoltre, suggerisce alle stazioni appaltanti, per i contratti in corso di esecuzione da prima del 7 settembre 2010 e ancora in essere alla data del 17 giugno 2011, termine della moratoria per adeguarsi alle norme di tracciabilità, di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzi l’avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivanti.

(AVCP, Determinazione n.10 del 22/12/10, G.U. n.4 del 7/01/11)

ISTAT: Indice dei prezzi al consumo di dicembre 2010

L’Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l’indice mensile

L’Istat ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 2010, pubblicato ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell’art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L’indice è pari a 138,4. La variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente, è pari a +1,9%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto per le quote accantonate per il mese di dicembre è pari 2,935935.

(Istat, Comunicato, 14/01/11)

 

Aggiornamento XBRL

Aggiornata la versione della tassonomia formato Xbrl per il 2011

È disponibile sul sito http://www.xbrl.org/it/nmpxbrl.aspx?id=271

la nuova versione 1.10 della tassonomia “principi contabili nazionali”, che ha ottenuto il 3 febbraio 2011 il parere dell’Oic, come previsto dall’art.3, co.3 del DPCM del 10/12/08.

(Xbrl italia, sito web, 3/02/2011)

Richiesta di rimborso del credito iva relativo all’anno 2010

Da quest’anno, i contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale devono compilare il nuovo quadro VR contenuto nella dichiarazione stessa e, quindi, non possono più presentare il soppresso modello VR indirizzato all’agente della riscossione.

Per poter effettuare subito la richiesta di rimborso del credito Iva annuale, pertanto, da quest’anno sarà necessario compilare e trasmettere in via telematica la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma.

Con Provvedimento del 28 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha definito la tempistica con la quale – in caso di richiesta del rimborso in conto fiscale – l’agente della riscossione pretenderà dal contribuente la documentazione relativa alla prestazione della garanzia:

Æ   entro 10 giorni dall’invio telematico della dichiarazione annuale Iva contenente nel quadro VR, l’Agenzia delle Entrate dovrà inoltrare all’agente della riscossione i dati relativi alla richiesta di rimborso

Æ   nei successivi 10 giorni il concessionario della riscossione richiederà al contribuente la garanzia (normalmente la polizza fideiussoria) ovvero in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i contribuenti virtuosi che non devono fornire garanzie (si veda oltre).

La dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2010 può essere presentata a partire dall’1 febbraio 2011 e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva (attualmente stabilito al 30 settembre 2011).  

Chi è interessato al rimborso Iva

In via generale, la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovino strutturalmente a credito Iva e tale credito sia superiore ai versamenti che presumibilmente essi dovranno effettuare nel corso dell’anno 2011, per cui non riusciranno ad esaurire tale credito tramite la compensazione.

Va rammentato, peraltro, che già dall’anno 2010, la compensazione dei crediti Iva è soggetta a importanti limitazioni:

Æ   sia in termini di momento a partire dal quale utilizzare detto credito (per importi superiori ad €10.000);

Æ   sia con riferimento ai controlli necessari per l’apposizione del visto di conformità (per importi superiori ad €15.000).

Società di comodo

Sono precluse dalla possibilità di richiedere il rimborso dell’Iva le società di comodo. Si ricorda altresì che, a seguito del D.L. n.223/06, tali soggetti hanno anche preclusa la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione e, trascorsi 3 anni, detto credito viene definitivamente perso.

Importo minimo

È importante precisare, prima di tutto, che il rimborso compete solo se il credito è di importo superiore ad € 2.582,28. Tale limite non vale:

Ü     nei casi di cessazione attività, nel qual caso il rimborso compete qualunque sia la somma che risulta a credito;

Ü     nel caso di rimborso della minor eccedenza detraibile nel triennio.

Interessi

Nei casi di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme erogate si ha diritto al riconoscimento di un interesse annuo.

I casi in cui è possibile richiedere il rimborso annuale dell’Iva.

Cessazione dell’attività
nel corso del 2010
All’erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.
L’aliquota media
sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite (con uno scarto di almeno il 10%)
È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.

Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale.

Le operazioni attive da considerare sono:

Æ    le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale di argento puro, le cessioni di rottami di cui all’art.74, co.7 e 8

Æ    le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati

Æ    le operazioni c.d. ad “aliquota zero” emesse in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell’art.17 (prestazioni di subappalto nell’edilizia, cessione di fabbricati strumentali, ecc.). 

Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell’imposta, esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili.

Operazioni non imponibili Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui:

4    agli artt.8 (cessioni all’esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) del DPR n.633/72;

4    agli artt.41 e 58 del D.L. n.331/93;

4    agli artt.71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali);

4    all’art.50-bis, co.4, lett.f) del D.L. n.331/93 (cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro dell’Unione Europea,

effettuate per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2010.

Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori dell’Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall’art.74-ter (vedasi la RM VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n.41/95.

Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche Il rimborso compete per l’acquisizione dei beni ammortizzabili, realizzati anche tramite contratti di appalto. Non è possibile invece chiedere il rimborso nel caso di acquisto tramite contratti di locazione finanziaria (R.M. n.392/E/07). Il rimborso non spetta con riferimento all’imposta pagata in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di terzi (R.M. n.179/E/05).
Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – parte prima, ai sensi dell’art.8, co.1, dell’art.38-quater e dell’art.72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi.

Il rimborso compete per l’ammontare corrispondente all’Iva (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2010 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L’importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.

Minor eccedenza detraibile
nel triennio
Il rimborso dell’Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2008-2009-2010) risultino eccedenze d’imposta a credito anche se inferiori ad €2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).

Le garanzie

Per ottenere il rimborso, il contribuente deve prestare apposita garanzia (fideiussioni e polizze fideiussorie). Tali garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’azione accertatrice dell’Ufficio.
Per i seguenti soggetti, non è necessario presentare la garanzia:

Ü     coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore ad €5.164,57 (anche se il credito Iva vantato è di importo superiore);

Ü     coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati;

Ü     i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore ad €258.228,40;

Ü     le imprese c.d. “virtuose” (si veda oltre).

I contribuenti virtuosi

SI definiscono “virtuosi” (e non necessitano garanzie per il rimborso dell’Iva) i contribuenti che:

Ü     sono strutturalmente a credito (per aliquota media, esercizio di attività non imponibili o non territoriali);

Ü     sono in attività da almeno 5 anni;

Ü     non abbiano ricevuto avvisi di accertamento Iva “significativi”.

Si precisa che tali soggetti dovranno comunque presentare apposita autocertificazione al Concessionario della riscossione dove si attesta che:

Ü     il Patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% dall’ultimo bilancio approvato;

Ü     non sono stati venduti beni immobili per oltre il 40% rispetto a quelli riportati nell’attivo dell’ultimo bilancio approvato, escluso per le società immobiliari;

Ü     l’attività non è cessata o non si è ridotta a seguito di cessioni di rami di aziende;

Ü     non sono state cedute azioni per oltre il 50% del capitale, escluse le società quotate;

Ü     sono stati eseguiti tutti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

 

Certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate nel 2010

Entro il giorno 28 febbraio 2011 devono essere consegnate o spedite ai percipienti, da parte dei sostituti d’imposta, le certificazioni attestanti l’effettuazione delle ritenute fiscali e contributive operate nel corso dell’anno 2010.

Trattasi, in particolare, dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi, abituali o occasionali, nonché agli intermediari di commercio, oltre che delle ritenute di acconto a carico del condominio per contratti di appalto di opere o di servizi e delle ritenute di acconto a carico delle Banche e delle Poste Italiane trattenute al momento dell’accredito ai beneficiari dei bonifici (effettuati dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010) che fruiscono delle detrazioni del 36% e del 55%.

La certificazione ha forma libera, pur dovendo contenere:

Ü     i dati identificativi del sostituto di imposta (che sottoscrive la certificazione);

Ü     i dati identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);

Ü     la causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);

Ü     l’importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili. Si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps si considera ricavo a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta di acconto;

Ü     l’ammontare delle ritenute operate;

Ü     l’ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione separata Inps, Enasarco, ecc.);

Ü     il periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della ritenuta.

I dati indicati nella certificazione sono utili per la redazione del modello 770 semplificato.

Di seguito, si riportano le principali ipotesi richiamate dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta (sulla certificazione non è obbligatorio riportare la codifica, anche se una corretta descrizione può facilitare la compilazione della dichiarazione):

A prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
C utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
H indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa;
M prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere;
N indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:

4    nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;

4    in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;

O prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata;
Q provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
R provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
T provvigioni corrisposte a mediatore;
U provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
V provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici;
W corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi.

Vale anche la pena di precisare che:

Ü     in relazione ai compensi erogati agli sportivi dilettanti, deve essere evidenziata nella certificazione anche la somma che non concorre alla formazione del reddito (fino ad € 7.500 ai sensi dell’art.69, co.2, del Tuir), tanto nel caso di erogazioni inferiori a tale soglia che superiori;

Ü     per memoria, è opportuno certificare i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato di cui all’art.13 della L. n.388/00 (per i quali non vanno trattenute le ritenute di acconto), in quanto gli stessi vanno poi evidenziati nella dichiarazione dei sostituti di imposta;

Ü     sempre per memoria, nel caso di erogazione di compensi di lavoro autonomo a ricercatori residenti all’estero di cui al D.L. n.185/08, è bene indicare le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), sempre ai fini della corretta compilazione del modello 770 semplificato.

 

TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI – VERSAMENTO ENTRO IL 16 MARZO

Le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e gli enti commerciali devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali entro il termine del 16 marzo 2011.

Pur essendo stata abolita la vidimazione annuale dei registri contabili, resta in vigore per taluni registri l’applicazione dell’imposta di bollo e, per le categorie di soggetti citati, è dovuta la tassa di concessione governativa.

Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, prescindendo dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine nella misura di:

€ 309,87   per la generalità delle società;
     
€ 516,46   per le società con Capitale sociale all’1/01/11 superiore a € 516.456,90.

Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2011.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali. Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€29,24 anziché € 14,62) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo 7085 e indicando quale annualità il 2011. La compilazione riguarda la sezione “Erario”. Si riporta di seguito un esempio di compilazione.

  Esempio    
SEZIONE ERARIO
IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI
codice tributo   rateazione/regione/
prov./mese rif.
  anno di
riferimento
  importi a debito
versati
  importi a credito
compensati
   
  7085       2011              
             
             
             
             
 codice ufficio     codice atto                         +/- SALDO (A-B)
                              TOTALE A 309,87 B     309,87
                                                                             

 

Comunicazione annuale dati iva

Scade il prossimo 28 febbraio 2011 il termine per trasmettere – esclusivamente in via telematica – la Comunicazione annuale dei dati Iva relativa all’anno 2010; tale adempimento non sostituisce la dichiarazione Iva (la quale viene, di regola, presentata unitamente al modello Unico), ma costituisce adempimento autonomo.

Si ricorda, peraltro, che il D.L. n.78/09 ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2009, la possibilità di inviare separatamente la dichiarazione Iva nel caso questa presenti un saldo annuale a credito; in tale caso, l’invio della dichiarazione effettuato entro il 28/02 consente di omettere la presentazione della comunicazione annuale dati Iva.

Con la recente C.M. n.1/E del 25 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha permesso l’invio autonomo della dichiarazione annuale anche a coloro che presentano una saldo annuale da dichiarazione Iva a debito.

Pertanto, a partire dal presente modello dichiarativo, tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione Iva autonoma entro il mese di febbraio al fine di beneficiare dell’esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva.

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva, in via generale, i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva (oltre al caso precedentemente citato di presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio):

Ü    i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti e coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art.36-bis e abbiano effettuato soltanto operazioni esenti (è irrilevante il fatto che siano tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva per operare rettifiche alla detrazione). L’esonero non si applica, invece, qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (reverse charge);

Ü    i produttori agricoli in regime semplificato (esonerati dagli adempimenti in quanto nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 7.000);

Ü    gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR n.640 del 26 ottobre 1972, esonerati dagli adempimenti Iva (purché non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari);

Ü    le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’Iva nell’anno cui si riferisce la comunicazione;

Ü    i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea, nell’ipotesi di cui all’art.44, co.3, secondo periodo del D.L. n.331/93, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;

Ü    i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla
L. n.398/91, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

Ü    i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art.74-quinques per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;

Ü    organi e amministrazioni dello Stato, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, comunità montane, province e regioni, enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;

Ü    i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

Ü    le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a € 25.000,00 ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale. In presenza di contabilità separate la determinazione del volume d’affari avviene considerando tutte le attività esercitate, comprendendo nel calcolo anche l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla comunicazione dati;

Ü    le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi di cui all’art, 1, commi da 96 a 117, della L. n. 244/07.

Effetti della comunicazione

È importante ricordare che la natura e gli effetti derivanti dalla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva non sono quelli propri della Dichiarazione Iva, bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Pertanto:

  • nel caso in cui ci si accorga di aver comunicato dati incompleti o inesatti, la comunicazione già presentata non può essere rettificata o integrata;
  • non sono applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione;
  • non è possibile effettuare ravvedimento operoso per sanare ritardi o omissioni;
  • in caso di omessa o inesatta comunicazione di dati è applicabile la sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065.

Le informazioni contenute

La comunicazione annuale dati Iva è un riepilogo aggregato e semplificato delle operazioni 2010; in particolare, tanto per le operazioni attive quanto per quelle passive, si tratta di esplicitare:

Æ   totale delle operazioni (con dettaglio delle operazioni imponibili, non imponibili e esenti);

Æ   la parte delle operazioni (cessioni ed acquisti) imputabile ai beni strumentali

Æ   eventuali importazioni di oro e argento puro o rottami, senza pagamento di Iva in dogana

Æ   l’Iva esigibile e l’Iva detratta

Æ   l’Iva complessivamente dovuta (ovvero il credito)

 

Compensazioni bloccate con ruoli scaduti

L’articolo 31 del D.L. n.78/10 ha introdotto, con decorrenza dall’1 gennaio 2011, il blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore ad €1.500. Il riferimento è ai soli crediti erariali, pertanto risultano escluse le pendenze di altra natura (ad esempio multe stradali o accertamenti ICI). L’inosservanza di tale divieto viene punita con la sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato.

Nel mese di gennaio l’Amministrazione Finanziaria ha reso noti alcuni chiarimenti in merito all’operatività di tale disposizione.

Applicazione del divieto Si poneva il dubbio se il blocco riguardasse solo l’eccedenza del credito a disposizione del contribuente, ovvero il debito iscritto a ruolo per un importo superiore ad € 1.500 bloccasse completamente la possibilità di utilizzo dei crediti erariali. L’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto di adeguarsi alla seconda tesi: il contribuente, pertanto, qualora sia interessato da ruoli superiori alla predetta soglia, comunque si vedrà bloccati tutti i propri crediti erariali.

Esempio: Mario Rossi ha un credito Iva di € 100.000 e un ruolo scaduto di € 5.000.
Tale debito iscritto a ruolo blocca integralmente l’utilizzo del credito da parte di Mario Rossi, sino a che egli non provvederà alla definizione di tale ruolo.

Come indicato dal comunicato stampa del 14/01/11, laddove la compensazione avvenga prima che sia emanato il previsto decreto attuativo le compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti superiori ad €1.500,00 non sono sanzionabili, sempre che l’utilizzo dei crediti non intacchi quelli destinati al pagamento dei ruoli scaduti.

Esempio: Mario Rossi ha un credito Iva di € 100.000 e un ruolo scaduto di € 5.000.
Sino all’emanazione dell’apposito decreto, Mario Rossi potrà utilizzare in compensazione il proprio credito Iva, comunque sino ad € 95.000, tenendosi a disposizione € 5.000 per effettuare la compensazione con il ruolo scaduto, non appena questo sarà possibile.

Ambito applicativo Il divieto di compensazione opera non solo con riferimento ai ruoli notificati dal 2011, ma anche con riferimento alle cartelle già notificate nel 2010 e, più in generale, per tutte quelle il cui termine di pagamento sia già scaduto anteriormente all’1/01/11.
Nozione di “accessori” Con riferimento al calcolo del limite di € 1.500,00, l’art. 31 del D.L. n.78/10 fa riferimento alle “imposte erariali e relativi accessori”.

Sul punto, le Entrate hanno chiarito che per “accessori” devono intendersi le sanzioni, gli interessi, gli aggi della riscossione e le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica della cartella o relative alle procedure esecutive sostenute dall’agente della riscossione.
In altre parole, occorre verificare l’importo complessivo iscritto a ruolo.

Vista la delicatezza della questione e le sanzioni che potrebbero essere comminate, al fine di consentire allo Studio di valutare correttamente le compensazioni è necessario che, se non si sia già provveduto, siano fornite con la massima sollecitudine le cartelle relative a ruoli notificati.
In mancanza, lo Studio non potrà ritenersi responsabile delle sanzioni che saranno irrogate.

 

Comunicazioni black list

Dall’1/07/10 le operazioni intrattenute con soggetti stabiliti in uno dei Paesi ritenuti a fiscalità privilegiata (c.d. black list), individuati dal D.M. 4/05/99 e dal D.M. 4/11/01, devono essere oggetto di specifica comunicazione all’Amministrazione Finanziaria; tale comunicazione deve essere resa con cadenza mensile o trimestrale a seconda che il volume di dette operazioni superi o meno il limite di € 50.000 per ciascun trimestre, limite da verificare per ciascuna categoria di operazioni (acquisti di beni, cessioni di beni, servizi ricevuti, servizi resi)

In vista della scadenza dello scorso 31/01/11 – entro la quale i contribuenti potevano correggere senza applicazione di sanzioni i modelli relativi al trimestre luglio/settembre 2010 ed ai mesi da luglio a novembre 2010 – in data 28 gennaio 2011 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la C.M. n.2/E per fornire chiarimenti circa le modalità di compilazione di tale comunicazione.

Malgrado tale termine sia passato, i chiarimenti riguardano un adempimento a regime, per cui è importante che ciascun operatore economico che abbia a che fare con imprese localizzate in tali Paesi ne sia a conoscenza.

Di seguito si riportano i chiarimenti, tralasciando ovviamente quelli esclusivamente relativi alla passata scadenza.

Importazioni Uno dei principali dubbi riguardava le importazioni: ci si chiedeva se per le importazioni di beni da un Paese black list, ai fini della compilazione della comunicazione, si dovesse fare riferimento alla registrazione del debito in contabilità (quindi registrazione di una fattura o altro documento equipollente) ovvero della bolla doganale (la cui registrazione potrebbe avvenire anche mesi dopo).

Secondo l’Agenzia delle Entrate, poiché la bolletta doganale acquista ai fini Iva ha natura di documento equipollente alla fattura, le importazioni devono essere segnalate nell’ambito delle operazioni passive tenendo conto dei dati indicati nelle bollette doganali. Peraltro, se la registrazione in contabilità generale dell’operazione di importazione è antecedente rispetto all’annotazione nei registri Iva della bolletta doganale, l’importatore deve tener conto, ai fini dell’obbligo di segnalazione, dei dati indicati in contabilità generale, salva la successiva integrazione dei dati eventualmente mancanti, al momento in cui riceve la bolletta doganale e senza applicazione di sanzioni.

Trasferte dipendenti La seconda questione controversa riguardava i rimborsi che il datore di lavoro eroga ai dipendenti (ma le stesse considerazioni riguardano anche gli amministratori) per i rimborsi spese analitici (alberghi, ristoranti, taxi, ecc) che questi chiedono in occasione di trasferte in Paesi black list.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate specifica che, qualora i documenti di spesa siano intestati ai dipendenti in trasferta e inclusi nella nota spese, tali spese si devono considerare escluse dall’ambito applicativo di tale adempimento. Questo purché tali spese – di regola, di importo esiguo – siano classificate nel costo del personale.

Cessioni gratuite di beni Le cessioni gratuite di beni sono, in linea generale, operazioni soggette ad Iva. Conseguentemente, le stesse formano oggetto dell’obbligo di comunicazione se la controparte è un operatore economico situato in un Paese c.d. black list.
Tuttavia, sono escluse dall’obbligo di comunicazione – in quanto cessioni non soggette ad Iva – le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, sempreché il relativo costo unitario non sia superiore a € 25,82. Allo stesso modo vanno escluse le cessioni gratuite di beni per i quali, all’atto del loro acquisto o importazione, non sia stata operata la detrazione dell’imposta.

Analogamente, devono ritenersi escluse dall’obbligo di segnalazione le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati.

Rappresentante fiscale black list La circolare 53/E/10 ha incluso tra le operazioni soggette all’obbligo di comunicazione le operazioni realizzate da un soggetto passivo Iva nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico avente sede, residenza ovvero domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato, anche qualora il rappresentante fiscale sia nominato in un Paese non incluso nella black list.
Sono invece escluse dall’adempimento in esame le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate presso il rappresentante fiscale, nominato in uno degli Stati o territori inclusi nella black list, qualora l’operatore economico “rappresentato” – che costituisce la controparte dell’operazione – non sia localizzato in alcuno di detti Stati o territori (es: operazione intrattenuta con il rappresentante fiscale svizzero di un’impresa tedesca).
Acquisti di servizi non territoriali Le prestazioni di servizi acquistate presso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un Paese black list non soggette ad Iva in quanto prive del requisito della territorialità (es: prestazione relativa ad un immobile situato in svizzera, territorialmente rilevante in svizzera ai sensi dell’art.7-quater del DPR n.633/72) devono essere indicate al lordo dell’eventuale imposta assolta all’estero.
Servizi bancari L’addebito di commissioni bancarie da parte dell’istituto di credito localizzato in un Paese black list concretizza un’operazione esente a fronte dalla quale il soggetto passivo Iva provvede all’autofatturazione indicando in fattura, anziché l’Iva dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l’operazione risulta esente.
Conseguentemente tale operazione deve essere segnalata.
Tour operator Le operazioni realizzate dai tour operator, vista l’impossibilità di identificare l’imposta dal documento in ragione del regime speciale previsto per le agenzie di viaggio, devono essere indicate tra le operazioni non soggette ad Iva.
carburanti Le operazioni di acquisto di carburante e lubrificanti per autotrazione effettuate da soggetti Iva presso distributori stabiliti in Paesi black list, in quanto operazioni non soggette all’imposta sul valore aggiunto, non sono soggette all’obbligo di registrazione ai fini Iva e, quindi, neppure alla comunicazione black list.
Operazioni certificate da scontrino o ricevuta fiscale Le operazioni dei commercianti al dettaglio e dei soggetti equiparati, effettuate senza emissione di fattura (scontrino fiscale o ricevuta fiscale) non devono essere comunicate tra le operazioni black list, in quanto manca la possibilità per il contribuente di identificare la controparte.

Qualora invece venga emessa fattura, l’operazione deve essere inserita negli elenchi.

 

Stabili Organizzazioni La R.M. n.121/E/10 ha precisato che rientrano negli obblighi di comunicazione, con riferimento alle prestazioni di servizi non soggette ad imposta in quanto carenti del requisito territoriale, anche le operazioni svolte da una stabile organizzazione in un Paese black list di un contribuente italiano, nei confronti di clienti e fornitori pure domiciliati in black list. L’obbligo di comunicazione deve essere esteso anche alle prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di un operatore economico stabilito in un Paese black list, dalla stabile organizzazione, situata in un Paese a fiscalità ordinaria, di un soggetto economico residente in Italia.
Cessioni

“estero su estero”

Posto che le cessioni e gli acquisti di beni non soggetti ad imposta sul valore aggiunto non sono soggette all’obbligo di comunicazione, allo stesso modo sono escluse cessioni ed acquisti effettuati dalla stabile organizzazione del soggetto residente nei confronti di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list.
Comunicazione in caso di fusione Nel caso in cui nel corso dell’anno il soggetto obbligato alla comunicazione si estingua a seguito di un’operazione straordinaria, il soggetto risultante è tenuto a presentare il modello di comunicazione per il quale il termine di presentazione non risulti ancora scaduto al momento in cui l’operazione straordinaria ha effetto, anche se relativo ad operazioni effettuate anteriormente dal soggetto estinto.
Nel caso in cui relativamente ad un periodo di riferimento debbano essere comunicate operazioni in parte effettuate dal soggetto estinto ed in parte effettuate dal nuovo soggetto risultante dall’operazione straordinaria, quest’ultimo potrà presentare un’unica comunicazione riepilogativa.
Reverse charge e prestazione di servizi Qualora una prestazione di servizi ricevuta sia registrata nelle scritture contabili obbligatorie prima dell’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile, detta operazione deve essere segnalata tenendo conto della data di annotazione dell’operazione nei registri di contabilità generale.
Note di variazione Le note di variazione, emesse o ricevute, relative ad operazioni registrate prima del 1° luglio 2010 (quindi prima del termine di decorrenza dell’obbligo di comunicazione) devono essere escluse dal modello di comunicazione, in quanto le operazioni che vanno a rettificare non sono state oggetto di comunicazione.
Fatture di acconto Poiché al momento del pagamento di ciascun acconto sul prezzo concordato per la fornitura dei beni destinati all’estero deve essere emessa, e successivamente registrata, la relativa fattura, il momento rilevante ai fini dell’obbligo di comunicazione coincide con la data di registrazione delle fatture relative agli acconti ricevuti. In tal caso, l’importo dell’operazione da indicare nel modello di comunicazione corrisponde all’ammontare dell’acconto fatturato.
Cipro, Malta e Corea del Sud Sono escluse dal novero delle operazioni che formano oggetto dell’obbligo di comunicazione, già a partire dal mese di luglio 2010, quelle realizzate con soggetti stabiliti nei territori di Cipro, Malta e Corea del Sud. Conseguentemente, già in occasione del primo invio del modello di comunicazione, tali operazioni non assumono rilevanza ai fini della determinazione della periodicità di presentazione del modello (quindi non rilevano neppure le operazioni poste in essere prima del 1/07/10).
Variazione periodicità La scelta della periodicità mensile, da parte di un contribuente trimestrale, vincola quest’ultimo almeno fino al termine dell’anno solare nel corso del quale ha esercitato la scelta stessa e, comunque, fino a successiva revoca da esercitarsi barrando nel modello relativo alla prima comunicazione utile l’apposita casella denominata “Variazione di periodicità”.
Rettifica e ravvedimento Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione completa di tutte le sue parti, senza corresponsione di alcuna sanzione. In tale ipotesi è necessario barrare, sul frontespizio del modello, la casella “Comunicazione integrativa”.
Scaduto il suddetto termine tornano applicabili le regole generali in tema di sanzioni, nonché l’istituto del ravvedimento operoso. In particolare, l’omessa presentazione della comunicazione o la trasmissione della stessa con dati incompleti od inesatti è punita con la sanzione amministrativa da € 516 ad €4.130. Se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l’autore della violazione sia venuto a conoscenza, quest’ultimo potrà sanare l’omissione, inviando per la prima volta la comunicazione, ovvero sanare la trasmissione della medesima con dati incompleti o inesatti, inoltrandola corretta, senza barrare, in entrambe le ipotesi, la casella denominata “Comunicazione integrativa”. Il ravvedimento potrà perfezionarsi entro il termine di un anno dalla omissione o dall’errore.
Mancanza del codice identificativo La valutazione circa la ricorrenza dell’errore scusabile che esclude l’applicazione delle sanzioni sarà valutato caso per caso in sede di verifica. Pertanto, anche l’impossibilità per il soggetto passivo italiano di ottenere i codici fiscali o equipollenti o gli altri dati richiesti dei soggetti black list con cui ha intrattenuto rapporti commerciali sarà valutata dagli organi accertatori, tenuti a verificare, caso per caso, la disapplicazione delle sanzioni.

Qualora manchi un codice fiscale estero, si ritiene possibile indicare, nell’apposito campo, un altro dato allo stesso similare (quale, ad esempio, può considerarsi il numero di iscrizione alla camera di commercio del cliente o fornitore), sempreché il medesimo renda immediata ed univoca l’identificazione dell’operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list.

 

Certificazione degli utili distribuiti nel corso del 2010

 

Entro il prossimo 28 febbraio dovranno essere rilasciate le certificazioni attestanti l’erogazione di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

Somme da certificare

Le somme da certificare fanno riferimento:

Ü     alle riserve di utili distribuite, anche dalle società che si trovano in regime di trasparenza fiscale (per quest’ultime concorreranno alla formazione del reddito da capitale dei percipienti solo le distribuzioni relative agli utili ante opzione per trasparenza);

Ü     alle riserve di capitale distribuite, verificandosi la presunzione di cui all’art.47, co.1, del Tuir
(in tal caso la società dovrà specificare la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile);

Ü     all’erogazione di utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% ovvero del 15% qualora relativi alla gestione esente.

Ü     all’erogazione di proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;

Ü     alle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi;

Ü     alle remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all’art.98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.

Somme che non vanno certificate

Esse sono:

4      gli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt.27 e 27-ter del DPR n.600/73 (ad esempio dividendi erogati ai titolari di partecipazioni non qualificate);

4      gli utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art.7 del D.Lgs. n.461/97.

Residenti all’estero

La certificazione può essere rilasciata ai soggetti non residenti, nonostante le somme siano state assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d’imposta (nel Paese estero di residenza) per le somme pagate in Italia.

Oggetto della certificazione

Oggetto della certificazione sono le sole somme pagate nel corso del 2010 con particolare riferimento ai dividendi, anche se il concetto è generale, lo schema della certificazione distingue tra:

utili formati sino al periodo in corso al 31/12/07   e utili formati successivamente
q   q
Il differente periodo di formazione delle riserve incide sulla quota imponibile degli utili in capo al percettore, che varia, rispettivamente, dal 40 al 49,72%, in connessione con la modifica dell’aliquota Ires.

 

È possibile reperire il modello da utilizzare per il periodo 2010 sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

Scade il 1° marzo l’opzione o la revoca irap per il triennio 2011/13

La Finanziaria 2008, con effetto sul triennio 2008/10, ha dettato rilevanti modifiche alla disciplina Irap, distinguendo, quanto a determinazione della base imponibile, tra soggetti Ires ed Irpef.

In particolare:

le società di capitali   Determinano la base imponibile Irap sulla base dei dati contabili, senza considerare le indeducibilità previste per le imposte dirette   art. 5, D.Lgs n.446/97
         
le società di persone
e ditte individuali
  mantengono sostanzialmente il precedente criterio (con applicazione delle indeducibilità previste per le imposte dirette)   art.5-bis, D.Lgs. n.446/97

 

La Finanziaria ha quindi offerto la possibilità anche alle società di persone ed alle ditte individuali, purché in contabilità ordinaria (per scelta o per obbligo), di applicare il regime previsto per le società di capitali esercitando un’apposita opzione con istanza da inviarsi esclusivamente in via telematica (provv. del 31 marzo 2008).

L’Amministrazione Finanziaria, intervenendo sull’argomento, ha chiarito (C.M. n.60/E/08) che l’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta, al termine dei quali essa si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio.

Soggetti che hanno già esercitato l’opzione per il triennio 2008/10

I soggetti, società di persone e ditte individuali, che avevano optato nel triennio 2008/10 per il regime ex art. 5, D.Lgs n.446/97, possono alternativamente:

Æ   non fare nulla ed applicare nuovamente il “calcolo contabile” dell’Irap per il triennio 2011/13;

Æ   revocare l’opzione precedentemente comunicata, determinando quindi la base imponibile Irap secondo le regole dell’art.5-bis. Tale revoca risulterà vincolante per almeno un triennio
(il modello da utilizzarsi è quello redatto per l’istanza di opzione). La revoca dovrà essere esercitata entro il 1 marzo 2011.

Soggetti che non hanno esercitato l’opzione per il triennio 2008/10

Costoro potranno esercitare l’opzione per il triennio 2011/13, con le stesse modalità dettate dalla C.M. n.60/E/08 nel termine del 1 marzo 2011.

La comunicazione deve infatti essere effettuata entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo d’imposta, o entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività per le società di persone neo-costituite e per gli imprenditori individuali che iniziano l’attività in corso d’anno.

È possibile reperire il modello da utilizzare per l’opzione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

INDIVIDUATE LE CATEGORIE CATASTALI DEI FABBRICATI RURALI

Si intendono fabbricati rurali quegli immobili posti al servizio di terreni agricoli, ed utilizzati in modo strumentale per l’attività di coltivazione, oppure come abitazione dell’imprenditore agricolo.

Questi fabbricati godono di un regime fiscale agevolato; il loro reddito, infatti, al verificarsi di tutti i requisiti previsti dalla legge, si considera compreso in quello del terreno che servono.

Il Legislatore ha individuato i requisiti che il fabbricato rurale deve avere per essere considerato tale (art. 9, D.L. n.557/93); in particolare, sono fabbricati rurali per natura i fabbricati destinati:

4      al ricovero delle piante e degli animali;

4      alla conservazione dei prodotti agricoli;

4      alla custodia delle macchine e degli attrezzi;

4      alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli;

ovvero utilizzati:

4      per l’agriturismo;

4      quali ufficio dell’azienda agricola.

Possono essere considerate rurali anche le abitazioni; in tal caso, però, la norma detta requisiti maggiormente restrittivi. L’abitazione deve infatti essere utilizzata:

4      dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, che riveste la qualifica di imprenditore agricolo ed è iscritto nel registro delle imprese;

4      dall’affittuario del terreno o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito, che riveste la qualifica di imprenditore agricolo ed è iscritto nel registro delle imprese;

4      dai familiari conviventi a carico del proprietario o dell’affittuario, risultanti dalle certificazioni anagrafiche, o da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4      da pensionati per attività svolta in agricoltura;

4      da uno dei soci o amministratori di società agricola (iscritta nel registro delle imprese) avente la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

4      dai dipendenti esercenti attività agricole.

Ulteriori requisiti sono poi:

4      il volume d’affari derivante dalle attività agricole di chi conduce il fondo deve essere superiore alla metà (un quarto nelle zone montane) del reddito complessivo dichiarato dal soggetto;

4      il terreno al cui servizio è posta l’abitazione deve essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario e avere una superficie di almeno 10 mila metri quadrati (1 ettaro);

4      le abitazioni non devono avere caratteristiche di lusso, né avere i requisiti per essere iscritte alle categorie A/1 e A/8.

Proprio su questo ultimo aspetto si è espresso il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel question time del 19 gennaio condizionando la ruralità al classamento dell’immobile nelle categorie catastali A6 (abitazione di tipo rurale) e D10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).

È bene ricordare che la posizione espressa negli scorsi giorni dal Ministero conferma quanto già sostenuto in più sentenze dalla Corte di Cassazione in materia Ici (esclusione dei fabbricati rurali dalla soggettività passiva all’imposta comunale), ovvero che oltre ai requisiti di cui abbiamo detto (art. 9 del D.L. n.557/93) gli immobili rurali devono essere classificanti A6 o D10.

In particolare, il Ministero specifica che questo ulteriore requisito va verificato per i fabbricati già presenti in catasto e che per gli altri fabbricati il proprietario ne richieda l’iscrizione.

Posto che non esiste un obbligo di iscrizione nel catasto fabbricati degli immobili rurali, se non nel caso di nuove costruzioni ovvero di cessione, segnaliamo che l’Agenzia del Territorio già da tempo non attribuisce più ai fabbricati la categoria A6 mancando essa dei requisiti minimi di abitabilità, ne deriva che in attesa di maggiori chiarimenti non si ritiene opportuno consigliare al proprietario di fabbricati rurali l’iscrizione in catasto.

LE NOVITÀ PER I LEASING IMMOBILIARI – IMPOSTA SOSTITUTIVA

La Legge di stabilità 2011 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei leasing immobiliari (sia relativi a fabbricati strumentali che a destinazione abitativa) per quanto riguarda :

Ü     le imposte ipotecarie e catastali dovute in occasione dei trasferimenti di proprietà dell’immobile oggetto del contratto;

Ü     l’obbligo di registrazione del contratto per il periodo di durata della locazione finanziaria;

Ü     la responsabilità solidale verso l’erario per le imposte dovute.

Le nuove disposizioni riguardano i contratti di locazione finanziaria sottoscritti a partire dal
1° gennaio 2011.

Tuttavia, per i contratti di locazione finanziaria in corso alla data del 1° gennaio 2011 – al fine di uniformarli alla nuova disciplina che prevede il pagamento di imposte ipotecarie, catastali e di registro in misura fissa all’atto del riscatto – è dovuta un’imposta sostitutiva da pagarsi obbligatoriamente entro e non oltre la scadenza del 31 marzo 2011.

Con il Provvedimento direttoriale del 14 gennaio 2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità e i criteri da adottare per il calcolo della predetta imposta sostitutiva.

Le “vecchie” regole in vigore fino al 31 dicembre 2010

La disciplina applicabile ai leasing immobiliari fino alla data del 31 dicembre 2010 prevedeva i seguenti passaggi:

Æ     pagamento delle imposte ipotecarie catastali nella misura complessiva del 2% all’atto dell’acquisto dell’immobile strumentale da parte della società di leasing (1,5% di ipotecaria + 0,5% di catastale); la misura saliva al 3% (2% ipotecaria e 1% catastale) in caso di immobili abitativi;

Æ     pagamento dell’imposta di registro per tutta la durata della locazione finanziaria da parte dell’utilizzatore nella misura dell’1% per i fabbricati strumentali o del 2% in caso di fabbricati abitativi;

Æ     per i fabbricati strumentali, pagamento delle imposte ipotecarie catastali nella misura complessiva del 2 per cento all’atto del riscatto da parte dell’utilizzatore (1,5% + 0,5%); in questo caso è bene ricordare che l’Agenzia delle Entrate (circolare n.12/E/07) ha individuato quale base imponibile su cui calcolare le imposte al momento del riscatto il valore rappresentato dal costo del concedente e cioè il medesimo valore su cui è stata assolta l’imposta al momento dell’originario acquisto dell’immobile da parte della società di leasing; per i fabbricati abitativi, pagamento delle imposte ipotecarie catastali nella misura complessiva del 3 per cento all’atto del riscatto da parte dell’utilizzatore (2% + 1%);

Æ     per evitare una doppia imposizione relativamente ai trasferimenti di fabbricati strumentali derivanti da contratti di locazione finanziaria, il Legislatore ha previsto la possibilità per l’acquirente di scomputare dall’ammontare delle imposte ipotecarie e catastali dovute in sede di riscatto l’imposta proporzionale di registro dell’1% pagata sui canoni di locazione; nessuno scomputo, invece, era previsto per i leasing riguardanti fabbricati abitativi.

Le regole per i leasing sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2011

Massima semplificazione, invece, a partire dal 1° gennaio 2011.

Nell’ottica di un’equiparazione pressoché totale delle operazioni di leasing immobiliare con i casi di acquisto in proprietà, viene prevista la tassazione “integrale” all’atto dell’acquisto dell’immobile da parte della società di leasing

acquisto originario dell’immobile   le modifiche sono volte a concentrare il prelievo delle imposte ipotecarie e catastali nella fase dell’acquisto dell’immobile da parte della società di leasing;
     
periodo della locazione   per effetto delle modifiche introdotte alla nota all’articolo 1 della Tariffa, parte seconda, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con DPR n.131/86, i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso (in tal caso la registrazione dovrebbe essere in somma fissa pari ad €168, ma sul punto si attendono conferme);
     
fase del riscatto   le modifiche hanno interessato anche la fase del trasferimento dei beni immobili, derivanti dall’esercizio del riscatto da parte dell’utilizzatore, ovvero, le cessioni di immobili provenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore; in tali casi, infatti, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

 

Le regole a confronto

  Dall’1/01/11 Fino al 31/12/10
Acquisto originario dell’immobile Dovute le imposte

Æ     Fabbricati strumentali

            Ipotecarie: 3%

            Catastali: 1%

Æ     Fabbricati abitativi

            Ipotecarie: 2%

            Catastali: 1%

Dovute le imposte

Æ     Fabbricati strumentali

            Ipotecarie: 1,5%

            Catastali: 0,50%

Æ     Fabbricati abitativi

            Ipotecarie: 2%

            Catastali: 1%

Periodo della locazione Registrazione

solo in caso d’uso

Obbligo di registrazione

Æ     1% immobili strumentali

Æ     2% immobili abitativi  

Fase del riscatto Imposte

ipotecarie, catastali e fisse

Dovute le imposte

Æ     Fabbricati strumentali

            Ipotecarie: 1,5%

            Catastali: 0,50%

Æ     Fabbricati abitativi

            Ipotecarie: 2%

            Catastali: 1%

L’imposta sostitutiva per i contratti in corso al 1° gennaio 2011

Per applicare le nuove regole anche ai contratti in corso alla data del 1° gennaio 2011 il Legislatore ha previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva che dovrà essere versata:

Æ     in unica soluzione entro il 31 marzo 2011

Æ     esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, secondo le disposizioni e con le modalità di cui al capo III del decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modifiche.

L’assolvimento dell’imposta sostitutiva potrà avvenire indifferentemente da parte di uno dei due contraenti (società di leasing e utilizzatore).

Si invitano pertanto i clienti che conducono un fabbricato in forza di contratto di leasing a contattare tempestivamente il concedente (società di leasing) per accordarsi circa le modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva).

Per effetto del pagamento dell’imposta sostituiva, per i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2011:

Æ     non risulterà più dovuta l’imposta di registro sui canoni di locazione finanziaria;

Æ     il riscatto sconterà le imposte ipotecaria e catastale fissa.

 

IL CONTEGGIO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IPOCATASTALI DOVUTE AL RISCATTO
CONTRATTI DI LEASING IN CORSO ALLA DATA DELL’1/01/11 2% (STRUMENTALI) o 3% (ABITATIVI)

CALCOLATO SUL COSTO DEL CONCEDENTE

Meno

IMPOSTA DI REGISTRO PAGATA FINO AL 31/12/10

=

IMPORTO DOVUTO ALL’ATTO DEL RISCATTO

Meno

SCONTO COSÌ CALCOLATO:

(4% X ANNI RESIDUI DURATA CONTRATTO LEASING)

=

IMPOSTA SOSTITUTIVA DA VERSARE ENTRO 31/03/11

La responsabilità solidale nei confronti dell’erario

Per effetto di una modifica apportata all’art.57 del DPR n.131/86 ed una all’art.11 del D.Lgs. n.347/90, l’utilizzatore diventa responsabile in solido con la società di leasing per il pagamento all’erario sia dell’imposta di registro che delle imposte ipotecarie e catastali. Si estende dunque la responsabilità dell’utilizzatore dell’immobile, prima confinata al rapporto privatistico instaurato con la società di leasing (in precedenza unica responsabile nei confronti dell’erario).

 

Principali scadenze dal 15 febbraio al 15 marzo 2011

 

SCADENZE FISSE
15

febbraio

§         Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.

§         Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

§         Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

16

febbraio

§         Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio (codice tributo 6001).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR 100/98) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente al netto dell’acconto versato.

§         Opzione per l’Iva di gruppo

Scade oggi, il termine per la presentazione dell’opzione relativa ai versamenti Iva infragruppo per il 2011. L’opzione può essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello IVA26. Il termine, infatti, coincide con quello di liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di gennaio (16 febbraio) dell’anno per il quale ha effetto l’opzione stessa. Si ricorda, peraltro, che l’opzione ha efficacia annuale e non è previsto il rinnovo tacito.

 

 

16

febbraio

§         Ravvedimento versamenti

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 gennaio con sanzione ridotta pari al 2,5% (tale misura sale al 3% per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011).

§         Inps – Contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all’Inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2010.

§         Autoliquidazione Inail

Scade oggi il termine ultimo per procedere all’autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2010 ed all’acconto 2011. È possibile procedere al pagamento, oltre che in un’unica soluzione, anche in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Entro il 16 febbraio deve essere presentata, inoltre, la denuncia, su modello cartaceo, delle retribuzioni da parte dei soggetti obbligati a tale adempimento. La dichiarazione, se trasmessa per via telematica, può, invece, essere presentata entro il 16 marzo.

§         Dichiarazioni d’intento

Scade oggi l’invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di gennaio.

§         Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

§         Versamento delle ritenute alla fonte da parte dei sostituti

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef; sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; sui contributi; sui redditi di lavoro autonomo; sulle provvigioni; sui redditi di capitale; sui redditi diversi; sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

20

febbraio

§         Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

§         Versamento contributi Enasarco

Relativamente agli agenti e rappresentanti scade oggi il termine per il versamento dei contributi Enasarco riferiti al quarto trimestre 2010.

 

25

febbraio

§         Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

 

28

febbraio

§         Presentazione comunicazione dati Iva 2010

Scade oggi il termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi all’imposta sul valore aggiunto riferita al 2010, in alternativa può essere presentata in tale data la dichiarazione Iva omettendo la comunicazione. 

§         Comunicazione black list

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. “black-list” scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese precedente.

§         Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio 2010.

§         Certificazione dei compensi e delle ritenute

Scade oggi il termine per la consegna del CUD da parte dei datori di lavoro per la certificazione dei compensi corrisposti e delle ritenute applicate nel 2010.

Scade oggi il termine di consegna delle certificazioni delle ritenute operate a lavoratori autonomi e soggetti percettori di provvigioni o commissioni.

§         Certificazione degli utili e proventi equiparati

Entro oggi i soggetti Ires devono consegnare ai percettori di utili e somme equiparate, la certificazione di quanto corrisposto nel 2010.

 
§         Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.

1

Marzo

§         Opzione Irap per i soggetti Irpef

Scade oggi il termine per l’invio telematico, da parte di imprese individuali e società di persone, della comunicazione per l’opzione della determinazione della base imponibile Irap secondo le regole delle società di capitali. L’opzione, irrevocabile per un triennio, è relativa agli anni 2011, 2012 e 2013. Scade sempre oggi, per i soggetti Irpef, il termine per presentare la revoca per la determinazione contabile della base imponibile Irap, coloro infatti che avessero presentato l’opzione di adesione per gli anni 2008, 2009 e 2010 e che non la revochino resteranno vincolati per un altro triennio.
 
2

marzo

§         Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/02/11.

 

15

marzo

§         Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.

 

15

marzo

§         Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

§         Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Circolare n° 4 – 2011

Reverse charge sui cellulari e componenti di personal computer dal 1° aprile 2011

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la portata dell’autorizzazione comunitaria concessa all’Italia per l’estensione del reverse charge alle cessioni di telefoni cellulari e componenti di personal computer. Il nuovo obbligo si applicherà alle cessioni effettuate dal 1° aprile 2011: la norma nazionale (art.17, co.6, lett. b e c del DPR n.633/72) fa riferimento alla cessione di personal computer, telefoni cellulari e rispettivi componenti ed accessori. Il documento di prassi ministeriale, invece, ribadisce che l’autorizzazione comunitaria all’applicazione interna dell’inversione contabile è limitata alla vendita non al dettaglio di telefoni cellulari (non cessione di loro componenti ed accessori) e dispositivi a circuito integrato prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (non cessione di personal computer). Pertanto, il reverse charge si applicherà alle cessioni poste in essere nelle fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, purché il cessionario sia un soggetto passivo italiano. Imprese e professionisti che acquisteranno tali beni presso dettaglianti continueranno a vedersi addebitata l’imposta sul valore aggiunto sulle fatture secondo le regole ordinarie.

(Agenzia delle Entrate, C.M. n.59 del 23/12/10)

Aumento del tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2011: dall’1% all’1,5%

A decorrere dal 1° gennaio 2011 la misura del tasso legale di interesse è aumentata dall’1% all’1,5%. L’intervento comporta una serie di riflessi di natura civilistica: la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazione ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora. Dal punto di vista tributario e previdenziale la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:

„      una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso, in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2010 e 2011 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;

„      una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell’usufrutto e delle rendite (art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90);

„      una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo, di cui all’art.45, co.2 del Tuir;

„      una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali e locali, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

(Ministero Economia e Finanze, Decreto del 7/12/10, G.U. n.292 del 15/12/10)

Imprese di rilevante dimensione: ricavi non inferiori a 150.000.000 di euro

Nuovo parametro di individuazione a decorrere dal 1° gennaio 2011

A decorrere dal 1° gennaio 2011, si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiori a centocinquanta milioni di euro. Tale valore è utilizzato ai fini dell’individuazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto delle imprese di cui al periodo precedente per le quali l’Agenzia delle Entrate attiva un controllo sostanziale, di norma, entro l’anno successivo a quello della relativa presentazione.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 20/12/10)

Sistri: Doppia proroga per l’avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e per il MUD 2010

L’avvio del nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) è stato posticipato al 1° giugno 2011. È stato approvato un nuovo decreto che ha nuovamente prorogato il termine fissato dal vecchio decreto del 28/09/10 (1° gennaio 2011) per l’avvio completo del SISTRI. La proroga consente alle imprese di continuare a tracciare i singoli movimenti di carico, scarico, trasporto e destinazione dei rifiuti mediante i consueti registri e formulari. Il decreto del 22/12/10 rinvia, inoltre, al 30 aprile 2011 il termine per la presentazione della dichiarazione annuale MUD 2010, con la quale produttori, smaltitori e recuperatori di rifiuti devono dichiarare i rifiuti prodotti e gestiti nel 2010.

(Ministero dell’Ambiente, Decreto del 22/12/10, G.U. n.302 del 28/12/10)

Istat  ha pubblicato l’indice mensile di novembre 2010

L’Istat ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 2010, pubblicato ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell’art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L’indice è pari a 137,9. La variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente, è pari a +1,7%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto per le quote accantonate per il mese di novembre è pari 2,534794. (Istat, Comunicato, 16/12/10)

Le novità del milleproroghe

Il 29 dicembre 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n.225/10 che provvede alla consueta proroga dei termini in scadenza a fine 2010 e nei primi mesi del 2011.

La disposizione, diversamente dal passato, è costruita su due blocchi principali:

1 Proroghe che non hanno impatto sui conti pubblici, con rinvio generalizzato al 31 marzo 2011 e possibilità di ulteriori proroghe con appositi DPCM;
2 proroghe specifiche, che hanno impatto sui conti pubblici e che, pertanto, richiedono una copertura finanziaria.

Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il giorno 29 dicembre 2010.

Nel primo gruppo di norme, c.d. proroghe a costo zero, sono ricomprese, in particolare:

NUOVO TERMINE DISPOSIZIONE
Slittano al 31/03/11
  • regolarizzazione delle case fantasma non censite la catasto o con dati non aggiornati;
  • i soggetti obbligati all’invio del modello Eas entro il  31 dicembre 2009 (ossia quelli costituiti prima del 29 novembre 2008), in caso di inadempienza, possono sanare l’irregolarità mediante l’invio, pur in ritardo, del modello in questione;
  • mantenimento dell’efficacia delle norme regionali in tema di bollo auto e Irap;
  • applicazione di norme agevolate in tema di SOA e appalti pubblici;
  • adeguamento alle prescrizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le associazioni di volontariato;
  • possibilità di accesso al voucher per i beneficiari di ammortizzatori sociali e per i lavoratori a part-time, in materia di lavoro occasionale accessorio;
  • introduzione di ammortizzatori sociali speciali per settori non coperti dalla Cassa Integrazione Guadagni;
  • decollo del modello 770 telematico mensile;
  • revisione degli studi di settore per il 2010/2011;
  • termine per l’adeguamento alle prescrizioni in materia antincendio per le strutture ricettive;
  • possibilità di conferire in discarica particolari materiali pericolosi;
  • possibilità di commerciare solventi e vernici non più conformi alle norme UE, se destinate all’impiego in paesi extracomunitari;
  • emanazione delle disposizioni per il contrasto alle attività abusive di taxi e noleggio con conducente;

Nel secondo gruppo di norme, c.d. proroghe onerose, sono ricomprese, tra l’altro:

Cinque per mille Prorogate anche al 2011 (in relazione alle indicazioni delle dichiarazioni dei redditi del periodo 2010) le disposizioni relative al riparto della quota del 5 per mille dell’Irpef in base alla scelta del contribuente, secondo i criteri del DPCM del 23/04/10.

Una parte delle risorse viene però vincolata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica (SLA) per ricerca ed assistenza domiciliare dei malati.

Sospensione dei versamenti per allu-vione del Veneto Rinviato al 30 giugno 2011 il termine del 20/12/10 per l’effettuazione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi Inail, in precedenza sospeso per gli eventi alluvionali verificatisi nel Veneto (si veda il D.M. dell’1/12/10).
Sospensione dei versamenti per il sima dell’Abruzzo Sospese tutte le rate in scadenza nel periodo da gennaio 2011 a giugno 2011 per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 06.04.09 in Abruzzo, ai sensi di quanto disposto dall’art.39 del D.L. n.78/10.

Un DPCM stabilirà il nuovo termine di decorrenza.

Agevolazioni per il settore cinematografico Si prorogano, fino al 30 giugno 2011, le disposizioni agevolative a favore del settore cinematografico introdotte dalla Finanziaria 2008, con scadenza nell’esercizio 2010.

La maggior parte degli interventi (co.325, 327 e 335) è sotto forma di credito d’imposta – utilizzabile in compensazione esterna nel modello di versamento unificato F24 – commisurati ai costi sostenuti. Per la fruizione dei crediti d’imposta di cui ai co.325, 327 e 335 non viene applicato il limite (€250.000 annui) di cui all’art.1, co.53, della stessa Legge finanziaria 2008 (Legge n.244/07).

Altri interventi di concretizzano, invece, sotto forma di detassazione degli utili prodotti e reinvestiti.

Distributori di carburante Deduzioni forfetarie per esercenti impianti di distribuzione carburante

Prorogate per il 2011 le disposizioni in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti (art. 21, co.1 della L. n. 448/98).

Viene inserito un limite di spesa di 24 milioni di euro.

I soggetti beneficiari, nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2012, assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria.

Internet point Prorogata sino al 31 dicembre 2011 la norma secondo la quale chiunque, quale attività prevalente, intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato nel quale sono posti a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiedere la licenza al questore.

Sono contestualmente abrogate le disposizioni che prevedevano un obbligo di monitoraggio in capo al gestore.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA

L’articolo 21 del D.L. n.78 datato 31 maggio 2010 (convertito con modificazioni dalla L. n.122/10), impone a tutti i soggetti passivi Iva che effettuino operazioni rilevanti ai fini di tale imposta di comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da altri soggetti passivi i cui corrispettivi siano di importo pari o superiore a €3.000,00 (al netto dell’imposta).

Nel caso in cui, pur trattandosi di operazioni rilevanti ai fini Iva, non vi sia obbligo di emissione della fattura il limite è elevato ad € 3.600,00 al lordo quindi dell’imposta.

Il valore cui fare riferimento è quello contrattuale con l’obbligo, nel caso in cui siano stipulati più contratti collegati, di prendere a riferimento l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

Per il periodo d’imposta 2010, data la novità della norma, l’importo limite è stato elevato ad €25.000,00 con obbligo di comunicazione delle sole operazioni soggette a fatturazione (anche se trattasi di operazioni poste in essere con privati).

Operazioni escluse

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni:

Ü     di importazione;

Ü     di esportazione ex art. 8, co.1, lett. a) e b) del DPR n.633/72;

Ü     di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute da controparti con sede o domicilio in uno dei Paesi black list;

Ü     che siano state oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria ex art. 7 del DPR n.605/73.

Sono escluse anche, ma fino al 30 aprile 2011, le operazioni che seppur rilevanti ai fini Iva non prevedano l’obbligo di emissione della fattura.

Elementi da indicare nella comunicazione

Nella comunicazione vanno indicati per ciascuna operazione:

a)       l’anno di riferimento;

b)      la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;

c)       per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato e privi di codice fiscale i dati di cui all’art. 4, co. 1, lett. a) e b), del DPR n.605/73 (se persona fisica il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale);

d)      l’ammontare dei corrispettivi dovuti, l’importo dell’imposta applicata o la specificazione di operazioni non imponibili o esenti.

Per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione dovranno essere indicati i dati identificativi del committente o del commissionario ed i corrispettivi saranno comprensivi dell’Iva.

Invio della comunicazione

La comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva si effettua utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) ed entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Per il periodo d’imposta 2010 la comunicazione potrà essere effettuata fino al 31 ottobre 2011.

TRACCIABILITA’ FINANZIARIA NEGLI APPALTI PUBBLICI, MORATORIA FINO A GIUGNO 2011 PER I CONTRATTI GIÀ ESISTENTI

Con la Legge n.136 del 13 agosto 2010, dal titolo “Piano straordinario contro le mafie”, sono state introdotte all’articolo 3 importanti disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari, finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali relative ai lavori, ai servizi ed alle forniture di natura pubblica. Successivamente, il D.L. n.187 del 12 novembre 2010, convertito con la L. n.217 del
17 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.295 del 18 dicembre 2010, ha modificato il testo originario degli artt. 3 e 6 della L. n.136/10.

Sul tema vedasi anche l’informativa pubblicata sulla circolare mensile dello scorso mese.

Contratti assoggettati ai nuovi obblighi

L’articolo 6 del D.L. n.187/10 coordinato con la legge di conversione, con l’intento di sciogliere alcuni dubbi interpretativi, chiarisce che:

Æ      la nuova disciplina si applica immediatamente per i contratti sottoscritti successivamente al 7 settembre 2010 e per i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti;

Æ      viene previsto un termine (moratoria) di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.187/10 per consentire l’adeguamento alle nuove regole per i contratti stipulati precedentemente al 7 settembre 2010 e per i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti.

È importante precisare che i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti stipulati antecedentemente al 7 settembre 2010 dovranno essere adeguati alle norme di tracciabilità entro il prossimo 17 giugno 2011.
Fino alla data in cui tali contratti saranno adeguati, per gli stessi non vigono gli obblighi di tracciabilità. Qualora tali contratti non siano aggiornati entro il termine del 17 giugno 2011,
la norma prevede che gli stessi si intenderanno automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità ai sensi dell’art.1374 c.c. e, quindi, il mancato rispetto delle stesse da parte dei soggetti interessati costituirà causa di risoluzione del contratto.

Nella conversione in legge del D.L. n.187/10 è stato, inoltre, previsto l’innalzamento della soglia di spese quotidiane non soggette alla tracciabilità da € 500 a € 1.500: l’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere dovrà essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2010 – 2011

Si comunica che entro il 16 febbraio 2011 i datori di lavoro devono calcolare e versare il premio Inail, dovuto come conguaglio a saldo per l’anno precedente (regolazione) ed anticipo per l’anno in corso (rata). Con l’autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (Dichiarazione delle retribuzioni).

È importante precisare che il modello 1031 deve ordinariamente essere presentato entro il
16 febbraio 2011. Qualora il modello venga trasmesso per via telematica all’Inail, potrà essere presentato entro il successivo termine del 16 marzo 2011, ferma restando la scadenza del pagamento del premio al 16 febbraio 2011. Qualora il modello venga inviato in forma cartacea, rimane fissa la scadenza del 16 febbraio 2011.

Ove non si fosse già provveduto, si prega di far pervenire allo Studio le basi di calcolo ed il prospetto contenente i dati relativi al tasso ed alla oscillazione per la determinazione del premio, inviati dall’Inail ai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2010 con il modulo 20SM.

I Signori clienti dovranno comunicare in tempo utile le modalità di pagamento del premio Inail:
è possibile, infatti, procedere al pagamento, oltre che in un’unica soluzione, in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio 2011 e le successive rispettivamente entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base ad un tasso annuo che sarà comunicato in seguito dall’Inail.

Ü           Il datore di lavoro che intenda continuare ad avvalersi della rateazione ed abbia già espresso in occasione della precedente autoliquidazione tale volontà, è esonerato dall’obbligo di barrare l’apposita casella “SI” del modello 1031, riportata a fianco della dizione “rateazione ai sensi della L. n.449/97”;

Ü           Il datore di lavoro che intenda avvalersi per la prima volta della rateazione, deve barrare l’apposita casella “SI” del modello 1031, riportata a fianco della dizione “rateazione ai sensi della L. n.449/97”;

Ü           Il datore di lavoro che intenda modificare la modalità di pagamento rateale, versando il premio in unica soluzione, deve barrare l’apposita casella “NO” del modello 1031, riportata a fianco della dizione “rateazione ai sensi della L. n.449/97”.

Se si presume che le retribuzioni, nell’anno 2011, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente (es. riduzione del personale ovvero trasferimento
di ramo di azienda), è possibile comunicare all’Inail le variazioni delle retribuzioni entro il 16 febbraio 2011, al fine di evitare di pagare un premio anticipato maggiore di quello che poi sarà dovuto a consuntivo. In sede di autoliquidazione 2010/2011 si potrà usufruire di specifiche agevolazioni contributive che di seguito si riportano nei loro tratti essenziali.

Riduzione dell’11,50% per le imprese edili Si applica alla sola regolazione 2010 ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di salute e prevenzione nei 5 anni precedenti.
Riduzione del 14,50% per gli artigiani autotrasportatori Si applica alla sola regolazione 2010 alle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi.
Riduzione dell’80% per i pescatori Si applica alla regolazione 2010 e alla rata 2011 alle imprese che esercitano la pesca in acque costiere, interne o lagunari.
Reimpiego dei dirigenti privi di occupazione Per le imprese che occupano meno di 250 dipendenti e per i consorzi tra di esse, che assumono, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso per ciascun dirigente assunto un contributo pari al 50% del premio assicurativo dovuto, sia in sede di regolazione che di rata, a patto che l’azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC.
Inserimento dei disabili Il beneficio della fiscalizzazione totale (100%) o parziale (50%) del premio per ogni lavoratore disabile assunto si applica esclusivamente alle aziende con autorizzazione concessa entro il 31 dicembre 2007.
Sostegno alla maternità/paternità Per i lavoratori assunti con contratto a termine, in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria (congedo di paternità o maternità) o facoltativa (congedo parentale), i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti hanno diritto allo sgravio nella misura del 50% dei premi assicurativi dovuti, a patto che l’azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC.
Cooperative e loro consorzi operanti in territori montani Per le imprese cooperative che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici i premi sono ridotti qualora le stesse siano situate in zone svantaggiate e in zone particolarmente svantaggiate.
Contratti di inserimento Ai datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento si applica una riduzione a seconda dei casi pari al 25%, 40%, 50% e 100%, in presenza delle condizioni previste dal D.Lgs. n.276/03 e dal regolamento CE n.2204/2002.
Imprese artigiane Lo sconto è riconosciuto a favore delle aziende che hanno fatto richiesta di ammissione al beneficio, che non hanno denunciato infortuni nel biennio precedente, in regola con gli adempimenti contributivi e con le disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/08, e che hanno effettuato interventi di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, nell’ambito di piani pluriennali concordati tra le parti sociali.

LE REGOLE DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA RELATIVO ALL’ANNO 2010

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all’anno 2010 emergente dalla dichiarazione Iva annuale, si ricordano le restrittive regole introdotte già dallo scorso anno con il D.L. n.78/09, attuato per il tramite dell’aggiunta di un nuovo periodo all’art.17 del D.Lgs. n.241/97 e ad una serie di interventi operati sul DPR n.322/98 e sul DPR n.542/99.

In pratica, per effetto di tali regole, gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori ad €10.000, possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge (per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di €15.000, invece, è necessaria anche l’apposizione del visto di conformità di cui si dirà in altra informativa specifica).

Si ricorda che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie dei 10.000 o 15.000 euro.

In sintesi le regole da applicare.

Compensazione “libera” per i crediti Iva non superiori a 10.000 euro

Chi intende utilizzare in compensazione per l’intero anno 2011 credito Iva per importi non superiori ad €10.000, può presentare il modello F24:

4    già dal 1° gennaio 2011 (e, quindi, già in occasione della prima scadenza “tipica” del 17 gennaio 2011) ;

4    senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva;

4    potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di home o remote banking.

Tali compensazioni per importi non superiori ad €10.000 sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 10.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla C.M. n.29/E/10:

non ricadono nel monitoraggio (sono quindi liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d’imposta che sorgono successivamente (es: credito Iva annuale 2010 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2011);
devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (es: debito Iva ottobre 2010 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva annuale 2010).

Compensazione dei crediti superiori a 10.000 euro

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori ad €10.000, invece, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 con la seguente tempistica:

4    non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.

4    occorre, inoltre, attendere 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione (quindi non è possibile presentare la dichiarazione Iva 2011 il 28/02/11 e compensare il 3 marzo 2011).

Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è previsto che il contribuente escluda la dichiarazione annuale Iva dall’unificazione con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, possa presentarla in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico.

Stante l’attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale (fissato al 1° febbraio), risulta pertanto impossibile presentare prima del 16 marzo un modello F24 con utilizzo in compensazione di crediti Iva per importi superiori ad €10.000.

4    gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori ad €10.000 potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), quindi NON si può utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking)

4    gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli previsti) verranno scartati dalla procedura.

Residuo credito Iva relativo all’anno 2009

Infine, per una corretta applicazioni di tali regole si ricorda che:

Ü     il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2009, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale ed utilizzato nel 2011 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2011 relativa all’anno 2010, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato “2009” come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2009 la dichiarazione annuale già è stata presentata nel 2010 e quindi le tempistiche sono già state rispettate (l’unica cautela riguarda il caso di superamento del limite dei 15.000 euro, laddove la dichiarazione Iva relativa al 2009 non sia stata “vistata”; in questo caso, per poter compensare il residuo credito 2009 nel 2011 oltre tale limite occorre procedere all’apposizione del visto tramite ripresentazione (integrativa) nella dichiarazione relativa al 2009);

Ü     al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2009, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti “rigenerato” come credito Iva relativo all’anno 2010 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Per evitare di incorrere in sanzioni, si invita, pertanto, la gentile Clientela a valutare molto attentamente la presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione “orizzontale” del credito Iva relativo all’anno 2010 o del residuo credito Iva relativo all’anno 2009.

VISTO DI CONFORMITÀ OBBLIGATORIO PER COMPENSAZIONI “ORIZZONTALI” DI CREDITI IVA ECCEDENTI I 15.000 EURO

Si ricorda la gentile clientela che il credito che scaturisce dalle dichiarazioni Iva, come peraltro già avveniva lo scorso anno, non è liberamente utilizzabile.

In altra informativa si è detto circa la necessità di presentare la dichiarazione Iva prima di poter effettuare compensazioni superiori ad € 10.000; in aggiunta a tale limite, se il credito Iva che si intende utilizzare in compensazione derivante dalla dichiarazione annuale supera la soglia di € 15.000, sarà necessario che sulla dichiarazione venga apposto un visto di conformità che certifichi la “qualità” del credito.

Si ricorda, al contrario, che i crediti Iva scaturenti dalla richieste trimestrali (modello TR) non richiedono l’apposizione del visto di conformità.

Pertanto, al fine di poter utilizzare il credito Iva annuale per un importo superiore ad €15.000, l’impresa dovrà alternativamente ottenere:

Ü     il visto di conformità di un professionista abilitato ed iscritto all’elenco DRE che assume il diretto controllo e la responsabilità delle scritture contabili tenute direttamente dal contribuente, che predispone la dichiarazione annuale Iva e quindi la trasmette telematicamente;

Ü     il visto di conformità da parte del Responsabile di un CAF Imprese (RAF) che assume il diretto controllo e la responsabilità delle scritture contabili tenute direttamente dal contribuente, con la precisazione che l’assistenza fiscale dei CAF e esclusa per le imprese soggette all’Ires tenute alla nomina del collegio sindacale e alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore;

Ü     l’attestazione dal parte dell’organo preposto al controllo contabile di cui all’art.2409-bis del c.c. (società di capitali, nei casi previsi). Come chiarito dalla R.M. n.90/E/10, nel caso di enti locali, tale attestazione viene apposta dai revisori.

Appare pertanto importante ricordare quanto segue:

Ü     i nuovi adempimenti comporteranno prestazioni aggiuntive e nuove responsabilità in capo al soggetto che dovrà rilasciare il visto di conformità;

Ü     i soggetti che matureranno crediti Iva di poco superiori ai €15.000, onde evitare inutili aggravi, avranno convenienza solo entro tale limite, rinviando la quota eccedente a riporto;

Ü     gli stessi soggetti con crediti Iva rilevanti dovranno preoccuparsi al più presto della chiusura annuale dell’Iva, al fine di consentire allo Studio la predisposizione e l’invio della dichiarazione, nonché consentire di porre in essere le necessarie verifiche per l’apposizione del visto di conformità (qualora lo Studio venga incaricato di tale adempimento).

LA DETERMINAZIONE DEL PRO RATA DEFINITIVO PER L’ANNO 2010

I soggetti interessati

La problematica della determinazione del pro rata interessa coloro che compiono operazioni esenti nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa o della professione; è il caso, ad esempio, delle banche, delle assicurazioni, dei promotori finanziari, delle agenzie di assicurazione, dei medici, dei fisioterapisti, e in generale dalle imprese che operano in campo immobiliare (di compravendita, di gestione, di costruzione).

Tali soggetti che nel corso del 2010 hanno svolto operazioni esenti non di tipo occasionale devono, ad anno appena concluso, affrettarsi ad eseguire in via extracontabile i conteggi per determinare la percentuale del pro rata definitivo di detrazione dell’Iva sugli acquisti.

Ciò in quanto il co.5 dell’art.19 del DPR n.633/72 (decreto Iva), prevede che la quantificazione dell’Iva indetraibile da pro rata venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell’esercizio, l’indetraibilità dell’Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di pro rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell’anno precedente.

Soprattutto per coloro che liquidano l’Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del pro rata definitivo dell’anno 2010 costituisce il pro rata provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2011: pertanto occorrerà verificare la percentuale di pro rata definitivo 2010 entro il prossimo 16/02/11, al fine di evitare di versare un importo non corretto.

Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del pro rata assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito e dell’Irap, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da pro-rata costituisce un costo generale deducibile ai fini di tali imposte.

Si invitano, pertanto, i Clienti interessati a fornire tempestivamente la documentazione allo Studio al fine di consentire il corretto calcolo della percentuale definitiva di pro rata per l’anno 2010.

TARIFFE ACI 2011 E GESTIONE DEL BENEFIT AUTO

Nel Supplemento Ordinario n.284 alla Gazzetta Ufficiale n.299 del 23 dicembre 2010, sono state pubblicate le consuete tabelle relative ai costi chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli elaborate dall’Aci e valide per i calcoli relativi all’utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti a decorrere dal primo gennaio 2011.

Le tabelle, come di consueto, individuano il tipo di vettura e la serie, quindi forniscono il costo chilometrico e l’importo annuo del fringe benefit.

Le regole del fringe benefit

La concessione, a titolo oneroso, di un’autovettura in uso promiscuo ad un dipendente, consente all’azienda:

ai fini delle imposte indirette la detrazione dell’Iva al 100% in quanto l’auto è considerata come se fosse utilizzata esclusivamente nell’esercizio dell’attività;
ai fini delle imposte dirette la deducibilità dei costi nel limite del 90%, senza applicazione dell’importo limite, fissato per le auto destinate all’utilizzo esclusivamente aziendale in € 18.076.

Tale deduzione riguarda tanto le spese di acquisizione (ammortamenti, canoni di leasing e canoni di noleggio) quanto le spese di gestione (carburanti, spese di manutenzione, pedaggi autostradali, ecc).
Qualora il veicolo sia stato acquistato dal datore di lavoro e concesso in uso promiscuo al dipendente senza l’addebito di un corrispettivo specifico, si configura un uso a titolo gratuito, con la conseguenza che si renderanno applicabili le ordinarie regole di deducibilità dei costi (40% nei limiti prefissati) e di detraibilità dell’Iva (40%).

Conseguentemente, alle deduzioni/detrazioni di cui abbiamo detto, l’azienda imputerà al dipendente un benefit imponibile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km prevista per il veicolo in uso, al netto dei “riaddebiti” che il datore di lavoro effettuerà al dipendente.

Tali riaddebiti, soggetti ad Iva ed imponibili per l’azienda, devono essere trattenuti ovvero pagati
(se fatturati) entro il termine del periodo d’imposta cui si riferiscono.

Ricordiamo che al fine dell’applicazione delle regole del fringe, l’automobile deve essere concessa ai dipendenti (anche diversi) per la maggior parte del periodo di imposta anche se per periodi non consecutivi. Come avevamo già riportato in una precedente informativa, relativamente ai costi chilometrici 2010, la L. n.88/09 ha modificato la nozione di valore normale dei veicoli stradali a motore e di cellulari assegnati in uso ai dipendenti, il valore normale deve essere stabilito da appositi criteri individuati da un D.M. da approvarsi entro il 26 novembre 2009. Dobbiamo purtroppo ripeterci affermando che ancora oggi tale decreto non è stato emanato.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 GENNAIO 2011 AL 15 FEBBRAIO 2011

SCADENZE PARTICOLARI
31

Gennaio

§               Studi di settore

Scade oggi il termine per comunicare, attraverso apposito software, le cause che giustificano le anomalie o gli scostamenti relativi agli studi di settore in Unico 2010.

§         Comunicazioni black list

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei paesi c.d. “black-list”, scade oggi il termine di comunicazione integrativa dei dati delle operazioni intercorse nel trimestre luglio/settembre 2010 ovvero nei mesi da luglio a novembre 2010, senza applicazione di sanzioni.

SCADENZE FISSE
15

gennaio

§               Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.

§         Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

§         Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

16

gennaio

§         Versamenti Iva

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre al netto dell’acconto Iva versato (codice tributo 6012).
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

§         Ravvedimento

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 dicembre con sanzione ridotta al 2,5%.

§         Dichiarazioni d’intento

Scade oggi l’invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di dicembre.

§         Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

§         Versamento delle ritenute e dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui compensi corrisposti nel mese precedente, dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre, relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

§         Versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d’imposta

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.

§         Sostituti di imposta - redditi di lavoro dipendente 

Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef.

§         Eredi dei contribuenti deceduti dopo il 16 febbraio 2010 che presentano la dichiarazione per conto del de cuius

Gli eredi delle persone decedute dopo il 16 febbraio 2010 che presentano Unico 2010 per conto del de cuius devono provvedere entro oggi al versamento delle imposte dovute con maggiorazione dello 0,4%.

20

gennaio

§               Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di dicembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

25

gennaio

§          Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente

Scade oggi il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

26

gennaio

§         Ravvedimento dell’acconto Iva

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione con ravvedimento del versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2010 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre 2010

30

gennaio

§         Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/01/11.

31

gennaio

§         Presentazione elenchi Intra 12

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre 2010.

§         Comunicazioni black list

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei paesi c.d. “black-list” scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese o trimestre precedente.

§         Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione  relativi al mese di dicembre.

15

febbraio

§               Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.

§         Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

§         Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Circolare n° 3 – 2011

Regime IVA del commercio elettronico

Il commercio elettronico può essere di due tipi:

-indiretto (offline): riferito alla cessione di beni materiali in cui le parti utilizzano lo strumento mediale per concludere il contratto ed eseguire il pagamento, salvo poi, in un secondo momento, spedire il bene utilizzando le vie tradizionali seguendo il sistema delle “vendite per corrispondenza” (o “vendite a domicilio”) con la precisazione che le vendita a distanza, a domicilio, su catalogo, per corrispondenza e simili, regolate dal D.Lgs. 185/99, sono compravendite di prodotti che si perfezionano senza che vi sia un contatto diretto tra

consumatore e venditore o un suo rappresentante. Comprendono sia i contratti via internet, sia quelli conclusi, ad esempio, tramite teletext o telefono; ai fini IVA si realizza una cessione di beni;

-diretto (online): riferito alla cessione elettronica di beni virtuali (fornitura di siti web, di programmi, di immagini, di testi e di informazioni, accesso a banche dati, fornitura di musica, film e giochi, formazione a distanza, programmi artistici, sportivi, culturali, di intrattenimento ecc.) che costituisce una prestazione di servizi, in quanto consente alle parti di concludere la transazione con scarico telematico  del prodotto acquistato sotto forma di file digitale con contemporanea esecuzione del pagamento in linea. E’ evidente, quindi, che le medesime operazioni di “commercio elettronico” possono avere diversi momenti di effettuazione e differenti criteri di territorialità

Per Commercio Elettronico si intende qualsiasi iniziativa di supporto ad un’attività commerciale che venga svolta utilizzando il canale telematico Internet.

Da un punto di vista giuridico non esiste, in effetti, una definizione del commercio elettronico; solo dall’esame di alcune direttive comunitarie è possibile desumere che può essere definito commercio elettronico l’attività commerciale caratterizzata da transazioni per via elettronica, che consiste nella:

commercializzazione di beni e servizi;

distribuzione on-line di prodotti in formato digitale;

effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa;

stipula di appalti pubblici e applicazione di procedure di tipo transattivo della Pubblica Amministrazione.

Si tratta, in ogni caso, di uno scambio commerciale che viene effettuato attraverso un canale elettronico di acquisto di beni e servizi, in cui il cliente sceglie on-line il prodotto (comunemente viene denominato e-commerce).

Allo stato attuale, esistono tre diversi canali elettronici di commercio:

1. la televisione interattiva (ovvero la televisione digitale terrestre, DTT), attraverso la quale il consumatore acquista beni e servizi effettuando l’ordine direttamente e utilizzando il telecomando;

2. le vendite televisive on-line, quando il consumatore assiste alla vendita dei prodotti e servizi in diretta televisiva ed effettua l’acquisto chiamando il numero dedicato;

3. le vendite in Internet, quando il consumatore acquista beni e servizi utilizzando uno strumento che consente la navigazione in Internet.

A seconda dei soggetti che partecipano al processo di vendita, le tipologie di commercio elettronico vengono classificate nel seguente modo:

business to consumer (B2C), è destinato al consumatore finale. Attraverso questo sistema di vendita, gli operatori del commercio elettronico (business o imprese) offrono servizi e prodotti via Internet al consumatore finale (consumer);

business to business (B2B), ha lo scopo di incrementare le transazioni e gli affari tra aziende;

business to administration, fa riferimento esclusivamente ai rapporti, gestiti mediante reti telematiche, fra le imprese e gli enti non commerciali.

Le diverse forme di e-commerce possono avere ad oggetto:

beni materiali: in questo caso si parla di commercio elettronico indiretto (off-line). Sul sito web, il venditore mette a disposizione il catalogo dei prodotti con le caratteristiche merceologiche, le condizioni di consegna e i prezzi. Il cliente procede a effettuare l’ordine per via telematica, ma riceve la consegna fisica dei beni a domicilio attraverso i canali tradizionali, e cioè tramite vettore o spedizioniere nel caso di importazione, con pagamento al venditore (con carta di credito), oppure al vettore che consegna;

beni immateriali o digitalizzati (assimilati ai servizi): in tal caso si parla di commercio elettronico diretto (on-line), in cui l’intera transazione commerciale, ivi inclusa la consegna del “bene”, avviene per via telematica, attraverso, cioè, la fornitura in rete di prodotti virtuali. I servizi e i beni (software, siti web, immagini, testi, basi di dati, musica, film, eccetera) vengono dematerializzati alla partenza dal prestatore e materializzati all’arrivo dal destinatario (download).

Tipologie di commercio elettronico:  distinzione per oggetto della contrattazione

- beni materiali:  commercio elettronico indiretto (off-line)

- beni immateriali o digitalizzati commercio elettronico diretto (on-line)

La suddetta distinzione, unitamente alle caratteristiche dei soggetti coinvolti nella transazione commerciale, assume importanza basilare ai fini dell’individuazione della corretta disciplina fiscale applicabile alle diverse

fattispecie.

Per ambo le tipologie di commercio elettronico, diretto ed indiretto, vigono regole diverse circa gli adempimenti ed il regime Iva da applicare; le due  metodologie, infatti, rappresentano fattispecie differenti per natura e per  modalità di espletamento.

Preliminarmente occorre ricordare come le vendite on-line siano state ricondotte nell’ambito delle vendite a distanza. ll D.Lgs. n.185 del 22 maggio 1999, recependo la direttiva n.97/7/Ce relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, ha infatti equiparato le vendite on-line a quelle forme di vendita che portano alla conclusione di un contratto senza che avvenga mai la presenza fisica simultanea di compratore e venditore. Partendo dal presupposto secondo cui:

le transazioni dirette sono riconducibili all’ipotesi di prestazioni di servizio,

 mentre quelle indirette a vere e proprie cessioni di beni, possono essere tratteggiate le regole Iva applicabili alle diverse fattispecie.

Il commercio elettronico indiretto è costituito da quelle transazioni nelle quali la cessione giuridica del bene e la conclusione del contratto tra venditore e cliente si perfezionano per via telematica, mentre la consegna fisica del bene avviene attraverso i canali tradizionali.

Nel commercio elettronico indiretto, pertanto, la cessione, ai fini dell’applicazione dell’Iva viene assimilata alle vendite per corrispondenza, con la conseguente applicazione delle relative norme interne, comunitarie e internazionali.

Considerato che ai fini fiscali l’operazione si intende realizzata solo al momento della consegna materiale del bene a destinazione, la tassazione deve avvenire nei modi tradizionali e, cioè:

in dogana, se si tratta di importazione da Paesi non appartenenti all’Unione europea, ovvero come vendita a distanza, allorché l’operazione viene effettuata in ambito comunitario tra un fornitore e un consumatore privato, residenti in due diversi Stati, entrambi appartenenti all’Unione europea.

Analizziamo di seguito le diverse fattispecie.

Operazioni interne:

le operazioni di commercio elettronico indiretto effettuate tra soggetti entrambi residenti nel territorio italiano, ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, la disciplina Iva applicabile è quella delineata dalle disposizioni contenute nel DPR n. 633 del 1972.

Le operazioni in esame, essendo equiparate alle vendite per corrispondenza, non sono soggette all’obbligo di certificazione mediante emissione di fattura o mediante emissione di scontrino fiscale o di ricevuta.

OSSERVA

Operazioni intracomunitarie:  Le operazioni di commercio elettronico indiretto che hanno luogo tra soggetti residenti in due Paesi diversi, entrambi appartenenti all’Unione europea, essendo equiparate alla vendite a distanza, sono destinatarie, nell’ambito della disciplina Iva applicabile alle operazioni intracomunitarie, contenuta negli:

art. 40, comma 4, lettera b) (acquisti comunitari), del D.L. n. 331 del 1993.

art. 41, comma 1, lettera b) (cessioni comunitarie), del D.L. n. 331 del 1993.

In particolare, è prevista:

 nell’ipotesi di acquisti (cedente comunitario e acquirente privato fiscalmente residente nel territorio italiano), l’applicazione dell’Iva in Italia, se il cedente comunitario ha effettuato vendite nei confronti di privati italiani nell’anno precedente o in corso d’anno, per un ammontare pari o superiore a 35.000 euro (in tale caso, il soggetto comunitario è tenuto a nominare un rappresentante fiscale, ovvero a procedere all’identificazione diretta in Italia,ai sensi dell’articolo 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di assolvere gli

obblighi ai fini Iva nei confronti dell’Erario italiano). Viceversa, in caso di non superamento del predetto limite, il cedente comunitario può scegliere di assoggettare l’operazione ad Iva nel suo Stato di residenza;

 nell’ipotesi di cessioni (cedente soggetto Iva italiano e acquirente privato consumatore residente in altro Stato membro dell’Ue), l’applicazione dell’Iva in Italia se l’ammontare delle cessioni effettuate nell’altro Stato membro non ha superato, nell’anno solare precedente, né supera in quello in corso, la soglia di 100.000 euro, ovvero la soglia dell’eventuale minore ammontare al riguardo stabilito dallo Stato di destinazione dei beni.

Se, invece, il fatturato realizzato dall’impresa italiana nell’altro Stato membro supera tale soglia, l’operazione deve essere assoggettata a imposta nello Stato di residenza dell’acquirente, e l’imprenditore italiano è tenuto a nominare un proprio rappresentante fiscale ovvero a identificarsi direttamente in tale Stato. L’operatore italiano può, in ogni caso, optare per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro, dandone comunicazione all’Amministrazione finanziaria italiana nella dichiarazione Iva;

nell’ipotesi in cui cedente e acquirente, residenti in differenti Stati comunitari, siano entrambi soggetti passivi Iva, l’applicazione dell’Iva secondo le regole dettate in via generale per gli acquisti intracomunitari, con detassazione della vendita e tassazione in Italia da parte del soggetto identificato attraverso il meccanismo del reverse charge.

Operazioni internazionali.

Per quanto riguarda le operazioni di commercio elettronico aventi ad oggetto beni provenienti da Stati non appartenenti all’Unione europea, ovvero beni ceduti da soggetti italiani ad acquirenti residenti in Paesi non comunitari, si rendono applicabili le disposizioni previste dagli:

artt. 67 e ss. del DPR n. 633/72 per le importazioni: segue che, se il bene acquistato, indipendentemente dal fatto che l’acquirente sia o meno soggetto passivo Iva, proviene da un Paese non appartenente all’Unione europea, si configura un’importazione e l’Iva, applicata in dogana, dovrà essere assolta congiuntamente alle imposte doganali.

art. 8 DPR n. 633/72 per le esportazioni: segue che se un soggetto Iva italiano che effettua una cessione di beni nei confronti di clienti esteri (sia imprese sia consumatori) non residenti nel territorio comunitario, trova applicazione la disciplina riservata alle cessioni all’esportazione che prevede l’emissione di una fattura senza applicazione dell’imposta.

REGIME IVA COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO.

Disciplina generale del DPR n.633/72

venditore acquirenze Tipo di tassazione iva
italiano Privato italiano Iva italiana
italiano Impresa italiana Fatturazione con iva italiana
italiano Privato comunitario 1)par volume affari fino a € 100 mila, iva italiana

2)per volume affari oltre € 100 mila iva del paese dell’acquirente e nomina rappresentante fiscale nel paese dell’acquirente

italiano Impresa comunitaria Fatturazione non imponibile art.41 dl 331/93 l’acquirente provvederà a versare l’iva nel proprio paese
italiano Privato extraeuropeo Non imponibile iva art 8 – 633/72
italano Impresa extraeuropea Fatturazione non imponibile art.8 – 633/72

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

cessione giuridica si perfezionano per via telematica conclusione del contratto

OGGETTO (software, siti web, immagini, testi, basi di dati, musica, film, ecc.), originariamente dematerializzati

Tali operazioni rappresentano sempre, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, prestazioni di servizi: ne consegue che, ai fini dell’imposizione, occorre fare riferimento alla località di fruizione. Ciò deriva dal contenuto della direttiva n.12002/38/CE recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 1 agosto 2003, n.273, che all’art.1, comma 1, lettera a), che ha qualificato le forniture on-line  (tramite Internet) come “servizi prestati tramite mezzi elettronici“, fornendone il seguente elenco a titolo illustrativo:

fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;

fornitura di software e relativo aggiornamento;

fornitura di immagini, testi e informazioni e messa disposizione di basi di dati;

fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo,

programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;

fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

Per l’adempimento degli obblighi in materia di Iva connessi ai servizi di commercio elettronico diretto (in cui il bene oggetto della transazione, ad esempio libro, software, consultazione di banche dati, elaborazione dati, servizi finanziari on-line, video, immagine, musica, ecc., è fornito al cliente direttamente via Interne), resi da soggetti non residenti nella Comunità europea nei confronti di committenti privati consumatori residenti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’art.74 quinquies DPR 633/1972 ha reso operativo un particolare regime speciale Iva, consistente nella facoltà, concessa ai prestatori extra-comunitari che forniscono servizi tramite mezzi elettronici nei confronti di committenti privati consumatori nazionali, di assolvere gli obblighi afferenti a tali transazioni identificandosi nel territorio di uno qualsiasi degli Stati membri dell’Unione europea.

Una volta scelto lo Stato membro di registrazione, l’operatore extra-Ue che opta per tale regime speciale procedendo alla propria identificazione è esonerato dall’emissione delle relative fatture nonché dall’osservanza degli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/1972 (registrazione, liquidazione, dichiarazione annuale, ecc.).

Per le prestazioni di servizi realizzate tramite commercio elettronico diretto, il luogo di tassazione delle medesime è identificato nel territorio dello Stato qualora le prestazioni siano rese nei confronti di committenti soggetti passivi d’imposta in Italia che le utilizzano nel territorio italiano o in quello della Comunità europea (art.7, co.4, lett.d), DPR 633/1972). In tale fattispecie non è possibile, inoltre, per il prestatore non residente avvalersi delle disposizioni dell’art.35-ter, DPR 633/1972 introdotte dal DLgs 19.6.2002,n.191 in tema di identificazione diretta o di quelle relative alla nomina di un rappresentante fiscale, ai sensi del co.1 dell’art.17, DPR 633/1972, di conseguenza, è ad esclusivo carico del committente residente l’obbligo derivante dall’assolvimento dell’Iva relativa a tali prestazioni da attuare mediante autofatturazione, ex art.17, co.3, ultimo periodo, DPR 633/1972 (cd.reverse charge).

Nel caso in cui il prestatore residente fuori della Comunità europea non volesse avvalersi di tale regime speciale, deve adempiere agli obblighi relativi alle operazioni in oggetto (le quali, alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs 273/2003, si considerano effettuate nel territorio di residenza dell’acquirente privato consumatore) esclusivamente mediante l’identificazione diretta prevista dall’art.35-ter, DPR 633/1972 oppure tramite un proprio rappresentante fiscale.

Focalizzato quanto sopra, si riassume il trattamento Iva applicabile al commercio elettronico diretto, a seguito del recepimento della c.d. “Direttiva Servizi” ad opera del D.Lgs n. 18/2010.

PRESTAZIONI RESE A PRIVATI ITALIANI DA PARTE DI SOGGETTI EXTRA-UE

L’art. 7-sexies, comma 1, lett. f), DPR n. 633/72, in deroga alla regola generale contenuta nell’art. 7-ter, DPR n. 633/72, prevede espressamente la rilevanza ai fini IVA in Italia delle prestazioni rese tramite mezzi elettronici da parte di un soggetto extra-UE nei confronti di un privato domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all’estero. L’IVA va, pertanto, applicata in Italia in quanto si presume che le prestazioni sono ivi utilizzate.

Attenzione

Per le prestazioni in esame l’operatore extra-UE dovrà identificarsi nello Stato UE in cui le stesse sono eseguite (salvo che non disponga di una stabile organizzazione) al fine di assolvere l’IVA in tale Stato.

Per evitare che i prestatori extra-UE debbano identificarsi in ogni Stato UE nel quale operano, è stata introdotta una disciplina agevolativa, in base alla quale gli stessi possono identificarsi in qualsiasi Stato UE al fine di poter eseguire i versamenti d’imposta relativi a tutte le operazioni realizzate nell’UE nei

confronti di privati.

Nell’ambito dell’ordinamento nazionale la disciplina è contenuta, come sopra riassunto, nell’art. 74-quinquies del DPR n. 633/72.

PRESTAZIONI RESE A PRIVATI DA PARTE DI SOGGETTI ITALIANI

Alle prestazioni di servizi rese a privati italiani (o UE) da parte di soggetti stabiliti in Italia è applicabile la regola generale di cui all’art. 7-ter, comma 1, lett. b), DPR n. 633/72 in base alla quale rileva il luogo di stabilimento del prestatore. Tali prestazioni sono assoggettate ad IVA in Italia.Da tale regola si può desumere che i servizi resi a privati italiani da parte di soggetti stabiliti nell’UE sono assoggettati ad IVA nello Stato UE del prestatore.

Attenzione

Nel caso in cui un soggetto stabilito in Italia esegua prestazioni di servizi verso privati extra-UE, l’operazione è considerata fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-septies, lett. i), DPR n. 633/72.

PRESTAZIONI TRA SOGGETTI PASSIVI ITALIANI E SOGGETTI PASSIVI UE

Alle prestazioni di servizi rese tra soggetti passivi UE è applicabile la regola contenuta nell’art. 7-ter, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72, in base alla quale la territorialità è collegata esclusivamente al committente. Pertanto, tali prestazioni sono assoggettate ad IVA in Italia se rese a soggetti passivi

ivi stabiliti. Il committente nazionale è tenuto ad assolvere gli adempimenti IVA con l’emissione dell’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.

NOTA BENE

In luogo dell’autofattura l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.3.2010, n. 12/E ha precisato che è possibile procedere all’integrazione della fattura emessa dal prestatore UE.

Gli operatori italiani, a seguito delle modifiche apportate all’art. 21, DPR n. 633/72, sono tenuti ad emettere fattura anche per le operazioni senza IVA di cui all’art. 7-ter rese a soggetti UE. In particolare, sulla fattura va indicato anche il numero di identificazione attribuito al committente dallo Stato UE in cui lo stesso è stabilito. Inoltre, le prestazioni di servizi in esame tra operatori UE dovranno essere riepilogate nei modd. Intra servizi.

PRESTAZIONI TRA SOGGETTI PASSIVI ITALIANI E SOGGETTI PASSIVI EXTRA-UE

Il trattamento IVA delle prestazioni di servizi rese tra soggetti passivi italiani e soggetti passivi extra-UE è analogo a quanto sopra esaminato con riferimento ai soggetti UE, e pertanto, secondo la regola di cui all’art. 7-ter, DPR n. 633/72, tali prestazioni sono assoggettate ad IVA in Italia se rese a soggetti passivi ivi stabiliti.

A differenza di quanto sopra, i committenti italiani devono assolvere gli adempimenti IVA esclusivamente con l’emissione di un’autofattura ex art.17, comma 2, DPR n. 633/72. Per le operazioni in esame non è prevista la presentazione dei modd. Intra servizi.

La territorialità IVA applicabile ai servizi rientranti nel “commercio elettronicodiretto” può essere così schematizzata.

prestatore committente Territorialità iva italiana
Soggetto passivo italiano italiano (privato o passivo) Si
UE  soggetto passivo NO
UE soggetto privato SI
EXTRA UE (soggetto provato o passivo) NO
Soggetto passivo UE Italiano (soggetto passivo) SI
Italiano (soggetto privato) NO
Soggetto passivo extra UE Italiano (soggetto passivo<9 SI
Italiano (soggetto privato) SI
UE/Extra UE (soggetto passivo) NO

Circolare n° 2 – 2011

LA LEGGE DI STABILITÀ 2011

Il giorno 21 dicembre 2010 è stata pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
n. 297 la Legge n.220 del 13 dicembre 2010, c.d. Legge di stabilità per il 2011. Si tratta, in buona sostanza, della vecchie Legge Finanziaria che, a seguito delle modifiche apportate alle norme per la gestione del bilancio pubblico, viene presentata in una nuova forma.

In conformità con lo spirito già manifestato negli scorsi anni, il provvedimento non è più ricco di disposizioni di natura tecnica, essendo per lo più destinato alla gestione dei fondi e degli accantonamenti, posto che le norme di interesse più diretto per le persone fisiche e le imprese sono contenute nelle manovre correttive dei conti pubblici, approvate prima del periodo estivo (per quest’anno, si veda il D.L. n.78/10).

Tuttavia, nonostante l’impostazione generale, nella Legge di Stabilità per il 2011 si rinvengono alcune disposizioni di interesse per le imprese ed i professionisti che, nel prosieguo, sono presentate suddivise per blocchi macrotematici.

La legge, composta da un unico articolo con 171 commi, entra in vigore il giorno 1 gennaio 2011, tranne poche eccezioni.

Iva e imposte indirette

Regime tributario dei contratti di leasing immobiliare (art.1, co.15 e 16)
Viene modificato il regime fiscale dei contratti di leasing immobiliare, per quanto attiene le imposte di registro, ipotecarie e catastali applicabili alla stipula del contratto, sui canoni periodici ed in occasione del riscatto del bene. La norma si applica dal 2011.
Imposta di registro Contratto Il contratto di leasing può essere registrato solo in caso d’uso. Scompare, di conseguenza, l’obbligo di versamento dell’imposta di registro dell’1% sui canoni periodici.

Non è chiaro cosa accada per i contratti di leasing immobiliare già in corso alla data del 31/12/10; probabilmente si continuerà a pagare l’imposta di registro dell’1%, anche se ciò sembra in contraddizione con lo spirito della norma

Acquisto L’imposta di registro continua ad applicarsi in misura fissa, pari ad €168
Riscatto L’imposta di registro si applica nella misura fissa di €168
Imposte ipotecarie e catastali Acquisto Per i contratti di leasing immobiliare su fabbricati strumentali, le imposte ipotecarie e catastali si applicano nella misura del 4% complessivo all’atto dell’acquisto del bene da parte della società di leasing.

Sino al 31/12/10, invece, si pagavano le imposte ridotte alla metà (2%)

Riscatto Le imposte ipotecarie e catastali si applicano nella misura fissa di €168 ciascuna.

Sino al 31/12/10, invece, si pagavano le imposte proporzionali ridotte alla metà (2%), scomputando quanto pagato a titolo di imposta di registro sui canoni periodici.

Imposta sostitutiva delle ipotecarie e catastali Contratti interessati Contratti di leasing immobiliare in corso di esecuzione alla data dell’1/01/11.
Termine di pagamento L’imposta straordinaria deve essere pagata entro il 31/03/11.

Un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità attuative.

Misura L’imposta si determina con il seguente meccanismo:

„      si calcolano le imposte ipotecarie e catastali al 2% sul valore di acquisto del bene da parte della società di leasing;

„      si scomputa l’imposta di registro pagata sui canoni periodici sino al 31/12/10;

„      si detrae da detto importo uno sconto finanziario pari al 4% per ogni anno di durata residua del contratto a partire dall’1/01/11.

Solidarietà passiva Si prevede un meccanismo di solidarietà passiva, ai fini dell’imposta di registro e delle ipocatastali tra la società concedente ed il conduttore: se un soggetto non dovesse pagare, risponde anche l’altro nei confronti del Fisco.
Agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina (art. 1, co. 41)
Agevolazioni a regime La norma rende permanenti le agevolazioni stabilite con l’art. 2, co.4-bis del
D.L. n.194/09 in favore della piccola proprietà contadina.

Si tratta delle seguenti norme di favore:

„      imposta di registro: applicata in misura fissa;

„      imposta ipotecaria: applicata in misura fissa;

„      imposta catastale: applicata in misura dell’1%;

„      onorari notarili: ridotti al 50%

Regime Iva per la cessione di immobili (art. 1, co. 86)
Natura delle modifiche Si incrementa il periodo temporale entro il quale il costruttore o il soggetto che ha effettuato interventi di recupero su fabbricati abitativi è obbligato a vendere con Iva anziché in esenzione.
Immobili interessati La modifica interessa gli immobili abitativi realizzati dal costruttore (soggetto in possesso delle autorizzazioni amministrative), oppure dal soggetto che ha realizzato sui beni interventi di recupero.
Periodo temporale La cessione del fabbricato abitativo sconta Iva se lo stesso è ceduto entro il termine di 5 anni (e non più 4, come in precedenza) dall’ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero.
Effetti La modifica determina effetti benefici in quanto, imponendo l’effettuazione di operazioni con Iva e non esenti:

„      riduce la possibilità di creazione di un pro rata di detrazione, che limita il recupero dell’Iva sugli acquisti dell’anno;

„      riduce la possibilità di applicazione della rettifica della detrazione, sia di tipo specifico sul singolo bene venduto, sia di tipo generale, per effetto di una variazione del pro rata di oltre 10 punti percentuali.

Accertamento

Controlli formali indirizzati verso attività pericolose (art.1, co.17)
Si prevede che, nell’effettuazione dei controlli formali di cui all’art. 36-ter del DPR n.600/73, si debba anche tenere conto di specifiche analisi del rischio di evasione.
Accertamenti parziali, ampliato l’ambito applicativo (art.1, co.17)
L’accertamento parziale consente all’amministrazione di effettuare controlli sui contribuenti per l’effetto della sola conoscenza, anche in forma indiretta, di dati ed informazioni ritenute utili, con la ulteriore conseguenza della possibilità di reiterare i controlli sul medesimo periodo di imposta per altre e diverse motivazioni.
La legge di stabilità, al riguardo, consente tale tipo di accertamento, oltre che nelle ipotesi di accessi, ispezioni e verifiche (casistiche già previste in precedenza), anche per quelle degli inviti a comparire, inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti e questionari.
Riduzione della convenienza alle definizioni premiali (art.1, co. da 18 a 22)
Con un provvedimento che si pone in controtendenza rispetto alla attuale efficacia, il Legislatore ha ridotto l’appeal delle varie forme di definizione, modificando l’ammontare delle sanzioni dovute in caso di accordo preventivo con il Fisco. A seguire, si riepilogano in forma schematica le misure vecchie e nuove delle varie casistiche.
Istituto Parametro riferimento Vecchia misura Nuova misura
Accertamento con adesione In caso di adesione, le sanzioni minime previste dalla legge sono ridotte ad 1/4

in relazione agli atti definibili emessi dall’Agenzia sino al 31/01/11

1/3

in relazione agli atti definibili emessi dall’Agenzia a partire dall’1/02/11

Definizioni degli inviti In caso di adesione integrale le sanzioni sono ridotte 1/8

In relazione agli inviti emessi sino al 31/01/11

1/6

In relazione agli inviti emessi sino dall’1/02/11

Definizioni dei PVC In caso di adesione integrale le sanzioni sono ridotte 1/8

In relazione ai PVC notificati sino al 31/01/11

1/6

In relazione ai PVC notificati dall’1/02/11

Acquiescenza In caso di acquiescenza, le sanzioni edittali minime per le violazioni più gravi sono ridotte ad 1/4

in relazione agli atti definibili emessi dall’Agenzia sino al 31/01/11

1/3

in relazione agli atti definibili emessi dall’Agenzia a partire dall’1/02/11

Conciliazione giudiziale In caso di conciliazione, le sanzioni edittali minime per le violazioni più gravi sono ridotte ad 1/3 40%
Ravvedimento operoso Tardivi versamenti regolarizzati nei 30 giorni 1/12

Per le violazioni commesse sino al 31/01/11

1/10

Per le violazioni commesse dall’1/02/11

Violazioni di qualsiasi natura regolarizzate entro il termine per la presenta-zione della dichiarazione 1/10

Per le violazioni commesse sino al 31/01/11

1/8

Per le violazioni commesse dall’1/02/11

Tardiva presentazione della dichiarazione con un ritardo massimo di 90 giorni 1/12

Per le violazioni commesse sino al 31/01/11

1/10

Per le violazioni commesse dall’1/02/11

Si ricorda che, dall’1/01/11, il tasso legale di interesse è cresciuto dall’1 al 1,5%

Crediti d’imposta

Crediti di imposta per ricerca e sviluppo (art. 1, co.25)
Si attribuisce un credito d’imposta, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2011, in favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca.

Il credito spetta in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale che sarà stabilita con apposito decreto interministeriale. Il credito va indicato nel modello UNICO e:

„      non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;

„      non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi di cui all’art.61 del Tuir, né ai fini del rispetto dei criteri di inerenza delle spese, di cui all’art. 109, co.5, del Tuir.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione su F24.

Eliminazione del credito di imposta per le aggregazioni professionali (articolo 1, comma 42)
Viene limitato temporalmente il credito d’imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali alle operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009, in luogo dell’originario termine finale del 31 dicembre 2010. Il credito, peraltro, era rimasto inattuato per mancanza della autorizzazione comunitaria.

Persone fisiche

Sgravi fiscali e contributivi sui premi di produttività (art. 1, co.47)
Prorogati per il 2011:

„      il regime fiscale agevolato dei premi di produttività, con applicazione di una imposta sostitutiva del 10%, in luogo dell’Irpef e delle addizionali; è necessario avere posseduto, nell’anno precedente (2010), un reddito da lavoro dipendente non superiore ad €40.000, fermo restando il tetto massimo dell’agevolazione conteggiato su una base massima di €6.000;

„      il regime di sgravi contributivi sui medesimi premi, nei limiti del 5% della retribuzione contrattuale percepita.

Tali benefici concernono i lavoratori dipendenti del settore privato e hanno per oggetto gli emolumenti retributivi corrisposti in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

Proroga al 2011 delle detrazioni 55% (art.1, co.48)
Prorogato dal 31/12/10 al 31/12/11 il termine entro il quale possono essere sostenute le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio per godere delle agevolazioni introdotte dalla L. n.296/06. L’agevolazione, che rimane ferma nella misura del 55%, deve tuttavia essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, in luogo delle cinque attuali.
Finanziamento del Servizio sanitario nazionale e sospensione del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (art. 1, co. 49)
Mediante un incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, si assicura, per i primi 3 mesi del 2011, la copertura finanziaria alle regioni per la sospensione della quota di partecipazione (ticket) al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (ticket relativo agli assistiti non esentati).
Proroga detrazione fiscale per carichi di famiglia per non residenti (art. 1, co.54)
Prorogata, all’anno 2011, la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti, introdotta dall’art.1, co. 1324, della L. n.296/06 per l’anno 2007 e successivamente prorogata ogni anno.

Anche per il 2011 si potrà beneficiare dell’agevolazione per le spese di riqualificazione energetica degli edifici

La Legge di stabilità per il 2011 è intervenuta in tema di incentivo alla riqualificazione energetica prevedendo, al co.48 dell’art.1, che la detrazione del 55% relativa ad alcune spese di ristrutturazione spetti anche per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2011.

La detrazione, relativamente agli oneri sostenuti nel corso del 2011, sarà però ripartita in dieci quote annuali di pari importo, anziché in cinque rate come era previsto per gli interventi effettuati nel corso del 2009 e 2010 (per le spese sostenute nel 2008 era possibile scegliere da 3 a 10 rate annuali, mentre per quelle sostenute nel 2007 la detrazione era ammessa in 3 quote annue).

Riepiloghiamo di seguito gli elementi essenziali dell’agevolazione, prima con riferimento agli aspetti soggettivi ed oggettivi e poi con riferimento agli obblighi previsti dalla norma per usufruire del beneficio.

I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in oggetto sono:

Ü     le persone fisiche, enti e soggetti ricompresi nell’art.5 del Tuir che non sono titolari di reddito d’impresa;

Ü     i soggetti titolari di reddito d’impresa.

Per poter usufruire della detrazione d’imposta, i soggetti debbono aver sostenuto le spese in oggetto.
Sono ammessi all’agevolazione tutte le categorie catastali di immobili, non considerando come tali quelli:

Ü     oggetto di costruzione;

Ü     oggetto di ampliamento.

Rientrano nell’agevolazione gli immobili oggetto di demolizione e fedele ricostruzione.

Il beneficio riguarda quattro tipologie di intervento:

TIPOLOGIA INTERVENTO Importo max detraibile Importo max di spesa
Riduzione del fabbisogno energetico 100.000,00 181.818,18
Miglioramento isolamento termico 60.000,00 109.090,90
Installazione pannelli solari 60.000,00 109.090,90
Sostituzione impianti di riscaldamento 30.000,00 54.545,45

Quanto agli aspetti burocratici la procedura per il 55% non richiede una comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate (come accade invece per la detrazione del 36%); tuttavia, per gli interventi diretti al risparmio energetico, i cui lavori proseguono in più periodi di imposta, deve essere presentato, per ciascun periodo di imposta interessato dagli interventi, una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Alla fine dei lavori, ed entro 90 giorni, è necessario inviare all’ENEA apposita comunicazione.
Infine ricordiamo che, affinché si possa usufruire della detrazione in oggetto, necessita che la fattura relativa ai lavori eseguiti evidenzi separatamente il costo della manodopera.

In merito alle modalità di pagamento si deve differenziare tra i soggetti Ires che non hanno alcun vincolo e le persone fisiche che al contrario devono procedere al pagamento delle competenze esclusivamente tramite bonifico bancario in cui siano espressamente indicati:

Ü     causale del versamento;

Ü     codice fiscale di colui che usufruirà della detrazione d’imposta;

Ü     partita Iva o codice fiscale del beneficiario.

Il nuovo sistema sanzionatorio per fare pace con il fisco

Il D.L. “anticrisi’’ del 2008 aveva abbattuto le aliquote sanzionatorie del ravvedimento operoso.
La legge di stabilità per il 2011 interviene nuovamente su tali aliquote prevedendo tuttavia, con decorrenza dal 1º febbraio 2011, l’aumento della misura delle sanzioni ridotte in caso di utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso.

Risultano inoltre aumentate anche le sanzioni contenute negli atti da emettersi dal 1º febbraio 2011, in caso di accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, adesione agli inviti al contraddittorio ed ai pvc.

In particolare:

il comma 18 della legge di stabilità modifica gli artt. 2, co.5, 3, co.3 e 15, co.1, del D.Lgs.
n. 218/97, in materia di accertamento con adesione;
il comma 19 interviene sull’art. 48, co 6, del D.Lgs. n. 546/92, in materia di conciliazione giudiziale;
il comma 20 modifica gli artt. 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/97, in materia di ravvedimento operoso.

In tutte e tre le casistiche viene modificato l’ammontare delle sanzioni pecuniarie applicabili, riducendo di conseguenza i benefici derivanti dal ricorso agli istituti dell’accertamento con adesione, della conciliazione giudiziale, ovvero del ravvedimento operoso.

Accertamento con adesione

In particolare, con riferimento all’istituto dell’accertamento con adesione, la Legge di stabilità 2011 prevede l’applicazione delle sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto per legge.
Nel caso in cui il contribuente, entro il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso, paghi all’Amministrazione Finanziaria, il dovuto senza quindi impugnare l’avviso di accertamento ovvero rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione, la riduzione delle sanzioni prevista originariamente nella misura di un quarto dei minimi edittali verrà erogata nella misura di un terzo. Tali nuove sanzioni trovano applicazione con riguardo agli atti definibili emessi dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Conciliazione giudiziale

Quanto alla conciliazione giudiziale, la Legge di stabilità 2011 ha previsto un aumento delle sanzioni con riferimento ai ricorsi presentati (intesa come notifica) dal 1° febbraio 2011.

In particolare le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto all’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima, in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Ravvedimento operoso

Ed in ultimo, anche in relazione all’istituto del ravvedimento operoso la Legge di stabilità 2011 ha aumentato le sanzioni pecuniarie previste:

se la regolarizzazione dell’omesso o parziale pagamento di imposta viene eseguita entro 30 giorni dalla violazione la sanzione viene ridotta ad un decimo del minimo (ritorna, quindi, la vecchia misura del 3% in sostituzione del 2,5% attuale);
se la regolarizzazione è compiuta entro il termine più lungo di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa la sanzione è aumentata ad un ottavo del minimo (si passa, quindi, alla misura del 3,75% in sostituzione del 3% attuale);
se trattasi di presentazione di una dichiarazione entro 90 giorni dal termine di scadenza la sanzione sarà pari ad un decimo del minimo (pari, quindi, al 10%).

Sconteranno le nuove sanzioni le violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Va infine ricordato che con apposito decreto il Ministero dell’Economia ha modificato, ad un anno di distanza dalla riduzione all’1%, il tasso di interesse legale che è divenuto pari all’1,5% con un aumento di 0,5 punti percentuali. Nelle scelte di opportunità al ricorso a forme deflattive tale aumento, decorrente dal 1° gennaio 2011, va tenuto in debito conto.

Novita’ per le imposte indirette applicabili ai leasing immobiliari

La recente Legge di Stabilità (ai commi 15 e 16 dell’articolo 1) ha introdotto – con effetti dal 1° gennaio 2011 – rilevanti novità per i contratti di locazione finanziaria (leasing) applicati al settore immobiliare.

Al comma 15 vengono modificate, in particolare, alcune disposizioni contenute nel DPR n.131/86 (Testo Unico ai fini dell’Imposta di Registro), nel D.Lgs. n.347/90 (Testo Unico in materia di imposte ipotecarie e catastali) e nel D.L. n.223/06 (manovra Prodi).

Al comma 16 viene introdotta una disciplina transitoria che prevede il pagamento, entro la fine del prossimo mese di marzo, di un’imposta sostitutiva alla quale dovranno essere assoggettati tutti i contratti locazione finanziaria immobiliare in corso alla data del 1° gennaio 2011.

Vediamo, di seguito, di sintetizzare la portata delle rilevanti novità in materia.

Responsabilità solidale “allargata” all’utilizzatore

Per effetto delle modifiche apportate all’art.57 del DPR n.131/86 e all’art.11 del D.Lgs. n.347/90, l’utilizzatore diventa responsabile in solido con la società di leasing per il pagamento all’erario sia dell’imposta di registro che delle imposte ipotecarie e catastali.

Si amplia dunque la responsabilità dell’utilizzatore dell’immobile, prima confinata al rapporto privatistico instaurato con la società di leasing, unica responsabile nei confronti dell’erario.

Va segnalato che la norma prevista in tema di registro ricomprende nella responsabilità solidale anche l’ipotesi del c.d. leasing appalto o leasing in costruendo.

Imposte ipotecarie e catastali: leasing equiparato all’acquisto

A partire dai contratti di locazione finanziaria sottoscritti dal 1° gennaio 2011 viene meno l’articolato sistema di assolvimento delle altre imposte indirette (registro, ipotecarie e catastali) che ha caratterizzato l’acquisizione dei fabbricati strumentali tramite leasing.

Il sistema in via di estinzione è così delineato:

Æ    pagamento delle imposte ipotecarie catastali nella misura complessiva del 2% all’atto dell’acquisto dell’immobile da parte della società di leasing (1,5% di ipotecaria + 0,5% di catastale);

Æ    pagamento dell’imposta di registro nella misura dell’1% per tutta la durata della locazione finanziaria da parte dell’utilizzatore;

Æ    pagamento delle imposte ipotecarie catastali nella misura complessiva del 2% all’atto del riscatto da parte dell’utilizzatore (1,5% + 0,5%), con scomputo della somma pagata a titolo di imposta di registro nel corso della locazione finanziaria.

Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità si realizza una sostanziale equiparazione con la disciplina applicabile agli acquisti in proprietà di fabbricati strumentali:

anche nelle locazioni finanziarie immobiliari l’acquisto da parte della società di leasing sconterà le imposte ipotecarie e catastali (poi ribaltate sull’utilizzatore) nella misura complessiva del 4% (3% di ipotecaria + 1% di catastale) più l’imposta di registro in misura fissa, mentre il registro per la durata della locazione sarà dovuto (sempre nella misura dell’1%) ma solo in caso d’uso.

Rimane inalterata la vecchia disciplina (riduzione delle ipocatastali alla metà) solo per le cessioni di cui sono parte fondi immobiliari chiusi, mentre per le cessione eseguite da banche e società finanziarie è previsto l’assolvimento delle imposte di registro, ipotecaria e catastali in misura fissa di €168 cadauna. Trattamento analogo (cioè tre imposte fisse) spetta anche per le cessioni successive alla risoluzione del leasing per inadempimento del locatario.

Disciplina transitoria: imposta sostitutiva per i contratti in corso al 1° gennaio 2011

Con una previsione specifica (motivata da evidenti ragioni di cassa), il Legislatore ha voluto “adeguare” alle nuove regole anche i contratti di leasing in corso alla data del 1° gennaio 2011.
Su tali contratti, infatti, sarà dovuta entro il prossimo 31 marzo 2011 (con modalità da stabilirsi con un provvedimento direttoriale di prossima emanazione) un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali così determinata:

2% di ipocatastale al netto di quanto versato a titolo d’imposta di registro sulla locazione in essere al 31/12/10;
q
su tale somma verrà poi applicata una riduzione percentuale del 4%
q
moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto.

Maggiore, quindi, sarà la durata residua del contratto di locazione finanziaria, minore sarà l’importo da versare a titolo di imposta sostitutiva.

Esempio

Leasing con scadenza al 31/12/2022.

Costo del concedente: €400.000.

Imposta di registro pagata fino al 31/12/10: €1.000.

Imposta sul riscatto 400.000 x 2% = 8.000 – 1.000 = 7.000.

Riduzione per anni residui: 4% x 12 anni = 48%.

Imposta sostitutiva da versare: 7.000 – (7.000 x 48%) =  7.000 – 3.360 = 3.640.

Resta in ogni caso da chiarire se l’utilizzatore sarà comunque tenuto a versare l’1% a titolo di imposta di registro per i residui anni della locazione finanziaria successivi al 1° gennaio 2011, e, in questo caso, se ed in che modo ne sarà consentito il recupero (la risposta probabilmente arriverà dal provvedimento direttoriale di prossima emanazione).

Torneremo sull’argomento non appena saranno fornite le istruzioni definitive necessarie alla corretta determinazione e versamento dell’imposta sostitutiva.

Novità iva per i costruttori che cedono immobili di civile abitazione

La recente Legge di Stabilità (al comma 86 dell’articolo 1) ha introdotto – con effetti dal 1° gennaio 2011 – un’importante modifica al numero 8-bis dell’art.10 del DPR n.633/72.

Tale disposizione, che disciplina la cessione di immobili di civile abitazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, prevede una regola generale di esenzione con una specifica eccezione che riguarda coloro che hanno costruito o eseguito interventi di recupero sugli immobili stessi.

In particolare, i predetti soggetti (costruttori e chi esegue interventi di recupero) possono cedere gli immobili di civile abitazione con applicazione dell’Iva (evitando i problemi derivanti dall’applicazione del pro rata e della rettifica della detrazione) se la cessione avviene entro un determinato lasso di tempo a partire dalla data di “ultimazione” dei lavori di costruzione o ristrutturazione.

La modifica introdotta dalla Legge di Stabilità agisce proprio su questo lasso temporale: dal
1° gennaio 2011 si passa da quattro a cinque anni, allungando il periodo entro il quale la cessione può avvenire con applicazione dell’Iva.

Per poter applicare correttamente la disposizione in commento, si ricordano alcune nozioni fondamentali così come definite dall’Agenzia delle Entrate.

Definizione di impresa costruttrice o impresa di ristrutturazione (C.M. n.27/E/06)

La distinzione tra immobili ad uso abitativo e immobili strumentali deve essere operata con riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere dal loro effettivo utilizzo, e che, quindi, rientrano nella categoria degli immobili abitativi i fabbricati classificati o classificabili nella categoria “A”, con esclusione dei fabbricati di tipo “A10″.

Definizione di impresa costruttrice o impresa di ristrutturazione

Per impresa costruttrice deve ritenersi quella che anche occasionalmente realizza la costruzione di immobili per la successiva vendita, a nulla influendo che la materiale esecuzione dei lavori sia eventualmente da essa affidata, in tutto o in parte, ad altre imprese. C.M. n.182/96
Possano considerarsi “imprese costruttrici degli stessi”, oltre alle imprese che realizzano direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, anche quelle che si avvalgono di imprese terze per la esecuzione dei lavori. C.M. n.27/E/06
Il regime di imponibilità si rende applicabile anche se le imprese che eseguono interventi di recupero edilizio affidano i lavori a terzi mediante contratto di appalto.

Concetto di ultimazione (C.M. n.12/E/07)

Ai fini della decorrenza del quinquennio, l’immobile di civile abitazione si considera “ultimato” a partire dalla data in cui viene reso il cosiddetto “fine lavori” o, anche precedentemente, se prima di tale momento l’immobile viene concesso in uso a terzi con appositi contratti (ad esempio, locazione o comodato).

Interventi di ristrutturazione (C.M. n.12/E/07)

Con riferimento ai fabbricati in corso di ristrutturazione si precisa che la relativa cessione si deve ritenere imponibile ad IVA a condizione che i lavori edili siano stati effettivamente realizzati anche se in misura parziale. Non è sufficiente, pertanto, la semplice richiesta delle autorizzazioni amministrative alla esecuzione dell’intervento perché il fabbricato possa considerarsi in fase di ristrutturazione. Se è stato richiesto o rilasciato il permesso a costruire o è stata presentata la denuncia di inizio attività ma non è stato dato inizio al cantiere, il fabbricato interessato non può essere considerato, ai fini fiscali, come un immobile in corso di ristrutturazione.

Il punto 8-bis del citato art.10, inoltre, prevede una particolare ipotesi di applicazione del regime di imponibilità che consente di andare anche oltre il nuovo limite quinquennale: è il caso in cui il costruttore o chi esegue gli interventi di recupero cedono l’immobile di civile abitazione anche oltre il termine del quinquennio ma alla condizione che “entro tale termine (i 5 anni) i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata”. In tale caso, il quinquennio entro il quale è possibile cedere in Iva decorre dalla conclusione della locazione convenzionata.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Circolare n° 10 – 2011

Prato,  marzo 2011

 

Interessi di Mora

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi di mora, ai sensi dell’art.5 co.2 del D.Lgs. n.231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2011 – 30 giugno 2011. Il saggio d’interesse,
al netto della maggiorazione di sette punti percentuali, è pari all’1,00%. Il tasso effettivo da applicare è pari all’8,00% (per i prodotti alimentari deteriorabili 10,00%) e rimane, pertanto, invariato rispetto a quello del secondo semestre 2010. Un’informativa di approfondimento sul tema è stata pubblicata sulla Circolare n.10/10.  (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato stampa, G.U. n. 31 dell’8/02/11)

Schede carburante

Sono deducibili solo le schede carburante compilate correttamente

Sono deducibili dall’azienda i costi per le schede carburante soltanto nel caso in cui siano compilate con tutti i dati identificativi dell’automezzo, il numero di chilometri percorsi a fine mese e quello dei chilometri finali rilevabili dal contachilometri. Il principio è contenuto nella corposa sentenza n.3947 del 18 febbraio 2011 della Corte di Cassazione che è intervenuta di nuovo pro-contribuente anche sul tema dell’abuso del diritto. Secondo la Corte, l’Amministrazione Finanziaria deve contestare l’elusione fiscale soltanto in relazione a operazioni commerciali non simulate, ma realmente volute.

(Corte di Cassazione, sentenza n.3947 del 18/02/11)

Indice dei prezzi al consumo di gennaio 2011

L’Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l’indice mensile

L’Istat ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 2011, pubblicato ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell’art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L’indice è pari a 101,2. La variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente, è pari a +2,2%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di gennaio 2011 è pari 0,421749.

(Istat, comunicato del 23/02/11)

 

Il milleproroghe è legge – sintesi dei contenuti

Il cosiddetto Decreto Milleproroghe – D.L. n.225 del 29 dicembre 2010 – è stato convertito con la legge del 26 febbraio 2011 n.10 ed è in vigore dal 27 febbraio 2011. Il testo coordinato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 26 febbraio 2011 (S.O. n.53). Nell’iter di conversione, sono state confermate alcune disposizioni e sono state introdotte delle novità rispetto alla versione originaria del decreto. Si riepilogano di seguito le principali misure di interesse, distinguendo le modifiche apportate in sede di conversione e le norme rimaste invariate.

Le novità e le modifiche introdotte dalla legge di conversione

Regolarizzazione delle case fantasma

art.2, co.5 bis

Slitta al prossimo 30 aprile 2011 (rispetto all’iniziale 31/03) il termine per presentare le dichiarazioni di aggiornamento catastale relative agli immobili non registrati o per i quali sono stati effettuati interventi che hanno comportato variazioni alla consistenza dell’edificio o della sua destinazione urbanistica.
Ulteriore

dilazione di pagamento dei ruoli

art.2, co.20

Ai contribuenti è concessa la possibilità di ottenere uno slittamento degli originari termini di dilazione dei ruoli concessi da Equitalia. Il piano di rientro può essere prorogato, fino ad un limite massimo di 72 mesi.

Condizioni per ottenere il beneficio:

ü          aver ottenuto un piano di rateazione con Equitalia prima del 27/02/11;

ü          non aver pagato la prima rata o due successive

ü          provare che ciò dipende da un temporaneo peggioramento della situazione finanziaria.

Sospensione dei versamenti per il sisma dell’Abruzzo

art.2, co.3

Viene disposta la proroga dall’1/01/11 al 31/12/11 del termine per la ripresa della riscossione dei tributi, contributi e premi senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in 120 rate mensili di pari importo e la sospensione della riscossione delle rate in scadenza tra l’1/01/11 e il 31/10/11 (un DPCM stabilirà il nuovo termine di decorrenza) per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 6/04/09 in Abruzzo, ai sensi dell’art.39 del D.L. n.78/10.
Sanzioni costo car-burante in fattura autotrasportatori art.2, co.4 undecies Viene disposta la non applicazione di sanzioni per l’omessa indicazione in fattura del costo del carburante in caso di contratto stipulato in forma non scritta, per gli autotrasportatori di cose c/terzi (con la soppressione del co.6 dell’art.83-bis, D.L. n.112/08).
Ammortamento immobilizzazioni immateriali riallineate

art.2, co.59

Viene ridotta da 1/9 a 1/10 la quota massima di ammortamento deducibile, a prescindere dall’imputazione a Conto economico, relativa a talune immobilizzazioni immateriali oggetto di riallineamento speciale. La nuova misura è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 27/02/11 (2011 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) e rileva ai fini del versamento dell’acconto delle imposte dirette e dell’Irap per il predetto periodo d’imposta.
Immobili in piani urbanistici particolareggiati

art.2, co.23

Sono prorogati da 5 ad 8 anni dalla stipula dell’atto i termini entro i quali devono essere completati gli interventi sugli immobili, oggetto di trasferimento, compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione di programmi di edilizia residenziale, al fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro nella misura dell’1%.

Viene inoltre spostato all’anno 2005 anziché all’originario 2008, il termine di riferimento per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate alle quali si applicano le predette agevolazioni in materia di tributo di registro.

Bonus cinema

Art.2, co. 4 e 4 quater

Si prorogano, fino al 31 dicembre 2013, le disposizioni agevolative a favore del settore cinematografico introdotte dalla Finanziaria 2008, con scadenza nell’esercizio 2010. La maggior parte degli interventi (co.325, 327 e 335) è sotto forma di credito d’imposta – utilizzabile in compensazione esterna nel modello di versamento unificato F24 – commisurati ai costi sostenuti. Per la fruizione dei crediti d’imposta di cui ai co.325, 327 e 335 non viene applicato il limite (€250.000 annui) di cui all’art.1, co.53, della stessa Legge finanziaria 2008 (Legge n.244/07).
Altri interventi di concretizzano, invece, sotto forma di detassazione degli utili prodotti e reinvestiti.
Anatocismo bancario

art.2, co.61

Viene prevista una norma di interpretazione autentica dell’art.2935 c.c., secondo cui il termine di prescrizione decennale del diritto alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate dalle banche in seguito alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi decorre dalla data di annotazione della singola operazione. Tuttavia non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge (27/02/11).

 

Le conferme

Cinque per mille

art.2, co.1

Prorogate anche al 2011 (in relazione alle indicazioni delle dichiarazioni dei redditi del periodo 2010) le disposizioni relative al riparto della quota del 5 per mille dell’Irpef in base alla scelta del contribuente, secondo i criteri del DPCM del 23/04/10.

Tutte le date, le modalità d’ammissione, le liste e le modalità di riparto delle somme del 5 per mille 2011 sono illustrate nella circolare n.9 del 3/03/11 dell’Agenzia delle Entrate. La campagna di iscrizione si aprirà il 15 marzo e si chiuderà il 30 aprile 2011 per gli enti della ricerca scientifica e sanitaria. Tempi leggermente più lunghi, invece, per il volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche che possono presentare le loro domande entro il prossimo 7 maggio

 
 
Invio modello EAS art.1, co.1 I soggetti obbligati all’invio del modello Eas entro il 31 dicembre 2009 in caso di inadempienza, possono sanare l’irregolarità mediante l’invio entro il 31 marzo 2011, pur in ritardo, del modello in questione. La proroga, come precisato dalla circolare n.6/E del 24/02/11, interessa gli enti:

ü          • già costituiti al 29.11.08;

ü          • costituiti dal 30.11.08 per i quali i 60 giorni dalla costituzione sono già scaduti al 31.03.11 (ossia gli enti costituiti entro il 30.01.11).

 
Sospensione dei versamenti per allu-vione del Veneto art.2, co.2 Rinviato al 30 giugno 2011 il termine per l’effettuazione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi Inail, in scadenza tra il 31/10/10 e il 20/12/2010, in precedenza sospeso per gli eventi alluvionali verificatisi nel Veneto (si veda il D.M. dell’1/12/10). La sospensione non si estende, invece, ai versamenti in scadenza successivamente al 20/12/10.  
bonus benzinai

art.2, co.5

Prorogate per il 2011 le disposizioni in materia di deduzione forfetaria dal reddito d’impresa, in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti (art. 21, co.1 della L. n. 448/98). Viene inserito un limite di spesa di 24 milioni di euro.

I soggetti beneficiari, nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2012, assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria.

La misura dell’agevolazione sarà fissata con apposito decreto.

 
Internet point

art.2, co.19

Prorogata sino al 31 dicembre 2011 la norma secondo la quale chiunque, quale attività prevalente, intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato nel quale sono posti a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiedere la licenza al questore.

Sono contestualmente abrogate le disposizioni che prevedevano un obbligo di monitoraggio in capo al gestore.

 
Varie Slittano al 31 marzo 2011:

  • mantenimento dell’efficacia delle norme regionali in tema di bollo auto e Irap;
  • applicazione di norme agevolate in tema di SOA e appalti pubblici;
  • adeguamento alle prescrizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le associazioni di volontariato;
  • possibilità di accesso al voucher per i beneficiari di ammortizzatori sociali e per i lavoratori a part-time, in materia di lavoro occasionale accessorio;
  • introduzione di ammortizzatori sociali speciali per settori non coperti dalla Cassa Integrazione Guadagni;
  • decollo del modello 770 telematico mensile, ossia delle nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate da parte dei sostituti d’imposta;
  • revisione degli studi di settore per il 2010/2011;
  • termine per l’adeguamento alle prescrizioni in materia antincendio per le strutture ricettive;
  • possibilità di conferire in discarica particolari materiali pericolosi;
  • possibilità di commerciare solventi e vernici non più conformi alle norme UE, se destinate all’impiego in paesi extracomunitari;
  • emanazione delle disposizioni per il contrasto alle attività abusive di taxi e noleggio con conducente;

Slitta al 16 giugno 2011

  • il termine per il versamento dei premi Inail da parte delle imprese di autotrasporto di merci conto terzi.
 

 

 

Proroga al 31 luglio 2011 per le richieste di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese

Il Ministero dell’Economia, l’Associazione Bancaria Italiana e le altre rappresentanze d’impresa firmatarie dell’Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI hanno deciso di prorogare il termine per la presentazione delle istanze al 31 luglio 2011. Gli interventi previsti dal nuovo Accordo del 16 febbraio 2011 prevedono la possibilità di richiedere:

Æ     la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale della rata dei mutui;

Æ     la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di leasing immobiliare;

Æ     la sospensione per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di leasing mobiliare;

Æ     l’allungamento delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti a breve termine.

Qualora un’impresa abbia già fruito della moratoria per un contratto di leasing o per l’allungamento della scadenza di un credito, non potrà fruire di un’ulteriore agevolazione per lo stesso contratto. Le imprese che hanno già fruito della moratoria sui mutui possono, invece, richiedere una nuova sospensione sugli stessi non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari. Le banche possono mettere a disposizione delle PMI che ne facciano richiesta strumenti di gestione del rischio del tasso di interesse.

 

Condizioni soggettive per le imprese che vogliano accedere alla moratoria

Le piccole e medie imprese interessate alle misure previste nell’Avviso comune del 3 agosto 2009 (ripreso dall’Accordo del 16 febbraio 2011) devono avere:

Ü      un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità;

Ü      un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale di attivo di bilancio minore di 43 milioni di euro).

Tali requisiti devono essere riferiti alla singola azienda, senza considerare l’eventuale partecipazione a gruppi societari. Le PMI richiedenti, inoltre, devono essere residenti in Italia e provare la continuità e le prospettive economiche dell’azienda.

È stato stabilito che possano accedere alle iniziative le PMI che alla data del 30 settembre 2008 erano “in bonis” nei confronti della banca/intermediario a cui viene presentata la domanda e che alla data di presentazione della domanda di sospensione dei debiti non abbiano posizioni classificate come ristrutturate, in sofferenza, incagliate, esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni ovvero procedure esecutive in corso. La generica formulazione procedure esecutive in corso comprende tutte le procedure immobiliari e mobiliari sia su iniziativa della banca/intermediario sia su iniziativa di terzi.

I mutui e i leasing oggetto della sospensione delle quote capitale

Possono beneficiare della sospensione:

Ü      tutti i mutui di durata superiore a 18 mesi e un giorno stipulati prima del 3 agosto 2009;

Ü      tutti i leasing finanziari (non quelli operativi) immobiliari e mobiliari stipulati prima del 3 agosto 2009.

L’impresa dovrà dichiarare di non avere rate scadute (non pagate o pagate parzialmente) da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora vi siano rate in mora scadute da non più di 180 giorni la sospensione avrà effetto dalla prima delle rate rimaste impagate:

Æ     durante la sospensione l’impresa pagherà rate di soli interessi, al tasso contrattualmente pattuito;

Æ     al termine l’impresa rimborserà le quote capitali interessate dalla sospensione.

L’impresa potrà beneficiare dell’allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei leasing finanziari per un periodo pari a quello di sospensione, fatta salva la facoltà di chiedere il ricalcolo delle rate successive al pagamento delle quote capitale sospese in modo che la durata complessiva del mutuo/leasing non subisca variazioni.

Il fac-simile dell’istanza da presentare a banche e intermediari

L’ABI ha concordato con le associazioni d’impresa un modulo condiviso per la richiesta della sospensione dei debiti e delle operazioni di allungamento dei crediti oggetto di anticipazione da parte delle imprese interessate all’attuazione di uno o più punti dell’Avviso comune. Le banche e gli intermediari sono tenuti a fornire risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza. L’accettazione della domanda non può essere subordinata alla richiesta di ulteriori garanzie aggiuntive da parte degli istituti. Il fac-simile del modello è prelevabile dal sito web http://www.abi.it/manager?action=show_document&portalId=1&documentId=10531%20.

Nel modulo di domanda approvato le imprese devono autocertificare “di avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale”: ciò, il più delle volte, si tramuta nella richiesta da parte delle banche/intermediari di una documentazione aggiuntiva rispetto alla semplice compilazione della istanza.

Gli allegati richiesti mutano a seconda della banca/intermediario, al fine possa essere verificata la sussistenza dei requisiti richiesti:

Æ     ultimi bilanci approvati dall’impresa richiedente;

Æ     ultime dichiarazioni dei redditi dell’impresa richiedente;

Æ     bilancio infrannuale fino alla data di presentazione dell’istanza. 

 

 

Estinzione di cartelle esattoriali con crediti compensabili

Nell’ambito delle procedure di aggiornamento del sistema della riscossione, un apposito decreto del Ministero delle Finanze ha finalmente dato il via libera alla possibilità di pagare (totalmente o parzialmente) i debiti verso gli agenti della riscossione con crediti compensabili, tramite l’utilizzo del modello F24.

Nella tabella che segue si dà conto dei tratti essenziali della disposizione, raccomandando un contatto continuo con lo Studio nella prima fase applicativa.

Crediti utilizzabili in compensazione Per poter estinguere un debito con l’esattoria, il contribuente deve possedere dei crediti erariali legittimamente compensabili. Rientrano nella categoria:

Æ     Crediti Irpef e Ires;

Æ     Crediti Iva;

Æ     Crediti Irap;

Æ     Crediti per addizionali comunali e regionali;

Æ     Ogni altro credito per tributi da esporre nella sezione Erario del modello F24.

Ne deriva che non possono essere utilizzati, ad esempio, eventuali crediti Inps e Inail.

Debiti che possono essere pagati Così come il contribuente può spendere crediti erariali, anche la partita di debito da chiudere deve riferirsi ai medesimi tributi. Pertanto, rientrano nell’ambito applicativo le cartelle per Irpef, Ires, Iva, Irap, addizionali.

Non possono, viceversa, essere pagate con una compensazione le cartelle esattoriali che si riferiscono, ad esempio, a debiti relativi ad Inps o Inail.

Tipologia di debito verso Equitalia I debiti che possono essere saldati, al momento, sono quelli relativi a cartelle esattoriali, scadute e non scadute.

A decorrere dal prossimo 1° luglio 2011, inoltre, si potranno pagare anche dei debiti verso Equitalia non contenuti in cartelle esattoriali, ma derivanti da avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva divenuti esecutivi.

Modalità di estinzione Il saldo dei debiti verso Equitalia deve avvenire con l’utilizzo del modello F24 Accise, con l’utilizzo del codice tributo “Ruol”.

Al riguardo, sul modello deve essere indicata anche la provincia di competenza dell’agente della riscossione (targa automobilistica) ed il codice ente “R”.

Non vanno compilati, invece, i campi relativi al “Codice identificativo”, “Mese” e “Anno di riferimento”.

Estinzione totale o parziale Il contribuente non è obbligato all’estinzione totale del debito, potendo anche provvedere in modo parziale.

In tal caso, tuttavia, è necessario comunicare preventivamente ad Equitalia le partite che si intendono saldare, ai fini di un corretto recepimento degli importi.

Individuazione dell’ammontare esatto del debito Spesso non si è a conoscenza dell’importo esatto del debito verso Equitalia, specialmente nel caso di cartelle esattoriali già scadute e maggiorate di interessi di mora e spese.

In tali casi, è opportuno acquisire l’indicazione esatta dall’agente della riscossione; quest’ultimo, potrà anche trasmettere il modello F24 per conto del cliente.

La possibilità sopra descritta deve essere correlata con l’altra disposizione già in vigore dal 2011, in forza della quale il contribuente non può effettuare compensazioni di crediti erariali di alcun importo, nel caso in cui abbia ruoli scaduti e non pagati, sempre per imposte erariali, di ammontare superiore ad €1.500.

Ovviamente, al ricorrere di tale impedimento, è certamente ammessa l’estinzione del ruolo con la compensazione di cui sopra, proprio in quanto le nuove norme intendono obbligare i contribuenti a destinare in via prioritaria i propri crediti alla estinzione dei debiti pregressi.

Stante l’esistenza di sanzioni che puniscono coloro che utilizzano crediti in compensazione pur in presenza di cartelle esattoriali scadute, raccomandiamo alla clientela tutta di verificare in modo scrupoloso l’esistenza di tali pendenze prima di effettuare qualsiasi compensazione e di avvisare prontamente lo Studio della notifica di cartelle esattoriali di qualsiasi natura, al fine di verificare la possibilità sia della estinzione che della compensazione.

Richiediamo, inoltre, ai Clienti che demandano l’effettuazione dei versamenti telematici allo Studio di restituire firmata la dichiarazione che segue.

Carta intestata dell’azienda
  Spett. le Studio

Fax: _________________

 

Oggetto: compensazione dei crediti erariali

Il sottoscritto, in qualità di …………………… dell’azienda …………………………………………, con la presente autorizza lo Studio alla effettuazione di compensazioni di crediti erariali con modello F24, in quanto non sono presenti ruoli scaduti e non pagati di tributi erariali per importi superiori ad € 1.500,00, sollevandolo da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La presente autorizzazione vale sino a revoca scritta, da inviare anche a mezzo fax, al momento della insorgenza di eventuali cause ostative.

Data ___________

Firma ________________________

 

 

Operazioni tra consorzi e consorziati, i chiarimenti dell’agenzia

L’articolo 10, secondo comma, del DPR n.633/72, prevede l’esenzione da Iva delle prestazioni di servizi effettuate dai consorzi, società consortili e società cooperative con funzioni consortili, nei confronti dei propri consorziati o soci.

Per usufruire di questo regime di favore devono verificarsi due condizioni:

1)       i consorzi devono essere costituiti tra soggetti che nel triennio solare precedente, abbiano avuto un pro-rata non superiore al 10%;

2)       i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci per le prestazioni ricevute non devono superare i costi imputabili alle prestazioni stesse.

La comprensione del requisito di cui al punto primo ha necessitato nel passato (C.M. n.23 dell’8 maggio 2009), e necessita tuttora, di alcuni chiarimenti che sono giunti in questi giorni con la C.M. n.5 del 17 febbraio.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la prima circolare, che:

4      possono partecipare al consorzio anche soggetti con pro-rata superiore al 10%;

4      il consorzio può effettuare prestazioni di servizi sia ai consorziati con pro-rata superiore al 10% sia a soggetti terzi;

tali prestazioni sono però da considerarsi imponibili

 

4      nel caso in cui le operazioni poste in essere nei confronti dei consorziati con pro-rata superiore al 10% o verso terzi sia superiore al 50% del volume d’affari del consorzio

tutte le prestazioni di servizio rese dal consorzio risulteranno imponibili ai fini Iva

 

Nonostante queste indicazioni, l’Agenzia è dovuta tornare nuovamente sull’argomento con ulteriori precisazioni.

In particolare, essa ha chiarito che il regime di esenzione è ammesso quando:

4      i consorziati non siano in prevalenza soggetti con pro-rata superiore al 10%;

4      l’attività svolta dal consorzio a favore dei consorziati con pro-rata superiore al 10% e/o a favore di terzi non superi il 50% del volume d’affari del consorzio stesso.

Ne consegue che nel caso in cui la maggioranza della compagine sociale sia costituita da soggetti con pro-rata superiore al 10% ovvero in quello in cui i servizi resi a soggetti terzi o a consorziati con percentuale di detraibilità superiore al 10% superi il 50% del volume d’affari del consorzio, dovranno essere assoggettate ad Iva tutte le prestazioni rese dal consorzio, comprese quelle rese nei confronti dei consorziati con pro-rata inferiore al 10%.

 

 

Aliquote contributive inps per artigiani, commercianti e soggetti iscritti alla gestione separata

L’Inps, con le Circolari n.30/11 e n.34/11, ha definito le aliquote previste per il calcolo dei contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti e dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui alla L. n.335/95 per l’anno 2011.

 

Artigiani e Commercianti

Il contributo dovuto dai soggetti iscritti nelle gestioni degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali si determina applicando sulla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef
(e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza) le aliquote contributive con le seguenti caratteristiche:

Ü      in misura fissa per la quota di reddito al più pari ad € 14.552;

Ü      in misura percentuale sul reddito eccedente il minimale fino ad € 71.737 (fino ad € 93.622 per i soggetti privi di anzianità alla data del 31/12/95).

Il contributo per l’anno 2011 è dovuto sulla totalità dei redditi di impresa prodotti nel 2010 per la quota eccedente il minimale in base alle aliquote esposte in tabella. I redditi descritti corrispondono a limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.
Sono previste agevolazioni a favore dei coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni (riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote) e dei soggetti con più di 65 anni di età già pensionati (riduzione del 50% dei contributi dovuti).

 

REDDITO DA € 14.552 FINO AD € 43.042 Artigiani Commercianti
Titolari, soci e collaboratori di età superiore ai 21 anni 20,00 % 20,09 %
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni 17,00 % 17,09 %

 

REDDITO DA € 43.042 FINO AD € 71.737 (oppure € 93.622) Artigiani Commercianti
Titolari, soci e collaboratori di età superiore ai 21 anni 21,00 % 21,09 %
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni 18,00 % 18,09 %

 

Tali versamenti a titolo di acconto per il periodo d’imposta 2011 avverranno mediante la compilazione del modello F24 in 4 quote fisse sulla base del reddito minimale (entro il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio 2012) e in due quote sulla base del reddito eccedente il minimale (16 giugno e 30 novembre). Il conguaglio di tali versamenti effettuati a titolo di acconto avverrà in base a quanto dovuto sulla totalità dei redditi di impresa realizzati nell’anno 2011 entro il 16 giugno 2012.

Iscritti alla gestione separata

Sono tenuti all’obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata Inps i soggetti che hanno redditi derivanti da:

Æ   collaborazione coordinata e continuativa, contratto a progetto o collaborazioni occasionali;

Æ   attività di lavoro autonomo, cioè liberi professionisti privi di cassa previdenziale di categoria;

Æ   attività di lavoro autonomo occasionale (se superano il limite di reddito di € 5.000 annui);

Æ   vendite porta a porta, cioè incaricati alle vendite a domicilio (se superano il limite di reddito di
€ 6.410,26 annui);

Æ   associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Il contributo per l’anno 2011 è previsto sulla base di aliquote invariate rispetto a quelle del 2010, da applicare nei limiti di un massimale di reddito pari ad € 93.622 (incrementato rispetto al massimale per l’anno 2010 pari ad € 92.147):

Ü      26,72% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata. Il contributo è comprensivo dell’aliquota dello 0,72% per finanziare l’indennità di maternità, l’assegno per il nucleo familiare e l’indennità di malattia;

Ü      17% per i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro e
i titolari di pensione di reversibilità.

 

Il contributo alla Gestione separata va versato all’Inps con il modello F24. Le metodologie di versamento variano a seconda che il versamento riguardi i professionisti o i collaboratori.

Professionisti   il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef (16 giugno, 30 novembre e 16 giugno 2012 per il saldo), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti);
     
Collaboratori   il versamento è effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico dell’azienda committente e per 1/3 a carico del lavoratore;
     
Associati   il versamento è effettuato dall’associante entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell’associante e per il restante 45% a carico dell’associato.

 

 

Scadenza al 31/03/11 per l’imposta sostitutiva sui leasing immobiliari

La Legge di Stabilità 2011 è intervenuta modificando la disciplina riguardante l’applicazione delle imposte ipocatastali nell’ambito del leasing immobiliare. Per stabilire una completa equiparazione tra acquisto diretto e leasing, per i contratti stipulati a partire dall’1/01/11 anche nelle locazioni finanziarie immobiliari, l’acquisto da parte della società di leasing sconterà le imposte ipotecaria e catastale (poi ribaltate sull’utilizzatore) nella misura complessiva del:

4%   e del 3%
q   q
3% di ipotecaria + 1% di catastale   2% di ipotecaria + 1% di catastale
q   q
se trattasi di fabbricati strumentali   se trattasi di fabbricati abitativi ceduti in esenzione
q   q
più l’imposta di registro in misura fissa, senza obbligo di registrazione del contratto.

 

La registrazione avverrà solo in caso d’uso, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (almeno di questo parere si è dimostrata Assilea).

Al momento del riscatto, saranno invece pagate le ipocatastali in misura fissa.

Per evitare di offrire un ingiusto vantaggio a chi ha sottoscritto il contratto entro il 31/12/10 (in tal caso con riferimento all’immobile oggetto del contratto sono infatti state pagate le ipocatastali solo nella misura del 2% al momento della sottoscrizione) rispetto a chi lo ha sottoscritto a partire dall’1/01/11 (che invece deve versare l’imposta nella misura del 4% al momento della sottoscrizione), per i primi la Legge di Stabilità 2011 ha stabilito l’obbligo di versare un’imposta sostitutiva entro il 31/03/11.

Pertanto, sui contratti in corso alla data dell’1/01/11, sarà dovuta entro il prossimo 31 marzo 2011 un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali. Tale imposta deve essere versata in unica soluzione.

 

Chi deve effettuare il versamento

Secondo quanto previsto nel provvedimento attuativo del 14 gennaio 2011 (protocollo n.6275/11) emanato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’assolvimento dell’imposta dovuta da parte di uno dei contraenti comporta l’estinzione dell’obbligo tributario verso l’erario, con effetto anche nei confronti degli altri contraenti. Il versamento, pertanto, può essere fatto indifferentemente da parte dell’utilizzatore ovvero da parte della società concedente.

Con ogni probabilità saranno le società di leasing ad occuparsi di tale adempimento: si invita pertanto la gentile clientela a contattare il concedente per accordarsi circa il soggetto che si incaricherà di tale adempimento. Nel caso in cui il si decidesse di occuparsene direttamente (previo necessario coordinamento con il concedente), si invita a contattare lo Studio per un confronto circa le corrette modalità di determinazione dell’imposta sostitutiva (si veda oltre).

Il provvedimento del 14/01/11 chiarisce inoltre che:

Æ   L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta anche in relazione ai contratti di locazione finanziaria per i quali, entro il 31 dicembre 2010, sia stato esercitato il diritto di riscatto da parte dell’utilizzatore, ma non sia stato ancora stipulato il relativo contratto di compravendita (quindi il materiale trasferimento dell’immobile avviene solo nel 2011, senza più versare le ipocatastali in misura proporzionale);

Æ   L’imposta sostitutiva non è, invece, dovuta per i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili rispetto ai quali, entro il 31 dicembre 2010, la società di leasing non abbia ancora acquisito la proprietà (perché in tale caso la società di leasing, acquisendo l’immobile nel corso del 2011, già pagherà le imposte ipocatastali proporzionali nella misura del 4%).

Secondo quanto affermato da Assonime nella circolare n.3 del 15 febbraio 2011, visto che il presupposto del tributo è costituito dall’esistenza di un contratto di leasing in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011, l’imposta deve essere assolta anche nei casi in cui il contratto abbia cessato di avere esecuzione, a seguito di esercizio del riscatto o per altre cause (ad esempio per risoluzione anticipata), nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 marzo 2011.

Determinazione della sostitutiva

Secondo quanto previsto nella L. n.220/10 e secondo quanto chiarito dal provvedimento del 14/01/11, l’imposta sostitutiva sarà come di seguito determinata:

2% (per i fabbricati strumentali) o 3% (per i fabbricati a destinazione abitativa) calcolato sul costo dell’immobile per il concedente. Sul punto si segnala come non vi siano chiarimenti circa il valore da prendere a riferimento nel caso di leasing appalto, ossia quando la società di leasing si stia occupando / si sia occupata della costruzione dell’immobile.
q
Va portato in riduzione l’importo pagato a titolo di imposta di registro sui canoni di locazione.
q
Su tale differenza verrà poi applicata una riduzione percentuale del 4% per ciascun anno che manca al termine del contratto. Le annualità dovrebbero essere computare in misura arrotondata (quindi, ad esempio, 15 anni e 3 mesi dovrebbe essere arrotondato a 15 anni), anche se su tale aspetto non si è ancora espressa l’Amministrazione Finanziaria.

 

Maggiore, quindi, sarà la durata residua del contratto di locazione finanziaria, minore sarà l’importo da versare a titolo di imposta sostitutiva.

Esempio  

Leasing con scadenza al 31/12/22.

Costo del concedente: €400.000.

Imposta di registro pagata fino al 31/12/10: €1.000.

Imposta sul riscatto 400.000 x 2% = 8.000 – 1.000 = 7.000.

Riduzione per anni residui: 4% x 12 anni = 48%.

Imposta sostitutiva da versare: 7.000 – (7.000 x 48%) = 7.000 – 3.360 = 3.640.

 

Prorogato al 31 marzo 2011 l’originario termine di presentazione del modello eas

Per effetto delle disposizioni contenute nell’art.30 del D.L. n.185/08, tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo, per mantenere il regime tributario di favore previsto ai fini redditi dall’art.148 del Tuir ed ai fini Iva dall’art.4 del DPR n.633/72, hanno dovuto trasmettere telematicamente entro la scadenza ultima del 31 dicembre 2009 una comunicazione denominata “modello EAS”.

Per le realtà di nuova costituzione, la trasmissione telematica doveva invece avvenire entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla costituzione medesima.

Tale disciplina, a fronte di una compilazione estremamente complessa del modello (che si compone di 38 punti), prevede specifiche ipotesi di esonero e situazioni nelle quali viene concessa la possibilità di procedere ad una compilazione ultra semplificata del modello.

Con il recente decreto Milleproroghe (D.L. n.225 del 29/12/10) è stata disposta la riapertura dei termini originari (scaduti lo scorso 31/12/09), per consentire la presentazione del modello EAS senza alcuna conseguenza per quegli enti privati non commerciali di tipo associativo che non avevano assolto l’obbligo alla scadenza originaria.

 

Il nuovo termine di presentazione è fissato al 31 marzo 2011

Con la C.M. n.6/E del 24 febbraio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli effetti di tale proroga precisando che:

chi ha già validamente presentato il modello EAS entro il 31/12/09   non dovrà proce-dere in generale ad un’ulteriore presentazione del modello   salvo che non si siano verificate variazioni nei dati precedente-mente comunicati che impongono la ripresentazione del modello.
     
e chi ha presentato il modello EAS oltre tale termine ma entro la data di entrata in vigore del D.L. n.225/10    

 

In virtù della proroga, quindi, i modelli EAS si considerano tempestivamente presentati:

entro il 31/03/11   per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185/08 (29/11/08);
   
  per gli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore dello stesso D.L. n. 185/08, qualora il 60° giorno dalla costituzione scada prima del 31/03/11;
     
entro 60 giorni dalla data di costituzione   per gli enti per i quali il termine di sessanta giorni dalla costituzione scada a decorrere dal 31/03/11 (cioè in data 31/03/11 o in data successiva).

Entro la scadenza del prossimo 31 marzo 2011, quindi, tutti enti privati non commerciali di tipo associativo, non ricorrendo ipotesi di esonero, dovranno procedere all’invio del primo modello EAS se ancora non vi hanno provveduto o nel caso di invio già avvenuto, valutare se si sono verificate variazioni che impongono l’obbligo di ripresentazione dello stesso (in proposito l’Agenzia Entrate, con la R.M. n.125/E/10, ha chiarito che la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non comportano la ripresentazione del modello EAS).

 

Dal 2011 nuove regole per individuare la territorialità di talune prestazioni ai fini iva

A partire dal 1° gennaio 2011 vengono modificate le regole che consentono di individuare la territorialità dei servizi didattici, scientifici, culturali, artistici, sportivi, ricreativi e simili, comprese le fiere ed esposizioni, i relativi servizi resi dagli organizzatori, le prestazioni accessorie ed i corrispettivi per l’accesso alle suddette manifestazioni.

Tali prestazioni, fino al 31 dicembre 2010, sono state disciplinate dalla deroga contenuta nell’art.7-quinquies del decreto Iva, che rendeva rilevante il luogo di materiale prestazione del servizio ai fini della territorialità.

I servizi descritti, invece, a fare data dal 1° gennaio 2011, rientrano nella regola generale contemplata nell’art.7-ter del DPR n.633/72, che considera tali servizi territorialmente rilevanti nel Paese ove il committente dei servizi stessi è stabilito, indipendentemente dal luogo della materiale prestazione dei servizi stessi.

 

La sopra citata deroga – che rende rilevante il luogo di materiale prestazione del servizio ai fini della territorialità – rimane però in vigore esclusivamente per servizi resi a committenti non soggetti passivi (privati) e per le prestazioni di servizi relative all’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso.

Ne consegue che i servizi attratti alla regola generale dell’art.7- ter:
q   q
diverranno oggetto di rilevazione nei modelli Intra-Quater se intercorrono tra soggetti comunitari;   saranno soggetti ad autofattura/integrazione laddove richiesti da soggetti passivi nazionali.

 

ESEMPIO 1  
Azienda italiana IT riceve da Azienda spagnola ES servizi di organizzazione per una fiera tenutasi in Francia. Si chiede il trattamento Iva dell’operazione.

L’Azienda italiana riceverà dall’Azienda Spagnola una fattura senza applicazione dell’imposta spagnola; procederà poi all’integrazione della suddetta fattura con applicazione dell’imposta italiana e a riepilogare nel modello Intra Quater l’acquisto intracomunitario di servizi effettuato.

 

ESEMPIO 2  
Azienda italiana IT riceve da Azienda Svizzera CH servizi di organizzazione per una fiera tenutasi in Svizzera. Si chiede il trattamento Iva dell’operazione.

L’Azienda italiana auto fatturerà ai sensi dell’art.17, co. II, DPR n.633/72 il servizio ricevuto.
Non trattandosi di acquisto intracomunitario di servizi, l’operazione non dovrà rientrare negli elenchi riepilogativi Intrastat.

 

Soci amministratori – aspetti previdenziali, contabili e fiscali

Il D.L. n.78 del 31 maggio 2010 ha messo fine all’annosa questione previdenziale dei soci/amministratori di società a responsabilità limitata che svolgono attività commerciale e ricevono un compenso amministratori.

Ad oggi costoro, se la loro attività lavorativa svolta in azienda rispetta il requisito della prevalenza, devono iscriversi alla gestione commercianti seppur iscritti alla gestione separata.

 

L’articolo 12, co.11 del D.L. n.78/10 costituisce interpretazione autentica dell’art.1, co.208 della
L. n.662/96; da ciò discerne che essa si rende applicabile in modo retroattivo.

Nella pratica può quindi accadere che l’Inps richieda agli amministratori/lavoratori il versamento dei contributi, oltre agli interessi ed alle sanzioni, per gli anni precedenti (nel massimo di cinque che corrisponde al termine di prescrizione dei contributi previdenziali).

Al contempo l’Inps sarà obbligata a restituire il maggior contributo previdenziale versato alla gestione separata.

Ricordiamo infatti che l’aliquota della gestione separata varia a seconda che il soggetto sia o meno iscritto ad altra gestione obbligatoria (commercianti, dipendenti o pensionati).

Per il 2010 (ed anche per il 2011) le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono fissate:

26,72%   26,00 per aliquota IVS più lo 0,72 di aliquota aggiuntiva per maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera e, per alcune categorie, malattia   per tutti coloro che non sono assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria;
         
17,00%   per i titolari di pensione e per gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

 

Quindi in caso di iscrizione alla gestione commercianti dell’amministratore, la differenza tra le due aliquote dovrà essere restituita.

Per la restituzione delle somme versate in eccesso è necessario presentare nuovamente le denuncie contributive mensili relative ai versamenti dei compensi amministratori (UNIEMENS) e poi comunicare all’Inps, in carta semplice, l’intenzione di chiedere “il rimborso” da utilizzare in compensazione.

L’Inps provvederà a modificare la posizione di debito/credito dell’azienda generando per il maggior versato un credito pari alla somma dei 2/3 contributi a carico ditta e dell’1/3 trattenuto al socio/amministratore.

Sarà compito poi della ditta restituire al socio/amministratore in termini finanziari quanto avuto in rimborso (l’1/3 trattenuto).

Aspetto contabile

Dal punto di vista contabile, l’azienda rileverà in dare di Stato patrimoniale il credito verso l’Inps pari ai 3/3 dei contributi versati, in avere una sopravvenienza attiva pari ai 2/3 dei contributi carico ditta e il residuo 1/3 in avere come debito verso gli amministratori per la trattenuta subita:

CREDITO vs Inps per ….. a      
    Sopravvenienza attiva    
    Debiti v/s amministratori    

Il credito sarà utilizzato attraverso la riduzione dei contributi inps dovuti che saranno quindi versati al netto tramite modello F24.

Tale credito sarà da iscrivere in bilancio, secondo il dettato del principio contabile n. 15, quando cioè esista effettivamente l’obbligazione di terzi verso l’impresa.

La sopravvenienza attiva sarà di natura ordinaria in ossequio al principio contabile 12.

Aspetto fiscale

La sopravvenienza attiva verrà tassata ai fini Ires nell’esercizio di iscrizione in bilancio mentre non sconterà tassazione ai fini Irap in quanto correlata a componenti negativi in precedenza non dedotti.
Quanto alla tassazione in capo al socio/amministratore per il terzo restituitogli dalla società, esso sarà soggetto a tassazione separata ex art.17, co.1, lett. n bis) del Tuir, salvo la parte relativa all’anno per il quale non si è avuto ancora conguaglio. In questo caso il rimborso verrà defalcato dai contributi versati e darà origine ad un minore onere deducibile.

Entro il 31 marzo 2011 obbligo di invio telematico per fruire della detrazione del 55%

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d’imposta del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute nel periodo d’imposta 2010 entro il prossimo
31 marzo 2011
, qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2010.

La comunicazione NON deve essere inviata quando:

Æ   i lavori sono iniziati e conclusi nel periodo d’imposta 2010;

Æ   nel periodo d’imposta 2010 non sono state sostenute spese;

Æ   i lavori siano iniziati anteriormente al 2010 e si siano conclusi nel corso del 2010.

Le regole di presentazione

La detrazione del 55% per la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico degli edifici è attualmente in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2011 (proroga recata dalla
L. n.220/10, Legge di stabilità 2011) per:

Ü     interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti;

Ü     interventi sull’involucro di edifici esistenti;

Ü     interventi di installazione di pannelli solari;

Ü     interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Sul sito web dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili:

4    il modello da inviare in via telematica;

4    le istruzioni per la compilazione.

Le istruzioni per la compilazione del modello specificano che lo scopo dell’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate è quello di comunicare l’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta per consentire il monitoraggio dell’onere a carico di ogni bilancio erariale derivante dalla detrazione di imposta.

Con riferimento alla scadenza del 31 marzo 2011, la comunicazione va inviata relativamente alle spese sostenute nel 2010 per lavori che proseguono oltre il 31 dicembre 2010.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro il 90° giorno successivo al termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese per interventi non ancora conclusi a quella data.

 

Modalità di trasmissione

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo 2011 direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Per le spese che saranno sostenute nel 2011 relativamente a lavori che proseguiranno anche nel 2012 dovrà essere presentata una nuova comunicazione telematica entro il 31 marzo 2012.

Si evidenzia che l’adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l’ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55% consistente nella trasmissione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito web http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/, dei dati relativi agli interventi realizzati. Si tratta, infatti, di adempimenti che hanno due diverse finalità.

 

Inadempimento

L’Agenzia delle Entrate nella C.M. n.21/E/10 esamina le conseguenze nel caso di mancata presentazione della comunicazione. In particolare, atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del termine stabilito e l’omesso invio del modello non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa
(da €258 ad €2.065) prevista per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

 

Reverse charge, cellulari e personal computer

A far data dal 1° aprile 2011, alla cessione di telefoni cellulari e di componenti dei personal computer (microprocessori) si applicherà il meccanismo del reverse charge (di cui all’art.17, co.6, del DPR n.633/72), quindi il soggetto tenuto al versamento dell’Iva per effetto dell’inversione contabile sarà l’acquirente.

Tale previsione, inizialmente rivolta sia al commercio all’ingrosso che a quello al dettaglio, è stata oggetto di una recente interpretazione della Agenzia delle Entrate, C.M. n.59 del 23 dicembre 2010.
L’intervento si è reso necessario per garantire che la norma non si prestasse a frodi: il rischio era che, approfittando dell’inversione contabile, qualsiasi persona, non soggetto passivo d’imposta, potesse recarsi in un negozio, usare una partita Iva di altri ed acquistare di fatto con uno sconto del 20%.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che il reverse charge, nella vendita dei telefoni cellulari e personal computer, si applicherà fino alla “fase distributiva che precede il dettaglio”.

Questo permetterà a coloro che si rivolgono per l’acquisto di tali beni ad un negozio al dettaglio di vedersi applicata la normale procedura, ovvero fattura di acquisto con Iva.

Sarà quindi ancora possibile, tenendo sempre presente i limiti previsti dalla norma fiscale, applicare la detrazione dell’Iva in acquisto.

In sintesi:

Vendita all’ingrosso   Vendita al dettaglio
q   q
L’Iva viene versata dal fornitore
mediante applicazione del meccanismo dell’inversione contabile
  L’Iva viene versata dal fornitore e detratta dall’acquirente soggetto passivo di imposta
q   q
Acquisto all’ingrosso   Acquisto al dettaglio

 

Per completezza segnaliamo che la citata circolare chiarisce poi che il meccanismo del reverse charge non si rende applicabile nel caso in cui il cedente sia un soggetto passivo d’imposta che opera nel regime dei minimi e che in caso di violazione degli obblighi connessi al meccanismo dell’inversione contabile si applicano le sanzioni previste dal co.9-bis dell’art.6 del D.Lgs. n.471/97.

 

Principali scadenze dal 15 marzo al 15 aprile 2011

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 marzo al 15 aprile 2011, con il commento dei termini di prossima scadenza. Tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

 

SCADENZE PARTICOLARI
31

marzo

§         Richiesta di rimborso dell’Iva assolta in altri Stati membri della comunità

Scade oggi il termine per chiedere il rimborso, ai sensi degli artt.38-bis1, 38-bis2 e
38-ter, dell’Iva assolta in altri Paesi della comunità europea relativa al 2009. La norma a regime prevede quale scadenza per la richiesta di rimborso Iva il 30 settembre dell’anno successivo a quello per il quale il rimborso è chiesto. Solo per il 2009 opera il differimento al 31 marzo. 

 

§         Versamento dell’imposta sostitutiva sui contratti di locazione finanziaria

Scade oggi il termine per il versamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva della ipotecarie/catastale sui contratti di leasing aventi ad oggetto beni immobili, anche da costruire o in costruzione, alla data del 1° gennaio 2011 (tale sostitutiva si applica anche ai riscatti effettuati entro il 31 dicembre 2010 per i quali non sia stato stipulato il contratto di compravendita). Si ricorda che il versamento in scadenza il 31 marzo fa riferimento al meccanismo di perequazione posto in essere a seguito di abolizione delle imposte ipocatastali di cui al D.L. n.223/06.

 

 

SCADENZE FISSE
15

marzo

§         Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.

§         Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

15

marzo

§         Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

16

marzo

§         Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade oggi, per le società di capitali, il termine per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell’imposta è pari a €309,87. Qualora l’entità del Capitale sociale esistente al 1° gennaio 2011 sia superiore ad €516.456,90, l’imposta è dovuta nella misura di €516,46. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2011.

 

§         Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio (codice tributo 6002).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

§         Versamento dell’Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2010, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva utilizzando il codice tributo 6099.

La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, inoltre, si ricorda che il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo, in tale ipotesi l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

§         Dichiarazioni d’intento

Scade oggi l’invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di febbraio.

§         Autoliquidazione Inail

Scade oggi il termine ultimo per procedere alla trasmissione in via telematica della denuncia delle retribuzioni per l’anno 2010.

§         Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

§         Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto d’agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

16

marzo

§         Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

 

18

marzo

§         Ravvedimento versamenti

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 2,5%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 febbraio.

 

20

marzo

§         Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

 

25

marzo

§         Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

31

marzo

§         Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/03/11.

§         Trasmissione dei dati relativi agli interventi pluriennali di riqualificazione energetica (55%)

Ultimo giorno utile per trasmettere, con l’apposito modello in via telematica, i dati relativi agli interventi pluriennali di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione del 55%. L’adempimento riguarda solo i soggetti che hanno sostenuto spese nel 2010, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2010. Nessun invio, invece, in caso di interventi iniziati e terminati nel medesimo periodo d’imposta.
Si ricorda che i contribuenti interessati a beneficiare della detrazione del 55% sono comunque tenuti a trasmettere all’Enea, attraverso il sito internet dell’ente, i dati relativi agli interventi effettuati, entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

 

§         Comunicazione black list

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. “black-list” scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese precedente. Scade oggi anche l’invio della comunicazione integrativa relativa a quella inviata il mese precedente.

§         Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio 2010.

§         Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.

 

31

marzo

§         Enasarco contributo FIRR

Scade il termine per il versamento delle somme dovute dalle ditte preponenti all’Enasarco per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto degli Agenti (FIRR).

 

§         Presentazione dichiarazioni richiesta rimborso e forfetizzazione contributo CONAI

Scade oggi il termine di presentazione del modello 6.6 per la richiesta di rimborso/conguaglio per le esportazioni del 2010. Sempre entro oggi deve essere effettuato anche l’invio dei seguenti modelli: 6.5 per la richiesta plafond di esenzione; 6.14 richiesta forfetizzazione contributo per le etichette e 6.17 per la richiesta forfetizzazione contributo imballaggi di sughero.

 

15

aprile

§         Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.

§         Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

§         Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

Cordiali Saluti.                                                                   

                                                                                                              ANNA FAZIO

Circolare n° 1 – 2011

Aumento del tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2011: dall’1% all’1,5%

A decorrere dal 1° gennaio 2011 la misura del tasso legale di interesse è aumentata dall’1% all’1,5%. L’intervento comporta una serie di riflessi di natura civilistica: la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazione ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora. Dal punto di vista tributario e previdenziale la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:

„      una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso, in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2010 e 2011 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;

„      una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell’usufrutto e delle rendite (art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90);

„      una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo, di cui all’art.45, co.2 del Tuir;

„      una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali e locali, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

(Ministero Economia e Finanze, Decreto del 7/12/10, G.U. n.292 del 15/12/10)

Reverse charge sui cellulari e componenti di personal computer dal 1° aprile 2011

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la portata dell’autorizzazione comunitaria concessa all’Italia per l’estensione del reverse charge alle cessioni di telefoni cellulari e componenti di personal computer. Il nuovo obbligo si applicherà alle cessioni effettuate dal 1° aprile 2011: la norma nazionale (art.17, co.6, lett. b e c del DPR n.633/72) fa riferimento alla cessione di personal computer, telefoni cellulari e rispettivi componenti ed accessori. Il documento di prassi ministeriale, invece, ribadisce che l’autorizzazione comunitaria all’applicazione interna dell’inversione contabile è limitata alla vendita non al dettaglio di telefoni cellulari (non cessione di loro componenti ed accessori) e dispositivi a circuito integrato prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (non cessione di personal computer). Pertanto, il reverse charge si applicherà alle cessioni poste in essere nelle fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, purché il cessionario sia un soggetto passivo italiano. Imprese e professionisti che acquisteranno tali beni presso dettaglianti continueranno a vedersi addebitata l’imposta sul valore aggiunto sulle fatture secondo le regole ordinarie.

(Agenzia delle Entrate, C.M. n.59 del 23/12/10)

Grandi imprese: Nuovo parametro di individuazione a decorrere dal 1° gennaio 2011

A decorrere dal 1° gennaio 2011, si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiori a centocinquanta milioni di euro. Tale valore è utilizzato ai fini dell’individuazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto delle imprese di cui al periodo precedente per le quali l’Agenzia delle Entrate attiva un controllo sostanziale, di norma, entro l’anno successivo a quello della relativa presentazione.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 20/12/10)

Esportazioni: Trasporto collegato a cessione all’esportazione non imponibile ai fini Iva

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dell’acquisto di un bene da uno stato dell’Unione Europea collegato all’operazione di vendita e trasporto dello stesso in un Paese extra UE. La società istante attribuisce l’incarico ad un agente di provvedere alla spedizione del bene direttamente dal Paese del fornitore UE al paese del cliente extra UE. In forza del rapporto contrattuale di mandato senza rappresentanza intercorrente con l’agente, la natura giuridica delle prestazioni rese dal mandatario al mandante è la stessa di quelle rese o ricevute in nome proprio e per conto del mandante stesso. L’operazione principale è qualificabile come una cessione all’esportazione e assumendo la prestazione dell’agente la natura di trasporto la stessa è considerata non imponibile ai fini Iva ai sensi dell’art.9, co.1, n.2 del DPR n.633/72.

Infine, in relazione agli adempimenti formali, si rileva che per la predetta prestazione di servizio esiste l’obbligo di autofatturazione per il committente nazionale, benché la medesima non sia imponibile, a condizione che il prestatore non sia residente nel territorio dello Stato poiché, in caso contrario, si applicano le normali regole in tema di fatturazione.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.134 del 20/12/10)

SISTRI: Doppia proroga per l’avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e per il MUD 2010

L’avvio del nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) è stato posticipato al 1° giugno 2011. È stato approvato un nuovo decreto che ha nuovamente prorogato il termine fissato dal vecchio decreto del 28/09/10 (1° gennaio 2011) per l’avvio completo del SISTRI. La proroga consente alle imprese di continuare a tracciare i singoli movimenti di carico, scarico, trasporto e destinazione dei rifiuti mediante i consueti registri e formulari. Il decreto del 22/12/10 rinvia, inoltre, al 30 aprile 2011 il termine per la presentazione della dichiarazione annuale MUD 2010, con la quale produttori, smaltitori e recuperatori di rifiuti devono dichiarare i rifiuti prodotti e gestiti nel 2010.

(Ministero dell’Ambiente, Decreto del 22/12/10, G.U. n.302 del 28/12/10)

INDICE PREZZI AL CONSUMO DI NOVEMBRE 2010:   L’Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l’indice mensile

L’Istat ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 2010, pubblicato ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell’art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L’indice è pari a 137,9. La variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente, è pari a +1,7%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto per le quote accantonate per il mese di novembre è pari 2,534794.

(Istat, Comunicato, 16/12/10)

Le novità del milleproroghe

Il 29 dicembre 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n.225/10 che provvede alla consueta proroga dei termini in scadenza a fine 2010 e nei primi mesi del 2011.

La disposizione, diversamente dal passato, è costruita su due blocchi principali:

1 proroghe che non hanno impatto sui conti pubblici, con rinvio generalizzato al 31 marzo 2011 e possibilità di ulteriori proroghe con appositi DPCM;
2 proroghe specifiche, che hanno impatto sui conti pubblici e che, pertanto, richiedono una copertura finanziaria.

Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il giorno 29 dicembre 2010.

Nel primo gruppo di norme, c.d. proroghe a costo zero, sono ricomprese, in particolare:

NUOVO TERMINE DISPOSIZIONE
Slittano al 31/03/11
  • regolarizzazione delle case fantasma non censite la catasto o con dati non aggiornati;
  • i soggetti obbligati all’invio del modello Eas entro il  31 dicembre 2009 (ossia quelli costituiti prima del 29 novembre 2008), in caso di inadempienza, possono sanare l’irregolarità mediante l’invio, pur in ritardo, del modello in questione;
  • mantenimento dell’efficacia delle norme regionali in tema di bollo auto e Irap;
  • applicazione di norme agevolate in tema di SOA e appalti pubblici;
  • adeguamento alle prescrizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le associazioni di volontariato;
  • possibilità di accesso al voucher per i beneficiari di ammortizzatori sociali e per i lavoratori a part-time, in materia di lavoro occasionale accessorio;
  • introduzione di ammortizzatori sociali speciali per settori non coperti dalla Cassa Integrazione Guadagni;
  • decollo del modello 770 telematico mensile;
  • revisione degli studi di settore per il 2010/2011;
  • termine per l’adeguamento alle prescrizioni in materia antincendio per le strutture ricettive;
  • possibilità di conferire in discarica particolari materiali pericolosi;
  • possibilità di commerciare solventi e vernici non più conformi alle norme UE, se destinate all’impiego in paesi extracomunitari;
  • emanazione delle disposizioni per il contrasto alle attività abusive di taxi e noleggio con conducente;

Nel secondo gruppo di norme, c.d. proroghe onerose, sono ricomprese, tra l’altro:

Cinque per mille Prorogate anche al 2011 (in relazione alle indicazioni delle dichiarazioni dei redditi del periodo 2010) le disposizioni relative al riparto della quota del 5 per mille dell’Irpef in base alla scelta del contribuente, secondo i criteri del DPCM del 23/04/10.

Una parte delle risorse viene però vincolata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica (SLA) per ricerca ed assistenza domiciliare dei malati.

Sospensione dei versamenti per alluvione del Veneto Rinviato al 30 giugno 2011 il termine del 20/12/10 per l’effettuazione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi Inail, in precedenza sospeso per gli eventi alluvionali verificatisi nel Veneto (si veda il D.M. dell’1/12/10).
Sospensione dei versamenti per il sima dell’Abruzzo Sospese tutte le rate in scadenza nel periodo da gennaio 2011 a giugno 2011 per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 06.04.09 in Abruzzo, ai sensi di quanto disposto dall’art.39 del D.L. n.78/10.

Un DPCM stabilirà il nuovo termine di decorrenza.

Agevolazioni per il settore cinematografico Si prorogano, fino al 30 giugno 2011, le disposizioni agevolative a favore del settore cinematografico introdotte dalla Finanziaria 2008, con scadenza nell’esercizio 2010.

La maggior parte degli interventi (co.325, 327 e 335) è sotto forma di credito d’imposta – utilizzabile in compensazione esterna nel modello di versamento unificato F24 – commisurati ai costi sostenuti. Per la fruizione dei crediti d’imposta di cui ai co.325, 327 e 335 non viene applicato il limite (€250.000 annui) di cui all’art.1, co.53, della stessa Legge finanziaria 2008 (Legge n.244/07).

Altri interventi di concretizzano, invece, sotto forma di detassazione degli utili prodotti e reinvestiti.

Distributori di carburante Deduzioni forfetarie per esercenti impianti di distribuzione carburante

Prorogate per il 2011 le disposizioni in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti (art. 21, co.1 della L. n. 448/98).

Viene inserito un limite di spesa di 24 milioni di euro.

I soggetti beneficiari, nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2012, assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria.

Internet point Prorogata sino al 31 dicembre 2011 la norma secondo la quale chiunque, quale attività prevalente, intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato nel quale sono posti a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiedere la licenza al questore.

Sono contestualmente abrogate le disposizioni che prevedevano un obbligo di monitoraggio in capo al gestore.

Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini iva

L’articolo 21 del D.L. n.78 datato 31 maggio 2010 (convertito con modificazioni dalla L. n.122/10), impone a tutti i soggetti passivi Iva che effettuino operazioni rilevanti ai fini di tale imposta di comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da altri soggetti passivi i cui corrispettivi siano di importo pari o superiore a € 3.000,00 (al netto dell’imposta).

Nel caso in cui, pur trattandosi di operazioni rilevanti ai fini Iva, non vi sia obbligo di emissione della fattura il limite è elevato ad € 3.600,00 al lordo quindi dell’imposta.

Il valore cui fare riferimento è quello contrattuale con l’obbligo, nel caso in cui siano stipulati più contratti collegati, di prendere a riferimento l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

Per il periodo d’imposta 2010, data la novità della norma, l’importo limite è stato elevato ad €25.000,00 con obbligo di comunicazione delle sole operazioni soggette a fatturazione (anche se trattasi di operazioni poste in essere con privati).

Operazioni escluse

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni:

Ü     di importazione;

Ü     di esportazione ex art. 8, co.1, lett. a) e b) del DPR n.633/72;

Ü     di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute da controparti con sede o domicilio in uno dei Paesi black list;

Ü     che siano state oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria ex art. 7 del DPR n.605/73.

Sono escluse anche, ma fino al 30 aprile 2011, le operazioni che seppur rilevanti ai fini Iva non prevedano l’obbligo di emissione della fattura.

Elementi da indicare nella comunicazione

Nella comunicazione vanno indicati per ciascuna operazione:

a)       l’anno di riferimento;

b)      la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;

c)       per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato e privi di codice fiscale i dati di cui all’art. 4, co. 1, lett. a) e b), del DPR n.605/73 (se persona fisica il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale);

d)      l’ammontare dei corrispettivi dovuti, l’importo dell’imposta applicata o la specificazione di operazioni non imponibili o esenti.

Per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione dovranno essere indicati i dati identificativi del committente o del commissionario ed i corrispettivi saranno comprensivi dell’Iva.

Invio della comunicazione

La comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva si effettua utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) ed entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Per il periodo d’imposta 2010 la comunicazione potrà essere effettuata fino al 31 ottobre 2011.

Qualora lo Studio debba provvedere all’invio con l’addebito delle correlate spese, la clientela dovrà incaricarlo inviando la documentazione per l’espletamento dell’obbligo.

Tracciabilita’ finanziaria negli appalti pubblici, moratoria fino a giugno 2011 per i contratti già esistenti

Con la Legge n.136 del 13 agosto 2010, dal titolo “Piano straordinario contro le mafie”, sono state introdotte all’articolo 3 importanti disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari, finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali relative ai lavori, ai servizi ed alle forniture di natura pubblica. Successivamente, il D.L. n.187 del 12 novembre 2010, convertito con la L. n.217 del
17 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.295 del 18 dicembre 2010, ha modificato il testo originario degli artt. 3 e 6 della L. n.136/10.

Sul tema vedasi anche l’informativa pubblicata sulla circolare mensile dello scorso mese.

Contratti assoggettati ai nuovi obblighi

L’articolo 6 del D.L. n.187/10 coordinato con la legge di conversione, con l’intento di sciogliere alcuni dubbi interpretativi, chiarisce che:

Æ      la nuova disciplina si applica immediatamente per i contratti sottoscritti successivamente al 7 settembre 2010 e per i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti;

Æ      viene previsto un termine (moratoria) di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.187/10 per consentire l’adeguamento alle nuove regole per i contratti stipulati precedentemente al 7 settembre 2010 e per i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti.

È importante precisare che i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti stipulati antecedentemente al 7 settembre 2010 dovranno essere adeguati alle norme di tracciabilità entro il prossimo 17 giugno 2011.
Fino alla data in cui tali contratti saranno adeguati, per gli stessi non vigono gli obblighi di tracciabilità. Qualora tali contratti non siano aggiornati entro il termine del 17 giugno 2011,
la norma prevede che gli stessi si intenderanno automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità ai sensi dell’art.1374 c.c. e, quindi, il mancato rispetto delle stesse da parte dei soggetti interessati costituirà causa di risoluzione del contratto.

Nella conversione in legge del D.L. n.187/10 è stato, inoltre, previsto l’innalzamento della soglia di spese quotidiane non soggette alla tracciabilità da € 500 a € 1.500: l’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere dovrà essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2010 – 2011

Si comunica che entro il 16 febbraio 2011 i datori di lavoro devono calcolare e versare il premio Inail, dovuto come conguaglio a saldo per l’anno precedente (regolazione) ed anticipo per l’anno in corso (rata). Con l’autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (Dichiarazione delle retribuzioni).

È importante precisare che il modello 1031 deve ordinariamente essere presentato entro il
16 febbraio 2011. Qualora il modello venga trasmesso per via telematica all’Inail, potrà essere presentato entro il successivo termine del 16 marzo 2011, ferma restando la scadenza del pagamento del premio al 16 febbraio 2011. Qualora il modello venga inviato in forma cartacea, rimane fissa la scadenza del 16 febbraio 2011.

Ove non si fosse già provveduto, si prega di far pervenire allo Studio le basi di calcolo ed il prospetto contenente i dati relativi al tasso ed alla oscillazione per la determinazione del premio, inviati dall’Inail ai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2010 con il modulo 20SM.

I Signori clienti dovranno comunicare in tempo utile le modalità di pagamento del premio Inail:
è possibile, infatti, procedere al pagamento, oltre che in un’unica soluzione, in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio 2011 e le successive rispettivamente entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base ad un tasso annuo che sarà comunicato in seguito dall’Inail.

Ü           Il datore di lavoro che intenda continuare ad avvalersi della rateazione ed abbia già espresso in occasione della precedente autoliquidazione tale volontà, è esonerato dall’obbligo di barrare l’apposita casella “SI” del modello 1031, riportata a fianco della dizione “rateazione ai sensi della L. n.449/97”;

Ü           Il datore di lavoro che intenda avvalersi per la prima volta della rateazione, deve barrare l’apposita casella “SI” del modello 1031, riportata a fianco della dizione “rateazione ai sensi della L. n.449/97”;

Ü           Il datore di lavoro che intenda modificare la modalità di pagamento rateale, versando il premio in unica soluzione, deve barrare l’apposita casella “NO” del modello 1031, riportata a fianco della dizione “rateazione ai sensi della L. n.449/97”.

Se si presume che le retribuzioni, nell’anno 2011, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente (es. riduzione del personale ovvero trasferimento
di ramo di azienda), è possibile comunicare all’Inail le variazioni delle retribuzioni entro il 16 febbraio 2011, al fine di evitare di pagare un premio anticipato maggiore di quello che poi sarà dovuto a consuntivo. In sede di autoliquidazione 2010/2011 si potrà usufruire di specifiche agevolazioni contributive che di seguito si riportano nei loro tratti essenziali.

Riduzione dell’11,50% per le imprese edili Si applica alla sola regolazione 2010 ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di salute e prevenzione nei 5 anni precedenti.
Riduzione del 14,50% per gli artigiani autotrasportatori Si applica alla sola regolazione 2010 alle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi.
Riduzione dell’80% per i pescatori Si applica alla regolazione 2010 e alla rata 2011 alle imprese che esercitano la pesca in acque costiere, interne o lagunari.
Reimpiego dei dirigenti privi di occupazione Per le imprese che occupano meno di 250 dipendenti e per i consorzi tra di esse, che assumono, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso per ciascun dirigente assunto un contributo pari al 50% del premio assicurativo dovuto, sia in sede di regolazione che di rata, a patto che l’azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC.
Inserimento dei disabili Il beneficio della fiscalizzazione totale (100%) o parziale (50%) del premio per ogni lavoratore disabile assunto si applica esclusivamente alle aziende con autorizzazione concessa entro il 31 dicembre 2007.
Sostegno alla maternità/paternità Per i lavoratori assunti con contratto a termine, in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria (congedo di paternità o maternità) o facoltativa (congedo parentale), i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti hanno diritto allo sgravio nella misura del 50% dei premi assicurativi dovuti, a patto che l’azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC.
Cooperative e loro consorzi operanti in territori montani Per le imprese cooperative che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici i premi sono ridotti qualora le stesse siano situate in zone svantaggiate e in zone particolarmente svantaggiate.
Contratti di inserimento Ai datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento si applica una riduzione a seconda dei casi pari al 25%, 40%, 50% e 100%, in presenza delle condizioni previste dal D.Lgs. n.276/03 e dal regolamento CE n.2204/2002.
Imprese artigiane Lo sconto è riconosciuto a favore delle aziende che hanno fatto richiesta di ammissione al beneficio, che non hanno denunciato infortuni nel biennio precedente, in regola con gli adempimenti contributivi e con le disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/08, e che hanno effettuato interventi di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, nell’ambito di piani pluriennali concordati tra le parti sociali.

Le regole di compensazione del credito iva relativo all’anno 2010

Attenzione: chi ha debiti in cartella di pagamento per importi di euro 1500 non può effettuare compensazioni.

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all’anno 2010 emergente dalla dichiarazione Iva annuale, si ricordano le restrittive regole introdotte già dallo scorso anno con il D.L. n.78/09, attuato per il tramite dell’aggiunta di un nuovo periodo all’art.17 del D.Lgs. n.241/97 e ad una serie di interventi operati sul DPR n.322/98 e sul DPR n.542/99.

In pratica, per effetto di tali regole, gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori ad €10.000, possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge (per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di €15.000, invece, è necessaria anche l’apposizione del visto di conformità di cui si dirà in altra informativa specifica).

Si ricorda che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie dei 10.000 o 15.000 euro.

In sintesi le regole da applicare.

Compensazione “libera” per i crediti Iva non superiori a 10.000 euro

Chi intende utilizzare in compensazione per l’intero anno 2011 credito Iva per importi non superiori ad €10.000, può presentare il modello F24:

4    già dal 1° gennaio 2011 (e, quindi, già in occasione della prima scadenza “tipica” del 17 gennaio 2011) ;

4    senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva;

4    potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di home o remote banking.

Tali compensazioni per importi non superiori ad €10.000 sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 10.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla C.M. n.29/E/10:

non ricadono nel monitoraggio (sono quindi liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d’imposta che sorgono successivamente (es: credito Iva annuale 2010 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2011);
devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (es: debito Iva ottobre 2010 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva annuale 2010).

Compensazione dei crediti superiori a 10.000 euro

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori ad €10.000, invece, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 con la seguente tempistica:

4    non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.

4    occorre, inoltre, attendere 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione (quindi non è possibile presentare la dichiarazione Iva 2011 il 28/02/11 e compensare il 3 marzo 2011).

Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è previsto che il contribuente escluda la dichiarazione annuale Iva dall’unificazione con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, possa presentarla in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico.

Stante l’attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale (fissato al 1° febbraio), risulta pertanto impossibile presentare prima del 16 marzo un modello F24 con utilizzo in compensazione di crediti Iva per importi superiori ad €10.000.

4    gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori ad €10.000 potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), quindi NON si può utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking)

4    gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli previsti) verranno scartati dalla procedura.

Residuo credito Iva relativo all’anno 2009

Infine, per una corretta applicazioni di tali regole si ricorda che:

Ü     il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2009, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale ed utilizzato nel 2011 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2011 relativa all’anno 2010, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato “2009” come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2009 la dichiarazione annuale già è stata presentata nel 2010 e quindi le tempistiche sono già state rispettate (l’unica cautela riguarda il caso di superamento del limite dei 15.000 euro, laddove la dichiarazione Iva relativa al 2009 non sia stata “vistata”; in questo caso, per poter compensare il residuo credito 2009 nel 2011 oltre tale limite occorre procedere all’apposizione del visto tramite ripresentazione (integrativa) nella dichiarazione relativa al 2009);

Ü     al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2009, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti “rigenerato” come credito Iva relativo all’anno 2010 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Per evitare di incorrere in sanzioni, si invita, pertanto, la gentile Clientela a valutare molto attentamente la presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione “orizzontale” del credito Iva relativo all’anno 2010 o del residuo credito Iva relativo all’anno 2009.

Utilizzo delle ritenute da parte di studi associati e società

Come avvenuto già lo scorso anno, grazie all’interpretazione estensiva proposta dall’Agenzia delle Entrate attraverso la C.M. n.56/E/09, le ritenute d’acconto subite da soggetti trasparenti (studi associati tra professionisti, società di persone e società di capitali in trasparenza) possono essere utilizzate oltre che dai soci per abbattere propri debiti d’imposta, anche dalle stesse associazioni / società dalle quali dette ritenute provengono.

Si tratta di un’apertura di grande importanza soprattutto per gli studi professionali dove il “monte ritenute” attribuito a ciascun associato si dimostra spesso molto superiore alle esigenze di compensazione di tale associato; al contrario, se tali eccedenze vengono restituite all’associazione professionale, questa le può utilizzare per effettuare propri versamenti (Iva, contributi dei dipendenti, ecc).

Secondo la nuova interpretazione, il ragionamento logico deve essere così ricostruito:

4    lo studio associato subisce le ritenute in corso d’anno;

4    alla fine del periodo, le stesse ritenute sono imputate ai soci sulla base della quota di attribuzione del reddito;

4    il socio inserisce le ritenute nella propria dichiarazione ed utilizza la quota necessaria per azzerare le proprie imposte;

4    in caso di eccedenza, il socio può “restituire” allo studio associato la parte non utilizzata, in modo che lo stesso ne possa beneficiare per effettuare la compensazione; una volta restituita l’eccedenza, la stessa non potrà più essere nuovamente attribuita al socio;

4    lo studio associato eroga al socio un importo in denaro esattamente corrispondente alle ritenute ricevute.

Come si può vedere, il sistema viene strutturato in modo da rendere subito utilizzabili dei crediti che, diversamente, restavano immobilizzati in capo alla persona fisica, magari per alcuni anni.
Salvo quanto tra un attimo si dirà in merito all’accordo preventivo tra i soci, la società / studio associato non deve attendere la predisposizione della dichiarazione per poter utilizzare dette ritenute: tale utilizzo può infatti avvenire già dal 1 gennaio dell’anno successivo (1/01/11 per le ritenute relative al periodo d’imposta 2010).

L’esplicito assenso

Al fine di consentire la restituzione dei crediti eccedenti, l’Agenzia richiede un esplicito assenso dei partecipanti, da manifestarsi con modalità che possano evidenziare una data certa. In particolare sembrano idonee le seguenti modalità:

Æ   atto pubblico;

Æ   scrittura privata autenticata;

Æ   atto privato registrato presso l’Agenzia a tassa fissa;

Æ   raccomandata (è bene che sia fatta in plico ripiegato senza busta);

Æ   apposizione sull’atto del timbro postale con la speciale procedura vigente presso le Poste;

Æ   tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC).

Non è chiaro se l’assenso di cui si parla possa essere manifestato in modo singolo da ogni socio (quindi può riguardare anche solo alcuni dei partecipanti), oppure debba essere necessariamente in forma collegiale; appare più logica la prima ipotesi, anche se sul punto è bene attendere ulteriori chiarimenti.

Infine, tale assenso può essere:

continuativo (si può anche inserire nell’atto costitutivo) oppure specifico per ciascun anno
q q
in questo caso non vi sarà necessità di rinnovo; in questo caso ci sarà necessità di rinnovo.

Ovviamente, nel caso di accordo che esplica i propri effetti anche per il futuro, è concessa la possibilità di revoca, trattandosi di un credito tributario che è nella disponibilità del singolo socio. Anche la revoca, è evidente, va manifestata con atto avente data certa.

L’atto di assenso deve essere precedente all’utilizzo delle ritenute restituite; è pertanto necessario che esso abbia la data certa anteriore a quella di presentazione dell’F24 contenente il credito compensato.

Pertanto, se si intende utilizzare al 16/01/11 in compensazione una quota di ritenute, è necessario che entro tale data venga apposta la data certa al documento in cui risulta l’accordo.

Di seguito si propone un fac simile di accordo (si propone la versione continuativa), da compilare a cura dell’associazione, al quale dare data certa nelle forme precedentemente descritte.
Si tenga conto che il modello proposto è volutamente essenziale per rispondere al contenuto minimo preteso dall’Agenzia delle Entrate, ma che nell’ambito di ciascuna associazione è possibile introdurre specifiche clausole per regolamentare nei dettagli l’accordo (ad esempio, termini e modalità entro i quali l’associazione dovrà provvedere a pagare agli associati le ritenute che sono state riattribuite).

Ovviamente coloro che abbiano già predisposto l’accordo lo scorso anno nella forma continuativa, quest’anno non hanno ulteriori adempimenti sotto tale profilo.

Compilazione del modello F24

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardanti la modalità attraverso la quale compilare il modello F24 nel quale dette ritenute vengono utilizzate in compensazione:

Ü     Il codice tributo da utilizzare, istituito con la R.M. n.6/E dell’11 febbraio 2010, è il 6830 denominato “Credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR” da utilizzare nella sezione erario del modello F24;

Ü     L’anno di riferimento, secondo quanto chiarito dalla successiva C.M. n.29/E del 3 giugno 2010, è quello relativo al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi da cui il credito in questione sorge. Pertanto, se nel 2011 verranno utilizzate le ritenute maturate con riferimento al 2010 (e che quindi saranno evidenziate nel prossimo modello dichiarativo Unico 2011) si dovrà indicare l’anno 2010.

ESEMPIO
L’Associazione Professionale Rossi – i cui associati sono Luca Rossi e Andrea Rossi – il 16 gennaio 2011 intende utilizzare in compensazione una quota di ritenute riattribuite dagli associati (per un importo di €20.000) per effettuare il versamento del debito Iva relativo al mese di dicembre 2010.
SEZIONE ERARIO
IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI
codice tributo rateazione/regione/
prov./mese rif.
anno di
riferimento
importi a debito
versati
importi a credito
compensati
6012 2010 20.000,00
6830 2010 20.000,00
codice ufficio     codice atto +/- SALDO (A-B)
TOTALE A 20.000,00 B 20.000,00 0,00

FAC-SIMILE DI ACCORDO DI ASSENSO PER LA RIATTRIBUZIONE DELLE RITENUTE ALL’ASSOCIAZIONE

I sottoscritti

à ________________________________________ nato a ___________ (__) il __/__/19__, codice fiscale _______________, residente a _______________ (__) via _________________

à ________________________________________ nato a ___________ (__) il __/__/19__, codice fiscale _______________, residente a _______________ (__) via _________________

à ________________________________________ nato a ___________ (__) il __/__/19__, codice fiscale _______________, residente a _______________ (__) via _________________

à ________________________________________ nato a ___________ (__) il __/__/19__, codice fiscale _______________, residente a _______________ (__) via _________________

in qualità di associati dell’associazione denominata __________________ con partita Iva __________________ , sede in ________________ (__) via _______________________

PREMESSO

4    che le ritenute subite dall’associazione nel corso di ciascun periodo d’imposta sono attribuite a consuntivo a ciascun associato in ragione delle propria quota di partecipazione agli utili, ai sensi dell’art.5 e 22 del Tuir

4    che con la C.M. n.56/E/09 l’Agenzia delle Entrate ha permesso all’associazione di utilizzare in compensazione le ritenute riattribuite dagli associati in quanto non utilizzate, previa sottoscrizione di specifico accordo tra gli associati

SI CONVIENE

4    che le ritenute non utilizzate da ciascun associato vengano riattribuite all’associazione affinché questa le utilizzi in compensazione dei propri versamenti;

4    che le ritenute riattribuite siano pagate dall’associazione agli associati, in ragione dell’ammontare delle ritenute restituite da ciascuno, ammontare da determinare a seguito di compilazione della dichiarazione annuale degli associati stessi. Tale importo sarà comunicato da ciascun associato all’associazione tramite _________________ entro il termine perentorio del __________________, affinché l’associazione possa indicarle all’interno della propria dichiarazione dei redditi;

4    che il presente accordo, per esplicita volontà degli associati, ha valore per le ritenute maturate con riferimento al periodo d’imposta ______ così come per i successivi, senza necessità di ulteriore accordo scritto, salvo facoltà di revoca;

4    che la revoca del presente accordo debba avvenire tramite _________________________ entro ___________________ ed in tale eventualità comunque l’accordo manterrà valore con riferimento agli altri associati.

Luogo e data

__________, li ______________                                       Gli associati

à _______________________________

à _______________________________

à _______________________________

à _______________________________

Visto di conformità obbligatorio per compensazioni “orizzontali” di crediti iva eccedenti i 15.000 euro

Si ricorda la gentile clientela che il credito che scaturisce dalle dichiarazioni Iva, come peraltro già avveniva lo scorso anno, non è liberamente utilizzabile.

In altra informativa si è detto circa la necessità di presentare la dichiarazione Iva prima di poter effettuare compensazioni superiori ad € 10.000; in aggiunta a tale limite, se il credito Iva che si intende utilizzare in compensazione derivante dalla dichiarazione annuale supera la soglia di € 15.000, sarà necessario che sulla dichiarazione venga apposto un visto di conformità che certifichi la “qualità” del credito.

Si ricorda, al contrario, che i crediti Iva scaturenti dalla richieste trimestrali (modello TR) non richiedono l’apposizione del visto di conformità.

Pertanto, al fine di poter utilizzare il credito Iva annuale per un importo superiore ad €15.000, l’impresa dovrà ottenere:

Ü     il visto di conformità di un professionista abilitato ed iscritto all’elenco DRE che assume il diretto controllo e la responsabilità delle scritture contabili tenute direttamente dal contribuente, che predispone la dichiarazione annuale Iva e quindi la trasmette telematicamente;

Ü     l’attestazione dal parte dell’organo preposto al controllo contabile di cui all’art.2409-bis del c.c. (società di capitali, nei casi previsi). Come chiarito dalla R.M. n.90/E/10, nel caso di enti locali, tale attestazione viene apposta dai revisori.

Appare pertanto importante ricordare quanto segue:

Ü     i nuovi adempimenti comporteranno prestazioni aggiuntive e nuove responsabilità in capo al soggetto che dovrà rilasciare il visto di conformità;

Ü     i soggetti che matureranno crediti Iva di poco superiori ai €15.000, onde evitare inutili aggravi, avranno convenienza solo entro tale limite, rinviando la quota eccedente a riporto;

Ü     gli stessi soggetti con crediti Iva rilevanti dovranno preoccuparsi al più presto della chiusura annuale dell’Iva, al fine di consentire allo Studio la predisposizione e l’invio della dichiarazione, nonché consentire di porre in essere le necessarie verifiche per l’apposizione del visto di conformità (qualora lo Studio venga incaricato di tale adempimento).

La determinazione del pro rata IVA definitivo per l’anno 2010

I soggetti interessati

La problematica della determinazione del pro rata interessa coloro che compiono operazioni esenti nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa o della professione; è il caso, ad esempio, delle banche, delle assicurazioni, dei promotori finanziari, delle agenzie di assicurazione, dei medici, dei fisioterapisti, e in generale dalle imprese che operano in campo immobiliare (di compravendita, di gestione, di costruzione).

Tali soggetti che nel corso del 2010 hanno svolto operazioni esenti non di tipo occasionale devono, ad anno appena concluso, affrettarsi ad eseguire in via extracontabile i conteggi per determinare la percentuale del pro rata definitivo di detrazione dell’Iva sugli acquisti.

Ciò in quanto il co.5 dell’art.19 del DPR n.633/72 (decreto Iva), prevede che la quantificazione dell’Iva indetraibile da pro rata venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell’esercizio, l’indetraibilità dell’Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di pro rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell’anno precedente.

Soprattutto per coloro che liquidano l’Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del pro rata definitivo dell’anno 2010 costituisce il pro rata provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2011: pertanto occorrerà verificare la percentuale di pro rata definitivo 2010 entro il prossimo 16/02/11, al fine di evitare di versare un importo non corretto.

Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del pro rata assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito e dell’Irap, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da pro-rata costituisce un costo generale deducibile ai fini di tali imposte.

Si invitano, pertanto, i Clienti interessati a fornire tempestivamente la documentazione allo Studio al fine di consentire il corretto calcolo della percentuale definitiva di pro rata per l’anno 2010.

Tariffe aci 2011 e gestione del benefit auto

Nel Supplemento Ordinario n.284 alla Gazzetta Ufficiale n.299 del 23 dicembre 2010, sono state pubblicate le consuete tabelle relative ai costi chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli elaborate dall’Aci e valide per i calcoli relativi all’utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti a decorrere dal primo gennaio 2011.

Le tabelle, come di consueto, individuano il tipo di vettura e la serie, quindi forniscono il costo chilometrico e l’importo annuo del fringe benefit.

Le regole del fringe benefit

La concessione, a titolo oneroso, di un’autovettura in uso promiscuo ad un dipendente, consente all’azienda:

ai fini delle imposte indirette la detrazione dell’Iva al 100% in quanto l’auto è considerata come se fosse utilizzata esclusivamente nell’esercizio dell’attività;
ai fini delle imposte dirette la deducibilità dei costi nel limite del 90%, senza applicazione dell’importo limite, fissato per le auto destinate all’utilizzo esclusivamente aziendale in € 18.076.

Tale deduzione riguarda tanto le spese di acquisizione (ammortamenti, canoni di leasing e canoni di noleggio) quanto le spese di gestione (carburanti, spese di manutenzione, pedaggi autostradali, ecc).
Qualora il veicolo sia stato acquistato dal datore di lavoro e concesso in uso promiscuo al dipendente senza l’addebito di un corrispettivo specifico, si configura un uso a titolo gratuito, con la conseguenza che si renderanno applicabili le ordinarie regole di deducibilità dei costi (40% nei limiti prefissati) e di detraibilità dell’Iva (40%).

Conseguentemente, alle deduzioni/detrazioni di cui abbiamo detto, l’azienda imputerà al dipendente un benefit imponibile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km prevista per il veicolo in uso, al netto dei “riaddebiti” che il datore di lavoro effettuerà al dipendente.

Tali riaddebiti, soggetti ad Iva ed imponibili per l’azienda, devono essere trattenuti ovvero pagati
(se fatturati) entro il termine del periodo d’imposta cui si riferiscono.

Ricordiamo che al fine dell’applicazione delle regole del fringe, l’automobile deve essere concessa ai dipendenti (anche diversi) per la maggior parte del periodo di imposta anche se per periodi non consecutivi. Come avevamo già riportato in una precedente informativa, relativamente ai costi chilometrici 2010, la L. n.88/09 ha modificato la nozione di valore normale dei veicoli stradali a motore e di cellulari assegnati in uso ai dipendenti, il valore normale deve essere stabilito da appositi criteri individuati da un D.M. da approvarsi entro il 26 novembre 2009. Dobbiamo purtroppo ripeterci affermando che ancora oggi tale decreto non è stato emanato.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 GENNAIO 2011 AL 15 FEBBRAIO 2011

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI
31

Gennaio

§               Studi di settore

Scade oggi il termine per comunicare, attraverso apposito software, le cause che giustificano le anomalie o gli scostamenti relativi agli studi di settore in Unico 2010.

§         Comunicazioni black list

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei paesi c.d. “black-list”, scade oggi il termine di comunicazione integrativa dei dati delle operazioni intercorse nel trimestre luglio/settembre 2010 ovvero nei mesi da luglio a novembre 2010, senza applicazione di sanzioni.

SCADENZE FISSE
15

gennaio

§               Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.

§         Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

§         Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

16

gennaio

§         Versamenti Iva

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre al netto dell’acconto Iva versato (codice tributo 6012).
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

§         Ravvedimento

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 dicembre con sanzione ridotta al 2,5%.

§         Dichiarazioni d’intento

Scade oggi l’invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di dicembre.

§         Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

§         Versamento delle ritenute e dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui compensi corrisposti nel mese precedente, dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre, relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

§         Inps – Contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all’Inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2010.

§         Versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d’imposta

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.

§         Sostituti di imposta - redditi di lavoro dipendente 

Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef.

§         Eredi dei contribuenti deceduti dopo il 16 febbraio 2010 che presentano la dichiarazione per conto del de cuius

Gli eredi delle persone decedute dopo il 16 febbraio 2010 che presentano Unico 2010 per conto del de cuius devono provvedere entro oggi al versamento delle imposte dovute con maggiorazione dello 0,4%.

20

gennaio

§               Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di dicembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

25

gennaio

§          Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente

Scade oggi il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

26

gennaio

§         Ravvedimento dell’acconto Iva

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione con ravvedimento del versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2010 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre 2010

30

gennaio

§         Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/01/11.

31

gennaio

§         Presentazione elenchi Intra 12

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre 2010.

§         Comunicazioni black list

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei paesi c.d. “black-list” scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese o trimestre precedente.

§         Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione  relativi al mese di dicembre.

15

febbraio

§               Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.

§         Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

§         Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.